lunedì 21 maggio 2012

Ace dei soggetti Irpef "ordinari", conferimenti in natura rilevanti


di Michele BANA

L’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come attuato dal D.M. 14 marzo 2012, stabilisce che, nel caso delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria (per regime naturale od opzione), a dispetto dei contribuenti Ires, non rileva – ai fini dell’applicazione del coefficiente del 3,00% di detassazione dell’aiuto alla crescita economica – la variazione in aumento del capitale proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili, a nulla rilevando che si tratti di vecchia – e, quindi, già esistente nel 2010 – o di nuova formazione. Per i soggetti Irpef non deve, infatti, essere presa in considerazione la variazione del patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche formato da conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le variazioni in aumento. Conseguentemente, a differenza dei soggetti Ires, con riferimento alle società di persone ed agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, possono rilevare le rivalutazioni effettuate in base a leggi speciali, in quanto la base di partenza è il patrimonio netto contabile dell’esercizio 2010, che può avere comprendere riserve di rivalutazione ed utili da valutazioni in cambi, formatesi negli esercizi precedenti, che dovrebbero rilevare integralmente: è il caso, ad esempio, dei predetti contribuenti Irpef che hanno rivalutato gli immobili d’impresa, a norma dell’art. 15, co. 16 e ss., del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
In diminuzione, rilevano le variazioni “figurative” derivanti dall’acquisto di partecipazioni in società di controllo e rami o complessi aziendali.
In sede di predisposizione delle dichiarazione dei redditi, la società di persone in contabilità ordinaria, intenzionata a beneficiare dell’agevolazione, deve compilare, in primo luogo, il rigo RS45 del modello Unico 2012, riportando, tra l’altro, le seguenti informazioni:
·    l’ammontare degli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende, e delle riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva (colonna 2);
·    in colonna 4, il risultato del 3,00% applicato alla cifra di colonna 3, ovvero alla differenza tra il patrimonio netto risultante alla fine del periodo d’imposta (colonna 1) e le riduzioni (colonna 2);
·    in colonna 7, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo di colonna 4 e 6.
L’ammontare della colonna 7 del rigo RS45 deve, inoltre, essere indicato nel rigo RF55, colonna 4 (fino a concorrenza dell’importo di colonna 3), nonché nel rigo RS19, colonna 1 – sino a concorrenza del reddito minimo presunto emergente dal rigo RS18, colonna 5 – e, se eccedente quanto dedotto dal reddito d’impresa, nel rigo RN21, per la differenza, da imputarsi ai soci, in base al principio di trasparenza. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, il socio avrà, quindi, un reddito da partecipazione (quadro RH) nullo, e sarà tenuto ad indicare l’eccedenza Ace ricevuta per trasparenza nel rigo RS37 del modello Unico 2012 – Persone Fisiche, scomputabile da altri redditi d’impresa (quadri RD, RF, RG e RH), sino a concorrenza degli stessi: l’eventuale eccedenza non confluisce nel rigo RN1, nel quale è allocata la sommatoria delle diverse tipologie di reddito del contribuente, ma può essere utilizzata a partire dal successivo periodo d’imposta, sempre a scomputo dei redditi d’impresa. 
Le modalità di compilazione del rigo RS37 sono le medesime del rigo RS45, con una precisazione: nella colonna 10, deve essere indicato l’importo del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (colonna 7 – colonna 8) che viene utilizzato nella dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1. Qualora quest’ultimo imponibile sia positivo, l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna 9 del rigo RS37.
L’eventuale eccedenza è, infine, soggetta alle seguenti regole, differenziate in base alla natura del contribuente:
·    imprenditori individuali: l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell’importo deducibile, ai fini Ace, per i periodi d’imposta successivi;
·    imprese familiari ed aziende coniugali: l’eccedenza è attribuita all’imprenditore ed ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito (art. 8, co. 2, del D.M. 14 marzo 2012).




Nessun commento:

Posta un commento