di Mariavittoria CERBONE
La recente C.M. n. 3/DPF contiene importanti novità in merito all’applicazione della “nuova” imposta municipale unica (IMU), introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, e successivamente modificata dal recente D.L. n. 16/2012. Tale ultimo intervento ha modificato la nozione di abitazione principale ai fini IMU prevedendo la necessità che in essa risieda e dimori non solo il contribuente, ma anche il suo nucleo familiare. Sarà necessario comprendere con precisione cosa si intenda con il termine «nucleo familiare», posto che, al momento, l'unica nozione esistente nell'ordinamento è quella anagrafica: si fa riferimento all’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I benefici per l’abitazione principale sono limitati a una sola casa per nucleo familiare, e particolari regole sono previste per gli immobili di interesse storico e artistico (base imponibile ridotta del 50%) e per l’ipotesi di assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio, nel qual caso l’IMU è a carico di chi la riceve in assegnazione (diritto reale ai soli fini IMU).
In caso di residenze separate dei due coniugi, costituendo ciascuno di essi un autonomo nucleo familiare, gli stessi avrebbero sempre diritto alle agevolazioni di legge (aliquota base dello 0,4%, modificabile dello 0,2% in più o in meno dal Comune, e detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni). Tuttavia, se ciascun componente del nucleo assume residenza separata nell'ambito dello stesso Comune, l'abitazione principale può essere solo una. In particolare non si vede poi per quale ragione la previsione antielusiva si riferisca solo alle residenze separate nello stesso Comune e non anche in Comuni diversi. Quest'ultima è infatti la fattispecie più problematica: basti pensare alle seconde case nei Comuni turistici.
Tante e diverse sono le novità in tema di base imponibile, moltiplicatori catastali ed esenzioni:
· è ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni);
· sono esenti dall’Imu i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani;
· i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabili;
· passa da 130 a 135 il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli e viene specificato che il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l’Imu solo sulla parte di valore eccedente 6mila euro, con le seguenti riduzioni: del 70%, 50% e 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore, rispettivamente, eccedente 6mila euro e fino a 15.500 euro, eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro, eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro
Il primo impatto con la nuova imposta municipale sugli immobili potrà essere ammorbidito, dilazionando il pagamento in tre rate, relativamente però alla sola abitazione principale e relative pertinenze. Fissate al giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre le tre scadenze entro le quali versare il tributo (dal 1° dicembre, anche mediante bollettino postale). Per ciascuna delle prime due rate andrà corrisposto un terzo del tributo, calcolato applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 euro, più ulteriori 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni). A metà dicembre, poi, il saldo con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere adottate da Comuni e Governo nel corso dell’anno. Chi vorrà, comunque, potrà optare per una bipartizione, assolvendo l’Imu nelle due “tradizionali” rate, la prima entro il 16 giugno (pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota di base e detrazione), l’altra entro il 16 dicembre a conguaglio. Sempre in tema di versamenti, l’acconto per i fabbricati rurali strumentali quest’anno sarà più leggero, il 30% dell’imposta complessivamente dovuta; il saldo, con la seconda rata di metà dicembre.
Infine, Imu 2012 in unica soluzione (al 16 dicembre) per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre.
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