di Michele BANA
L’art.
9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto
Salva Italia) ha modificato ed integrato la disciplina della trasformazione
delle attività per imposte anticipate in crediti tributari. In primo luogo, è
intervenuto su una disposizione già esistente, ovvero l’art. 2, co. 55, del
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, che riconosce tale possibilità in presenza di
alcuni specifici presupposti:
·
il bilancio
d’esercizio dell’impresa deve essere in perdita civilistica;
·
i crediti per
imposte anticipate sono esclusivamente quelli relativi a svalutazioni di
crediti non ancora dedotte dal reddito d’impresa (art. 106, co. 3, del Tuir) – ovvero interessanti le sole banche ed
i soggetti finanziari – oppure al valore dell’avviamento e delle altre attività
immateriali. Sul punto, si osservi il riferimento ai solo “componenti negativi
deducibili ai fini delle imposte sui redditi”, e non anche della base
imponibile Irap: conseguentemente, dovrebbero essere formalmente considerati i
soli crediti per imposte anticipate Ires, con esclusione di quelle stanziate ai
fini dell’imposte regionale sulle attività produttive. Ad una diversa
soluzione, maggiormente estensiva, potrebbe pervenirsi in base ad
un’interpretazione sostanziale di tali costi non ancora dedotti – tipicamente
le maggiori quote di ammortamento dell’avviamento e dei marchi d’impresa – la
cui disciplina Ires è analoga a quella Irap. L’Agenzia delle Entrate ha,
inoltre, precisato che il richiamo a tali componenti, e non soltanto alle
svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziaria, intende estendere
il presupposto soggettivo di applicabilità anche ai soggetti commerciali Ires,
purchè costituiti in forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio
d’esercizio – da cui decorrono, appunto, gli effetti della mutamento delle
attività per imposte anticipate in crediti tributari utilizzabili – da parte
dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge (R.M. 22 settembre
2011, n. 94/E);
·
la
trasformazione è soggetta ad un limite massimo, desumibile dal prodotto tra la
perdita civilistica dell’esercizio ed i crediti per imposte anticipate che si
intendono trasformare, suddiviso il patrimonio netto senza considerare tale
risultato economico negativo dell’esercizio.
In
particolare, il D.L. n. 201/2011 ha modificato il successivo co. 56, per
effetto del quale – a decorrere dalla data di approvazione del bilancio – “non
sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte
anticipate trasformate in credito d’imposta”, disposizione, peraltro, già
sostanzialmente contenuta nell’abrogato, contestualmente, co. 57, che faceva,
invece, riferimento al “periodo d’imposta in corso alla data di approvazione
del bilancio”.
Esempio
Avviamento:
euro 45.000,00
Ammortamento
civilistico annuo: euro 9.000,00 (in 5 anni)
Ammortamento
fiscale: euro 2.500 (in 18 anni)
Disallineamento
civilistico fiscale: euro 6.500,00
Imposte
anticipate Ires: euro 6.500,00*27,50% = euro 1.787,50
Perdita
civilistica: euro 25.000,00
Patrimonio
netto, al lordo della perdita: euro 40.000,00
Attività
per imposte anticipate Ires trasformabili in crediti tributari:
euro
25.000,00*euro 1.787,50/euro 40.000,00 = euro 1.117,18
La
corrispondente parte (euro 4.062,47) di quota di ammortamento non potrà,
quindi, più essere dedotta.
Il Decreto “Salva Italia” ha, poi, introdotto
alcune ulteriori disposizioni, riguardanti la c.d. trasformazione da perdita fiscale, riservata – senza limitazioni di
importo (co. 56-bis dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010, a decorrere dalla data di
presentazione della dichiarazione
dei redditi in cui viene rilevata tale eccedenza fiscale – alla quota delle
attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle perdite di cui all’art. 84 del Tuir e
derivante dalla deduzione dei predetti componenti negativi di reddito. Ciò
comporta che, riprendendo i dati dell’esercizio precedente, al sesto esercizio
di iscrizione dell’avviamento in bilancio, l’ammortamento civilistico si è
concluso, e residua esclusivamente quello tributario (euro 2.500,00 per ogni
periodo d’imposta): con l’effetto che, se l’impresa ha conseguito una perdita
fiscale di euro 2.000,00 proprio per effetto della deduzione di tale quota di
ammortamento, è prospettabile la trasformazione delle corrispondenti attività
per imposte anticipate (euro 550,00) in crediti tributari, utilizzabili in
compensazione – mediante F24, con codice tributo 6834, e senza limiti di importo (l’eventuale somma che dovesse
residuare è rimborsabile) – e
cedibili al valore nominale, a
norma dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
L’art. 2, co. 56-ter, del D.L. n. 225/2011,
anch’esso introdotto dal Decreto “Salva Italia” ha, inoltre, previsto – in evidente
conflitto con la natura dei crediti per imposte anticipate, iscrivibili solo
nei bilanci delle imprese in continuità aziendale, nel rispetto del principio
contabile nazionale Oic 25 – l’applicabilità di tale misura anche ai bilanci di
liquidazione volontaria, ovvero di società sottoposte a procedure concorsuali o
di gestione della crisi, compresi quelli riferiti all’amministrazione
straordinaria ed alla liquidazione coatta amministrativa di banche ed altri
intermediari finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia: è stato altresì
stabilito che, qualora il bilancio
finale della liquidazione volontaria, del fallimento o della
liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo, l’intero ammontare delle predette
attività per imposte anticipate è trasformato in credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
d’impresa e della base imponibile Irap, né produce interessi.
Il
credito d’imposta, derivante dalla trasformazione “civilistica” e “fiscale” di
attività per imposte anticipate, deve essere indicato nella sezione XV del
quadro RU del modello Unico 2012 – Società di Capitali, riportando, in
particolare le seguenti informazioni:
•
rigo RU65: il credito d’imposta
residuo risultante dal rigo RU103, colonna 2, della dichiarazione dei redditi
del precedente periodo d’imposta, contrassegnato dal codice “80”;
•
rigo RU66: in colonna 2, il
credito spettante per il 2011, comprensivo dell’importo indicato in colonna 1,
relativamente alla trasformazione delle perdite;
•
rigo RU67: il credito d’imposta
utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2011, e sino alla data di
presentazione della dichiarazione;
•
rigo RU68: il credito di cui al
rigo RU65 e RU66, colonna 2, ceduto entro la data della presentazione della
dichiarazione, da indicarsi anche nella successiva sezione XXIV.
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