martedì 29 maggio 2012

Istituto premiale della trasparenza, prima opzione in Unico 2012


di Michele BANA

L’art. 10, co. 1, del D.L. 201/2011 consente l’accesso ad una serie di semplificazioni contabili ed amministrative, a decorrere dal 2013, agli esercenti:
·    arti e professioni in forma individuale (compresa l’impresa familiare) o associata;
·   attività d’impresa, in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 5 del Tuir (s.n.c., s.a.s., società semplici, di armamento e di fatto).
Sono, quindi, esclusi dal regime premiale di cui all’art. 10 tutti i soggetti Ires (art. 73 del D.P.R. n. 917/1986).
Le condizioni di ingresso nel nuovo regime sono così riepilogabili:
1.      l’esercizio di apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime (prima opzione esercitabile per l’anno 2013 in Unico 2012 – Redditi 2011, e precisamente nel rigo RS44 per le società di persone e RS36 per le persone fisiche);
2.      l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e di quelle ricevute, nonché dei dati relativi agli acquisti e cessioni non rilevanti ai fini Iva;
3.      l’istituzione ed utilizzo di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività professionale o d’impresa esercitata;
4.      il rispetto del limite per l’utilizzo del contante (euro 1.000).
I soggetti che rispettano le predette condizioni possono usufruire di alcuni vantaggi:
·    la semplificazione degli adempimenti amministrativi, ed assistenza nell’assolvimento degli stessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la predisposizione automatica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, del modello 770 semplificato, del modello Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti derivanti dall’assistenza fiscale e la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
·    l’accelerazione del rimborso e della compensazione dei crediti Iva,  abolizione del visto di conformità per compensazioni eccedenti l’importo di euro 15.000 ed esonero dalla prestazione di garanzia per il rimborso dell’Iva;
·    le limitazioni al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, come l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici (artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e 54, co. 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della Legge n. 146/1998). È il caso, ad esempio, dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569 oppure si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, ovvero hanno iniziato o cessato la stessa nel corso dell’anno (salvo che siano trascorsi meno di 6 mesi dal precedente termine od avvio dell’attività). È altresì prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dagli artt. 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973, e 57, co. 1, del D.P.R. n. 672/1933. In altri termini, la notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non entro il quarto anno come accade nelle ipotesi ordinarie. La disposizione non può, tuttavia, essere applicata, nel caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Sono, infine, previsti dei benefici aggiuntivi per i contribuenti “non ordinari”:
·  la determinazione del reddito d’impresa ai fini Irpef con il principio di cassa (già previsto ordinariamente per i lavoratori autonomi), richiedendo, tuttavia, la gestione dei componenti reddituali già tassati o dedotti in base al principio di competenza nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime, ma che saranno incassati nell’anno successivo (ossia in quello soggetto alla disciplina della trasparenza). Analogamente, il contribuente dovrà tenere conto dei componenti reddituali incassati o pagati nell’anno antecedente l’entrata nel regime opzionale, la cui competenza economica è stata rinviata all’esercizio successivo;
·    l’automatica predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap (e, quindi, a prescindere da una preventiva valutazione dell’effettiva sussistenza del requisito della “autonoma organizzazione”);
·    l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed Irap, nonché del registro dei beni ammortizzabili;
·       l’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell’acconto Iva.
Si segnala, infine, che l’istituto premiale della trasparenza necessita tuttora di una concreta attuazione, demandata ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,  la cui emanazione è formalmente prevista entro il prossimo 3 giugno, che dovrà definire le relative modalità applicative.

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