di Michele BANA
L’art. 1 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, così come attuato dal D.M. 14 marzo 2012 riconosce la possibilità
di beneficiare, già nel modello Unico 2012, di una deduzione dal reddito
d’impresa, a titolo di aiuto alla crescita economica, in presenza di incrementi
netti patrimoniali, in misura pari al 3,00% annuo degli stessi. L’accesso a
tale agevolazione non riguarda indistintamente tutti i soggetti imprenditori,
ma soltanto alcuni tassativamente indicati:
·
le s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative
e di mutua assicurazione, europee di cui al Regolamento n. 2157/2001/CE e
cooperative europee previste dal Regolamento n. 1435/2003/CE, residenti nel
territorio dello Stato (art. 73, co. 1, lett. a), del Tuir);
·
gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
·
le società ed enti commerciali di cui all’art.
73, co. 1, lett. d), del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato,
qualora dispongano nello stesso di una stabile organizzazione;
·
le s.n.c.,
s.a.s. e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, per natura od opzione.
Conseguentemente, non possono
accedere al beneficio Ace:
·
gli enti pubblici e privati, diversi dalle
società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, non commerciali
(art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir);
·
le società di persone e gli imprenditori individuali
in contabilità semplificata, ed esercenti attività di lavoro autonomo;
·
i soggetti
falliti, a partire dall’inizio dell’esercizio della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza. Non viene, invece, formulato alcun
riferimento al concordato preventivo, anch’esso procedura concorsuale, né
all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267. La circostanza in parola appare implicitamente giustificata
dalla relazione al D.M. 14 marzo 2012, nella parte in cui si chiarisce che
soddisfano il presupposto soggettivo dell’Ace i contribuenti che determinano il
reddito secondo i criteri ordinari, e sono caratterizzati dalla continuità
aziendale. Questi due requisiti pongono, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi,
in quanto spesso l’impresa in concordato preventivo, oppure interessata da un
accordo di ristrutturazione dei debiti, si trova già in una fase liquidatoria
e, quindi, priva di continuità aziendale, nonché soggetta – ai fini della
determinazione del reddito – alle disposizioni speciali di cui all’art. 182 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Diversamente, nel caso di concordato
preventivo, od accordo di ristrutturazione dei debiti, avente natura
conservativa (dilatoria o remissoria), risulterebbero soddisfatti entrambi i
requisiti indicati dalla relazione al Decreto attuativo, facendo, quindi,
ritenere sussistente il presupposto soggettivo;
·
le imprese in liquidazione coatta
amministrativa, a decorrere dall’avvio del periodo d’imposta in cui è
pronunciato il relativo provvedimento di apertura della procedura;
·
le società assoggettate all’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, a partire dall’inizio
dell’esercizio di apertura della procedura.
Si segnala, inoltre, che –
ancorchè non specificato dall’art. 1 del Decreto “Salva Italia”, né dal D.M. 14
marzo 2012 – la deduzione Ace deve reputarsi invocabile anche dalle società non
operative di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Un prima
conferma a tale tesi è rinvenibile nel modello Unico 2012 – Società di Persone,
che nel rigo RS19, colonna 1 – nell’ambito del test di operatività – contempla
espressamente la deduzione Ace, a diretta diminuzione del reddito minimo
presunto. Una previsione analoga non è riportata nella dichiarazione delle
società di capitali, ma dovrebbe considerarsi invocabile anche per queste
ultime, in quanto la disciplina delle società di comodo accomuna entrambe le
tipologie di imprese (ad eccezione del caso della maggiorazione di aliquota,
prevista esclusivamente per i soggetti Ires).
Un vuoto normativo, riguardante
il profilo soggettivo, è riscontrabile con riferimento alle società
partecipanti ad un’operazione straordinaria: in realtà, si tratta di una lacuna
“consapevole”, così come desumibile dalla relazione al D.M. 14 marzo 2012, in
quanto si afferma l’applicabilità, con riferimento a tali soggetti, dei
principi generali stabiliti dall’ordinamento per tali atti di riorganizzazione.
Deve, infine, ritenersi
prospettabile la detassazione Ace anche per le società di nuova costituzione,
non solo quelle indicate dalla norma, ovvero venute giuridicamente ad esistenza
nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, anche quelle
costituite precedentemente, il cui periodo amministrativo si è concluso, però,
nel corso del 2011.
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