di Michele BANA
A norma dell’art. 8 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, le eccedenze fiscali delle imprese individuali e delle
società di persone in contabilità ordinaria sono utilizzabili mediante la c.d. compensazione
verticale, ovvero con prioritaria imputazione in diminuzione di
altri redditi d’impresa, anche se conseguiti in contabilità semplificata,
mediante l’esercizio di altre attività della medesima natura. Qualora gli altri
redditi imponibili d’impresa siano incapienti rispetto alle perdite
scomputabili, è riconosciuta al
contribuente l’opportunità di riportare la perdita fiscale residua nei successivi
periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, al fine di poterla compensare
con futuri redditi d’impresa, sino a concorrenza degli stessi (art. 8, co. 3,
primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986). Tale disposizione, a differenza di
quella analoga prevista dal previgente art. 84 del Tuir, continua, pertanto, ad
esplicare i propri effetti, non essendo stata modificata dal legislatore.
In sede di dichiarazione dei
redditi, l’imprenditore individuale
in contabilità ordinaria è
tenuto a compilare il quadro RF,
al fine di determinare il reddito imponibile ovvero la perdita dell’esercizio (RF49), ed utilizzare la perdite
fiscali pregresse (RF50).
La perdita risultante dal rigo
RF49 può essere compensata con eventuali redditi da partecipazione (quadro RH) ovvero imprese da allevamento,
produzione di vegetali ed altre attività agricole (quadro RD). In mancanza, la perdita deve essere riportata nel quadro RS. Qualora
l’importo del rigo RF49 sia, invece, positivo, nel rigo RF50,
colonna 2, deve essere
indicato, fino a concorrenza, l’ammontare delle perdite derivanti dai quadri RH
e RD, aumentato dell’eventuale eccedenza di perdite di periodi d’imposta
precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d’impresa dell’anno
2011, da evidenziare nella colonna 1 del rigo RF50. L’eventuale perdita residua
deve essere riportata nel quadro RS, tra le perdite non compensate nell’anno.
La società di persone in
contabilità ordinaria deve compilare il quadro
RF del Modello Unico 2012 – Società di Persone, attraverso il quale,
partendo dai dati contabili di bilancio, perviene alla determinazione della perdita fiscale, nel rigo RF55, il cui
importo di colonna 5 deve essere indicato nel rigo RN1, colonna 1, barrando la colonna 5, qualora si tratti di
perdite illimitatamente riportabili. L’eccedenza
di perdite deve essere riportata
nel rigo RN14 e – nel caso derivino dalla trasformazione di un soggetto Ires –
nel rigo RS5, se soggette al limite temporale del quinquennio, oppure nel rigo RS6, qualora si tratti di perdite illimitatamente riportabili.
Sul punto, si rammenta che le perdite prodotte da società in nome collettivo ed
in accomandita semplice, nonché dalle società semplici e dalle associazioni di
cui all’art. 5 del Tuir derivanti dall’esercizio di arti o professioni, sono imputate ai soci, ovvero agli
associati, in proporzione alla
specifica quota di partecipazione
agli utili (art. 8, co. 2, primo
periodo, del D.P.R. n. 917/1986). Questo principio di imputazione per
trasparenza è, tuttavia, derogato nel caso in cui le perdite siano prodotte da una società in accomandita semplice, in eccedenza rispetto all’ammontare del capitale sociale: al ricorrere della
suddetta ipotesi, è prevista l’integrale applicazione di tale criterio
esclusivamente in capo ai soci accomandatari, in quanto illimitatamente
responsabili. Gli accomandanti,
quali soci di capitale, possono, invece, beneficiare di un’attribuzione parziale della perdita della s.a.s., limitata al valore nominale della propria quota di
partecipazione, coerentemente con il proprio regime di
responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 2313, co.
1, c.c.). È fatta, naturalmente, salva
l’ipotesi in cui il socio accomandante perda sostanzialmente la responsabilità
limitata, per effetto di un’ingerenza
continuativa e stabile nella gestione aziendale: in
tale eventualità, la figura di tale socio è assimilabile a quella
dell’accomandatario, con l’effetto che possono usufruire dell’imputazione piena della perdita d’impresa di propria competenza (Cass. 26
giugno 2009, n. 15161). Le perdite fiscali della s.a.s. non imputabili agli accomandanti,
in quanto eccedenti il valore nominale della quota di partecipazione al
capitale, non divengono inutilizzabili, bensì confluiscono nell’insieme delle perdite attribuibili agli accomandatari,
come peraltro riconosciuto sia dall’Amministrazione Finanziaria (R.M. 4 ottobre
2001, n. 152/E) che dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 maggio 2006,
n. 12332).
L’utilizzabilità delle perdite
prodotte dai contribuenti Irpef è, inoltre, soggetta – per effetto del rinvio
operato dall’art. 8, co. 3, ultimo periodo, del Tuir – ad alcune disposizioni
dettate espressamente per le imprese Ires (art. 84, co. 2 e 3, del D.P.R. n.
917/1986):
·
riporto
illimitato, nel caso di perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, purchè si riferiscano all’esercizio di una nuova attività;
·
esclusione
del riporto, qualora la maggioranza delle quote di partecipazione del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita
o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e venga modificata – nell’esercizio del trasferimento
o dell’acquisizione, ovvero nei due precedenti o successivi – l’attività principale di fatto esercitata nei periodi in cui sono maturate le perdite oggetto di riporto, salvo il caso in cui la partecipata
superi il c.d. test di vitalità.
Il socio persona fisica al quale sono state imputate, per trasparenza, le perdite della società
di persone in contabilità ordinaria deve compilare
il rigo RH1 (“Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate”),
sezione I, del modello Unico 2012 – Persone Fisiche, e seguenti.
La predetta disciplina non è,
invece, applicabile dai contribuenti in contabilità semplificata, salvo che
abbiano optato per il regime ordinario: opera, quindi, il criterio della c.d. compensazione
orizzontale delle perdite fiscali, ma non della facoltà di riporto.
È, pertanto, consentito imputare la perdita in diminuzione dei redditi di altra natura prodotti dal contribuente nel
medesimo periodo d’imposta (imprenditore individuale) o da coloro i
quali la perdita è imputata per trasparenza, come nel caso di partecipazioni in
società in nome collettivo od accomandita semplice. L’eventuale perdita che
dovesse residuare non è, tuttavia, utilizzabile nei successivi periodi
d’imposta.
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