di Michele BANA
L’art. 1 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, così come attuato dal D.M. 14 marzo 2012, stabilisce che, nel
caso delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità
ordinaria (per regime naturale od opzione), a dispetto dei contribuenti Ires, non
rileva – ai fini dell’applicazione del coefficiente del 3,00% di detassazione
dell’aiuto alla crescita economica – la variazione in aumento del capitale
proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di
ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto
di eventuali prelevamenti in conto utili, a nulla rilevando che si tratti
di vecchia – e, quindi, già esistente nel 2010 – o di nuova formazione. Per i
soggetti Irpef non deve, infatti, essere presa in considerazione
la variazione del patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche
formato da conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le
variazioni in aumento. Conseguentemente, a differenza dei soggetti
Ires, con riferimento alle società di persone ed agli imprenditori individuali
in contabilità ordinaria, possono rilevare le rivalutazioni effettuate in base
a leggi speciali, in quanto la base di partenza è il patrimonio netto contabile
dell’esercizio 2010, che può avere comprendere riserve di rivalutazione ed
utili da valutazioni in cambi, formatesi negli esercizi precedenti, che dovrebbero
rilevare integralmente: è il caso, ad esempio, dei predetti contribuenti Irpef
che hanno rivalutato gli immobili d’impresa, a norma dell’art. 15, co. 16 e
ss., del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
In diminuzione, rilevano
le variazioni “figurative” derivanti dall’acquisto di partecipazioni in società
di controllo e rami o complessi aziendali.
In sede di predisposizione delle
dichiarazione dei redditi, la società di persone in contabilità ordinaria, intenzionata
a beneficiare dell’agevolazione, deve compilare, in primo luogo, il rigo
RS45 del modello Unico 2012,
riportando, tra l’altro, le seguenti informazioni:
·
l’ammontare degli acquisti di partecipazioni in
società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di
aziende, e delle riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità
antielusiva (colonna 2);
·
in colonna 4, il risultato del 3,00% applicato
alla cifra di colonna 3, ovvero alla differenza tra il patrimonio netto
risultante alla fine del periodo d’imposta (colonna 1) e le riduzioni (colonna
2);
·
in colonna
7, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra
l’importo di colonna 4 e 6.
L’ammontare della colonna 7 del
rigo RS45 deve, inoltre, essere indicato nel rigo RF55, colonna 4 (fino
a concorrenza dell’importo di colonna 3), nonché nel rigo RS19, colonna 1
– sino a concorrenza del reddito minimo presunto emergente dal rigo RS18,
colonna 5 – e, se eccedente quanto dedotto dal reddito d’impresa, nel rigo
RN21, per la differenza, da imputarsi ai soci, in base al principio di
trasparenza. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, il socio avrà,
quindi, un reddito da partecipazione (quadro RH) nullo, e sarà tenuto ad
indicare l’eccedenza Ace ricevuta per trasparenza nel rigo RS37 del modello
Unico 2012 – Persone Fisiche, scomputabile da altri redditi d’impresa (quadri
RD, RF, RG e RH), sino a concorrenza degli stessi: l’eventuale eccedenza non
confluisce nel rigo RN1, nel quale è allocata la sommatoria delle diverse
tipologie di reddito del contribuente, ma può essere utilizzata a partire dal
successivo periodo d’imposta, sempre a scomputo dei redditi d’impresa.
Le modalità di compilazione del rigo
RS37 sono le medesime del rigo RS45, con una precisazione: nella colonna
10, deve essere indicato l’importo del rendimento nozionale di spettanza
dell’imprenditore (colonna 7 – colonna 8) che viene utilizzato nella
dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da riportare nella colonna
5 del rigo RN1. Qualora quest’ultimo imponibile sia positivo, l’ammontare
dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra
il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna
9 del rigo RS37.
L’eventuale eccedenza è, infine,
soggetta alle seguenti regole, differenziate in base alla natura del
contribuente:
·
imprenditori individuali: l’importo del
rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa, al netto delle perdite,
può essere computato in aumento dell’importo deducibile, ai fini Ace, per i
periodi d’imposta successivi;
·
imprese familiari ed aziende coniugali:
l’eccedenza è attribuita all’imprenditore ed ai collaboratori familiari, ovvero
al coniuge dell’azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al reddito (art. 8, co. 2, del D.M. 14 marzo 2012).
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