giovedì 3 maggio 2012

Studi di settore: i nuovi indicatori di coerenza per l'anno 2011


di Sandro CERATO

Con la pubblicazione del D.M. 26 aprile 2012, è iniziata la “campagna” degli studi di settore per l’anno 2011, che dovrà concludersi con la definizione dei correttivi anticrisi, dei modelli definitivi e con il software Gerico. Il provvedimento citato si occupa di aggiornare gli indicatori di coerenza, che da quest’anno assumono particolare rilevanza in funzione delle novità normative approvate nel corso del 2011 (D.L. 98/2011 e D.L. 201/2011) che intendono focalizzare l’attenzione sia sui soggetti non coerenti (congrui o non congrui), ai fini della predisposizione delle liste selettive di controllo e per l’eventuale attivazione dell’accertamento induttivo, sia sui soggetti congrui e coerenti, per i quali la manovra “Salva Italia” concede importanti vantaggi (inibizione degli accertamenti analitico-presuntivi, accorciamento di un anno dei termini di accertamento e maggior franchigia per gli accertamenti sintetici).
E’ bene precisare sin da subito che gli indicatori di cui ci si occupa in questa sede non impattano sulla funzione di ricavo di Gerico (a differenza di quanto accade invece per gli indicatori di normalità economica), ma possono intercettare situazioni in cui i dati rilevanti per l’applicazione degli studi presentano delle anomalie, con conseguente venire meno degli effetti premiali di cui sopra, e il possibile inserimento in liste selettive di controllo. Su tale aspetto, tra l’altro, si ricorda che a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201/2011, i soggetti non coerenti e non congrui saranno accertati con l’utilizzo prioritario dello strumento delle indagini finanziarie.
Gli indicatori in questione sono dieci, alcuni dei quali, a parere di chi scrive, assumono una valenza più importante di altri. In particolare:
  • l’indicatore “valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi” (il costo del venduto è pari alla somma di rimanenze iniziali e acquisti dell’anno, al netto delle rimanenze finali), si applica in presenza di un costo del venduto negativo, ossia inferiore a zero, il che segnala la presenza di un valore delle rimanenze finali eccedente quello realmente presente. Lo stesso indicatore è presente anche nelle attività con aggi, nelle quali la caratteristica è l’esistenza di un ricavo predeterminato;
  • per i beni utilizzati in locazione, sia finanziaria che non, sono previsti due indicatori che riguardano le imprese che indicano nel modello dei dati rilevanti per l’applicazione per gli studi di settore, il valore dei ben strumentali rispettivamente detenuti in locazione non finanziaria ed in leasing, ma non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza dei predetti contratti. L’incoerenza in questione (valore dei beni strumentali maggiore di zero e relativo valore delle spese pari a zero) intercetta possibili anomalie legate alla mancata esposizione dei costi per la disponibilità di beni strumentali, sua pure non di proprietà dell’impresa;
  • per i beni detenuti in proprietà, l’indicatore “mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti”, si applica alle imprese che indicano, nel relativo nodello dei dati per gli studi di settore, un valore di ammortamento di tali beni, e nessuna indicazione nel valore dei beni strumentali. Pertanto, il contribuente risulta incoerente quando il valore degli ammortamenti è superiore a zero, ed il relativo valore dei beni è pari a zero;
  • analogamente a quanto previsto per i beni in proprietà, è stato previsto un indicatore anche per i beni detenuti in leasing, denominato “mancata indicazione del valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese”. Al pari di quanto visto per il predetto indice, l’obiettivo è intercettare la presenza di costi (canoni di leasing) senza l’indicazione del valore del bene da cui il costo deriva;
  • l’indicatore “mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro”, si applica alle imprese che indicano nel modello degli studi utili spettanti agli associati di solo lavoro, ma non indicano il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dai predetti soggetto. In presenza di tale anomalia, infatti, il software non riesce ad attribuire una maggiorazione fissa dei ricavi legata alla presenza di un associato di solo lavoro, che dovrebbe appunto concorrere alla crescita dell’attività.

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