di Michele BANA
L’art. 33, co. 1, lett. h), del D.L. n. 83/2012 ha
introdotto la specifica disciplina del “concordato con continuità aziendale”,
distinguendola da quella generale, rivolta all’ipotesi maggiormente frequente,
ovvero la soluzione liquidatoria della crisi d’impresa. In particolare, è stata
inserita una nuova disposizione nel R.D. n. 267/1942, l’art. 186-bis,
applicabile al piano di concordato che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio
oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova
costituzione: il progetto di risanamento può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali
allo svolgimento dell’attività, ovvero non suscettibile di pregiudicare la
continuità aziendale, nonché una moratoria
– fino ad un anno dall’omologazione – per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che
sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la predetta
prelazione.
L’accesso a tale forma di concordato preventivo è,
inoltre, subordinato alla congiunta soddisfazione di due condizioni
preliminari:
· il piano concordatario, contenente la dettagliata
descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve
altresì riportare un’analitica
indicazione dei ricavi e dei costi attesi dalla prosecuzione dell’attività
dell’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie
necessarie e dei corrispondenti strumenti di copertura;
· la relazione del professionista di cui all’art. 161,
co. 3, L.F., riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano concordatario, deve attestare che la prosecuzione dell’attività
dell’impresa è funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori. Il documento in parola deve, inoltre, asseverare
che – nel caso di istanza per il pagamento anticipato di crediti anteriori al
concordato – gli stessi si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di
servizi “essenziali per la prosecuzione
dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione
dei creditori”: tale incombente non è, tuttavia, dovuto per i pagamenti da
effettuarsi sino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportare al debitore senza obbligo di restituzione, oppure
il cui rimborso sia postergato
rispetto alla soddisfazione dei creditori.
Il concordato in continuità aziendale è soggetto anche
al nuovo art. 169-bis del R.D. n.
267/1942, che riconosce la debitore la facoltà di richiedere, nell’ambito
del ricorso di avvio della procedura, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei rapporti giuridici pendenti alla data di
presentazione del ricorso. Tale disciplina generale deve essere coordinata con
quella speciale introdotta dall’art. 186-bis, co. 3, L.F., secondo cui i
contratti in corso di esecuzione all’atto del deposito del ricorso, anche
stipulati con pubbliche amministrazioni,
non si risolvono per effetto
dell’apertura della procedura: eventuali patti contrari devono, pertanto,
ritenersi inefficaci, così come quelli che prevedono, quale clausola risolutiva
del rapporto, anche solo il mero deposito della domanda di concordato. In
particolare, è espressamente contemplata – a norma del novellato art. 38, co.
1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 – la prosecuzione
dei contratti pubblici, anche in capo alla società cessionaria o
conferitaria cui siano trasferiti, qualora il professionista di cui sopra abbia
attestato la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento.
È altresì ammessa, in costanza del concordato preventivo, la partecipazione a procedure di assegnazione
di contratti pubblici, purchè il debitore presenti, in gara, la relazione
di un professionista – in possesso
dei requisiti di chi all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942, -
attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento
dell’appalto, nonché la
dichiarazione di c.d. avvalimento, da
parte di un altro operatore, di cui all’art. 49 del codice dei contratti
pubblici. È, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara, nel rispetto dei
predetti principi, congiuntamente ad
altre imprese, a condizione che non rivesta la qualità di mandataria e le
aziende con le quali è temporaneamente raggruppata non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale: al ricorrere di tale ipotesi, la dichiarazione di
cui sopra può, pertanto, essere formulata da un operatore apparentemente
all’associazione.
L’ultimo comma dell’art. 186-bis L.F. stabilisce,
infine, che – nel caso in cui l’attività
d’impresa cessi, oppure si rilevi manifestamente
dannosa per i creditori – il tribunale provvede per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo in continuità
aziendale (art. 173 del R.D. n. 267/1942), fermo restando il diritto del
debitore a modificare la proposta di
concordato.
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