martedì 15 maggio 2012

Leasing, nuove regole per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012


di Michele BANA

L’art. 4-bis del Decreto semplificazioni tributarie, inserito, in sede di conversione, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha riformato la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, sia con riferimento a titolari di reddito autonomo che ai soggetti imprenditori. È stato, infatti, modificato l’art. 54, co. 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per i primi, e riscritto l’art. 102, co. 7, del Tuir applicabile ai secondi, abrogando – in entrambi i casi – la previgente condizione preliminare di deducibilità subordinata all’osservanza di una determinata durata minima contrattuale. Con l’effetto che, nel caso di contratti stipulati – a partire dal 29 aprile scorso, data di entrata in vigore della Legge n. 44/2012 – per una durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale, i canoni assumono rilevanza tributaria in base ai consueti criteri quantitativi: ad esempio, qualora il bene oggetto dell’atto di leasing sia un’autovettura ad uso promiscuo, ovvero un bene a deducibilità limitata di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir, è possibile stipulare un contratto di locazione finanziaria di soli due anni, senza perdere, però, a dispetto del passato, il diritto alla deducibilità del canone, che rimane, tuttavia, ancorata al periodo di ammortamento fiscale – regola comune a reddito di lavoro autonomo ed impresa – e, quindi, in quattro anni, attesa l’aliquota fiscale di ammortamento del 25,00% di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Conseguentemente, nel caso di un contratto stipulato con decorrenza 1° maggio 2013 da un soggetto Ires, nei primi due anni di efficacia dello stesso, i canoni imputati a conto economico – derivanti dalla minor durata contrattuale di due anni – saranno maggiori di quelli ammessi fiscalmente sulla base del quadriennio, e dunque parzialmente indeducibili in tali periodi d’imposta: in sede di predisposizione del modello Unico dei periodo d’imposta 2013 e 2014, dovrà, pertanto, essere effettuata una variazione in aumento, nel rigo RF19, per la parte di canone civilistico eccedente quello fiscale, che diverrà, poi, deducibile nel 2015 e 2016, ovvero quando l’efficacia contrattuale si sarà esaurita, ma non quella tributaria. La rettifica in parola potrebbe, inoltre, comportare la necessità, in entrambi i periodi d’imposta, di rilevare le corrispondenti imposte anticipate, qualora ricorrano i presupposti indicati dal principio contabile nazionale Oic 25, ovvero vi sia la ragionevole certezza che nel terzo e quarto esercizio del periodo minimo di ammortamento fiscale – ovvero quando si riassorbiranno le differenze civilistico-fiscali dei due anni di durata del contratto – il contribuente conseguirà redditi imponibili capienti rispetto ai canoni di leasing ancora da dedurre. Considerazioni analoghe possono, naturalmente, essere sviluppate per le altre tipologie di beni strumentali, il cui periodo minimo di ammortamento fiscale è diversamente individuato:
·    mobili: metà del periodo di ammortamento fiscale per i lavoratori autonomi, e due terzi per i soggetti imprenditori. Ad esempio, con riferimento ad un impianto, soggetto all’ammortamento fiscale in 8 anni (aliquota del 12,50% di cui al D.M. 31 dicembre 1988), è prospettabile – a partire dallo scorso 29 aprile 2012 – la stipulazione di un contratto di locazione di durata quadriennale, nonostante i relativi canoni siano deducibili, da parte dell’utilizzatore Ires, in un tempo minimo di 5 anni e 4 mesi, ovvero almeno i due terzi del periodo di ammortamento fiscale del cespite;
·    immobili: ferma restando la regola generale di cui al punto precedente, è previsto un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni per i lavoratori autonomi. Nel caso dei titolari di reddito d’impresa, è stabilito che se il predetto criterio dei due terzi conduce ad un risultato inferiore ad 11 anni oppure superiore a 18 anni, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa in un periodo, rispettivamente, non inferiore ad 11 anni oppure almeno pari a 18 anni. Ad esempio, nel caso di un soggetto Ires, è configurabile la stipulazione – sempre a decorrere dal 29 aprile scorso – di un contratto di leasing immobiliare avente durata di 10 anni, e riguardante un fabbricato soggetto all’aliquota fiscale di ammortamento del 3,00%: i canoni civilistici imputati a conto economico, sulla base di un piano finanziario di 10 anni, sono, tuttavia, soltanto parzialmente deducibili nell’esercizio di competenza, in quanto deve essere rispettato il periodo minimo di ammortamento fiscale di 18 anni.
Diversamente, qualora la durata del contratto di locazione finanziaria sia superiore al periodo minimo di ammortamento fiscale individuato dalle specifiche disposizioni normative (artt. 54, co. 2, e 102, co. 7, del Tuir), prevale l’effettivo orizzonte di riferimento dell’atto di leasing: in altri termini, rileva il dato contrattuale e, quindi, i canoni divengono deducibili in base al piano di ammortamento finanziario, poiché rispettosi dell’arco temporale minimo dettato dalla norma tributaria. Ad esempio, nel caso di un contratto di leasing immobiliare stipulato per 20 anni – avente ad oggetto un fabbricato ad aliquota fiscale del 3,00% – i canoni di locazione finanziaria non sono deducibili nel periodo fiscale minimo di 18 anni, ma in quello contrattuale ventennale.


Nessun commento:

Posta un commento