di Sandro CERATO
Nell’ambito della predisposizione di Unico 2012, le società sono alle prese con la nuova fattispecie di non operatività prevista dall’art. 2, co. 36-decies, del D.L. n. 138/2011, secondo cui, a prescindere dall’entità dei ricavi (e quindi dell’eventuale superamento del test di operatività), sono considerate non operative le società che alternativamente presentano i seguenti requisiti:
- presentazione di dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
- presentazione, nell’ambito del triennio, di due dichiarazioni in perdita fiscale, ed una con un reddito imponibile inferiore a quello minimo calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 30 della Legge n. 724/94.
Tenendo conto che la riportata disposizione entra in vigore nel periodo d’imposta 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il primo triennio di “osservazione” è quello riferito ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, dei quali i primi due sono già stati oggetto di dichiarazione alla data di entrata in vigore della norma (17 settembre 2011). Ciò sta a significare che la chiusura del periodo d’imposta 2011 diventa determinante per le società che nel biennio 2009 – 2010 hanno già dichiarato due perdite fiscali al fine di verificare lo status di non operatività per l’anno 2012. Sul punto, infatti, è importante ricordare che, a differenza dell’ipotesi “tradizionale” del mancato superamento del test di operatività, la nuova fattispecie in commento comporta lo “slittamento” della fattispecie di non operatività di un anno rispetto al verificarsi del presupposto, fermo restando che è possibile far valere le cause di esclusione e di inapplicabilità previste sia dall’art. 30 della Legge n. 724/94, sia dal provvedimento direttoriale del 14.2.2008.
In tale ambito, particolari criticità si presentano per le società che nel biennio 2009 – 2010 hanno beneficiato dell’agevolazione “Tremonti-ter” per l’acquisto di alcune categorie di beni ammortizzabili nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010. Come noto, infatti, tale agevolazione consisteva in una variazione in diminuzione da operarsi nel quadro RF, in misura pari al 50% del costo dei beni oggetto dell’investimento. Per effetto di tale “corposa” deduzione, è possibile che le società che hanno operato investimenti nel biennio 2009 – 2010 abbiano dichiarato una perdita fiscale, pur avendo esposto nel bilancio d’esercizio un risultato positivo (utile civilistico). Per tali soggetti, quindi, la chiusura del periodo d’imposta 2011, quale ultimo anno del triennio, diventa importante riuscire a dichiarare un reddito d’impresa almeno pari a quello “minimo” calcolato applicando le percentuali indicate nell’art. 30 della Legge n. 724/94. Stante il perdurare della crisi economica e finanziaria, l’eventuale dichiarazione della “terza” perdita fiscale nell’anno 2011 (influenzata anche dall’impatto delle quote di ammortamento calcolate sui beni oggetto di investimento agevolato), tali società si trovano ad essere non operative per il periodo d’imposta 2012, a prescindere, come detto in precedenza, dai ricavi realizzati. A parere di chi scrive, per la fattispecie descritta, e più in generale per tutte quelle ipotesi in cui il risultato fiscale è influenzato dalla presenza di agevolazioni fiscali, la nozione di perdita fiscale dovrebbe essere rettificata al fine di “sterilizzare” l’impatto delle citate agevolazioni, così da poter prendere come riferimento l’effettivo reddito che si sarebbe prodotto in assenza di tale agevolazione. Tuttavia, senza costringere la società a dover presentare l’istanza di interpello disapplicativa per evidenziare che la perdita non è reale, bensì generata dalla presenza della “Tremonti” (o di altra agevolazione), sarebbe opportuno che venissero introdotte nuove fattispecie di esclusione dalla disciplina delle società non operative, ovvero che l’Agenzia delle Entrate intervenisse al fine di chiarire che nelle ipotesi descritte di debba procedere alla “correzione” della perdita fiscale.
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