martedì 1 maggio 2012

Nuove imposte patrimoniali tra quadro RM e quadro RW

di Sandro CERATO

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (Legge 26.4.2012, n. 42), diviene definitivo il quadro normativo relativo alla tassazione degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. In questa sede, tuttavia, si intende focalizzare l’attenzione su alcune questioni di collegamento tra le nuove imposte patrimoniali (da indicare nel quadro RM del modello Unico) ed il monitoraggio fiscale (che richiede la compilazione del quadro RW del modello Unico). In linea generale, infatti, la detenzione di immobili, e/o di attività finanziarie all’estero, comporta la necessità di compilare entrambi i quadri citati, pur con l’evidente differenza che il quadro RM comporta il pagamento di un’imposta, mentre il quadro RW è un mero obbligo dichiarativo. Resta inoltre fermo l’obbligo di compilare gli eventuali quadri (tipicamente il quadro RL) per sottoporre a tassazione Irpef eventuali redditi ritraibili dalle attività e dai beni all’estero. Tuttavia, come vedremo in seguito (ed in altri prossimi interventi), in alcuni casi si realizza uno “scollegamento” tra quadro RM e quadro RW, che deve essere tenuti in debita considerazione.

Beni su cui sussistono diritti reali
L’obbligo di compilazione del quadro RW, come precisato nella C.M. n. 45/E/2010, si realizza anche qualora sul bene sussistano più diritti reali, come accade, ad esempio, per i beni immobili, per i quali è diffusa la situazione in cui l’usufrutto spetta ad un soggetto e la nuda proprietà ad un altro. Come detto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tali ipotesi l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste per entrambi i soggetti (nudo proprietario e usufruttuario).
Nessuna indicazione, invece, è stata fornita per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta patrimoniale per i beni all’estero, in quanto l’art. 19, co. 14, del D.L. 201/2011 si limita a stabilire che l’imposta è dovuta dal titolare del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale sull’immobile, senza specificare tuttavia se l’imposta vada ripartita pro-quota, ovvero, come sembra più corretto, se il tributo sia dovuto per intero dal solo usufruttuario, al pari di quanto accade per le imposte sui redditi.

Attività e beni cointestati
In linea generale, in presenza di beni immobili o attività finanziarie cointestate a più soggetti, l’obbligo di compilazione del quadro RW ricade in capo a ciascuno di essi, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. Tuttavia, nella più volte citata C.M. n. 43/E/2010, l’Agenzia distingue due ipotesi:
  • se l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene o attività richiede un atto di disposizione da parte di tutti i cointestatari, nel qual caso nel quadro RW ciascun soggetto non deve inserire l’intero valore del bene, ma solo quello proporzionalmente riferibile alla sua quota di possesso (ad esempio, immobile cointestato);
  • se l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene o attività, invece, può avvenire disgiuntamente da ciascuno dei soggetti cointestatari, la compilazione del quadro RW deve avvenire in coerenza con tale caratteristica, e quindi ciascun soggetto indicherà l’intero valore del bene o dell’attività (ad esempio, conto corrente cointestato tra i coniugi, con firma libera e disgiunta).
Per quanto riguarda, invece, le nuove imposte patrimoniali, la questione è differente, in quanto l’art. 19 del D.L. n. 201/2011 precisa che l’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso del bene, ragion per cui in ogni caso ciascun cointestatario dovrà assolvere il tributo proporzionando la base imponibile alla sua quota di possesso. Sul punto, qualche dubbio sussiste per i conti correnti all’estero, per i quali il D.L. n. 16/2012, nell’intento di semplificare l’applicazione dei nuovi tributi, ha previsto un tributo fisso di euro 34,20 per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi Ue o aderenti allo SEE. In tali ipotesi, non è chiaro se tale tributo sia suddivisibile tra i vari cointestatari, o ciascuno di essi deve farsene carico in misura intera, essendo assimilabile ad un “ticket” fisso.


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