di Sandro CERATO
Ai fini della verifica del requisito territoriale Iva, i servizi di aggiornamento e formazione professionale rientrano tra quelli di cui all'art. 7-quinquies del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale:
Ai fini della verifica del requisito territoriale Iva, i servizi di aggiornamento e formazione professionale rientrano tra quelli di cui all'art. 7-quinquies del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale:
- nel Paese del committente, se quest'ultimo assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta (B2B);
- nel luogo in cui sono materialmente svolti i servizi, se il committente non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta (B2C).
E' quanto si desume dalla lettura della R.M. n. 44/E/2012 emanata dall'Agenzia delle Entrate, che ha mutato il proprio pensiero rispetto a quanto precisato nella C.M. n. 36/E/2010, in cui aveva stabilito che i servizi in questione dovessero rientrare, ai fini della verifica del luogo di tassazione, in quelli "generici" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale nel Paese del committente "business", ovvero nel Paese del prestatore se il committente non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta.
La "querelle" nasce dalla considerazione che nel nuovo assetto territoriale delle prestazioni di servizi, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010, con decorrenza 1° gennaio 2010, i servizi di formazione ed aggiornamento professionale non sono più espressamente previsti in alcuna disposizione normativa derogatoria rispetto alla regola generale, ragion per cui l'Agenzia li aveva fatti rientrare, con la citata C.M. n. 36/E/2010, in quelli generici di cui all'art. 7-ter. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2011, delle disposizioni del regolamento Ue n. 282/2011, il cui art. 44 precisa che i servizi di formazione o di riqualificazione professionale “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”, secondo l'Agenzia delle Entrate deve ritenersi superato il precedente orientamento espresso con la C.M. n. 36/E/2010, in quanto i servizi in questione devono essere collocati tra quelli di cui all'art. 7-quinquies del DPR 633/72 (che comprende i servizi culturali, artistici, didattici, ecc.), la cui territorialità, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è la seguente:
- tassazione nel Paese del committente, se quest'ultimo assume la qualifica di soggetto passivi d'imposta (in tal caso, infatti, i servizi indicati nell'art. 7-quinquIes, ad eccezione di alcuni, seguono la regola generale di cui all'art. 7-ter);
- tassazione nel Paese in cui i servizi sono materialmente eseguiti, se il committente non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta (in tale ipotesi, infatti, si rende applicabile il criterio territoriale previsto dall'art. 7-quinquies).
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