di Michele BANA
L’art. 10, co. 1, del D.L.
201/2011 consente l’accesso ad una serie di semplificazioni contabili ed
amministrative, a decorrere dal 2013, agli esercenti:
·
arti e professioni in forma individuale
(compresa l’impresa familiare) o associata;
·
attività d’impresa, in forma individuale o
collettiva, di cui all’art. 5 del Tuir (s.n.c., s.a.s., società semplici, di
armamento e di fatto).
Sono, quindi, esclusi dal regime premiale di cui
all’art. 10 tutti i soggetti Ires (art.
73 del D.P.R. n. 917/1986).
Le condizioni di ingresso nel
nuovo regime sono così riepilogabili:
1.
l’esercizio di apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d’imposta precedente a quello di applicazione del regime (prima opzione
esercitabile per l’anno 2013 in Unico 2012 – Redditi 2011, e precisamente nel
rigo RS44 per le società di persone e RS36 per le persone fisiche);
2.
l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate
dei corrispettivi, delle fatture emesse e di quelle ricevute, nonché dei dati
relativi agli acquisti e cessioni non rilevanti ai fini Iva;
3.
l’istituzione ed utilizzo di un conto
corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività professionale o
d’impresa esercitata;
4.
il rispetto del limite per l’utilizzo del
contante (euro 1.000).
I soggetti che rispettano le
predette condizioni possono usufruire di alcuni vantaggi:
·
la semplificazione degli adempimenti
amministrativi, ed assistenza nell’assolvimento degli stessi, da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la predisposizione
automatica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle liquidazioni periodiche
Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, del modello 770
semplificato, del modello Cud e dei modelli di versamento periodico delle
ritenute, nonché la gestione degli esiti derivanti dall’assistenza fiscale e la
soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante
scontrino o ricevuta fiscale;
·
l’accelerazione del rimborso e della
compensazione dei crediti Iva, abolizione del visto
di conformità per compensazioni eccedenti l’importo di euro 15.000 ed esonero
dalla prestazione di garanzia per il rimborso dell’Iva;
·
le limitazioni al potere di accertamento dell’Amministrazione
finanziaria, come l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni
semplici (artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973,
e 54, co. 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972) per i contribuenti
non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (art. 10
della Legge n. 146/1998). È il caso, ad esempio, dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569 oppure si trovano
in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, ovvero hanno
iniziato o cessato la stessa nel corso dell’anno (salvo che siano trascorsi
meno di 6 mesi dal precedente termine od avvio dell’attività). È altresì
prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dagli artt. 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973, e 57,
co. 1, del D.P.R. n. 672/1933. In altri termini, la notifica degli avvisi di
accertamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
e non entro il quarto anno come accade nelle ipotesi ordinarie. La
disposizione non può, tuttavia, essere applicata, nel caso di violazione
comportante l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p., per uno dei
reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Sono, infine, previsti dei
benefici aggiuntivi per i contribuenti “non ordinari”:
· la determinazione del reddito d’impresa ai fini
Irpef con il principio di cassa (già previsto ordinariamente per i
lavoratori autonomi), richiedendo, tuttavia, la gestione dei componenti
reddituali già tassati o dedotti in base al principio di competenza
nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime, ma che saranno
incassati nell’anno successivo (ossia in quello soggetto alla disciplina della
trasparenza). Analogamente, il contribuente dovrà tenere conto dei componenti
reddituali incassati o pagati nell’anno antecedente l’entrata nel regime
opzionale, la cui competenza economica è stata rinviata all’esercizio
successivo;
·
l’automatica predisposizione, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap (e,
quindi, a prescindere da una preventiva valutazione dell’effettiva sussistenza
del requisito della “autonoma organizzazione”);
·
l’esonero dalla tenuta delle scritture
contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed Irap, nonché del registro
dei beni ammortizzabili;
·
l’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti
periodici e dell’acconto Iva.
Si segnala, infine, che l’istituto premiale della trasparenza necessita
tuttora di una concreta attuazione, demandata ad un apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la cui emanazione è formalmente prevista entro il prossimo 3
giugno, che dovrà definire le relative modalità applicative.
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