mercoledì 27 giugno 2012

Business plan per il concordato preventivo in continuità aziendale


di Michele BANA

L’art. 33, co. 1, lett. h), del D.L. n. 83/2012 ha introdotto la specifica disciplina del “concordato con continuità aziendale”, distinguendola da quella generale, rivolta all’ipotesi maggiormente frequente, ovvero la soluzione liquidatoria della crisi d’impresa. In particolare, è stata inserita una nuova disposizione nel R.D. n. 267/1942, l’art. 186-bis, applicabile al piano di concordato che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione: il progetto di risanamento può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali allo svolgimento dell’attività, ovvero non suscettibile di pregiudicare la continuità aziendale, nonché una moratoria – fino ad un anno dall’omologazione – per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la predetta prelazione.
L’accesso a tale forma di concordato preventivo è, inoltre, subordinato alla congiunta soddisfazione di due condizioni preliminari:
·    il piano concordatario, contenente la dettagliata descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve altresì riportare un’analitica indicazione dei ricavi e dei costi attesi dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e dei corrispondenti strumenti di copertura;
·    la relazione del professionista di cui all’art. 161, co. 3, L.F., riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, deve attestare che la prosecuzione dell’attività dell’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il documento in parola deve, inoltre, asseverare che – nel caso di istanza per il pagamento anticipato di crediti anteriori al concordato – gli stessi si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi “essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”: tale incombente non è, tuttavia, dovuto per i pagamenti da effettuarsi sino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportare al debitore senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.
Il concordato in continuità aziendale è soggetto anche al nuovo art. 169-bis del R.D. n. 267/1942, che riconosce la debitore la facoltà di richiedere, nell’ambito del ricorso di avvio della procedura, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei rapporti giuridici pendenti alla data di presentazione del ricorso. Tale disciplina generale deve essere coordinata con quella speciale introdotta dall’art. 186-bis, co. 3, L.F., secondo cui i contratti in corso di esecuzione all’atto del deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura: eventuali patti contrari devono, pertanto, ritenersi inefficaci, così come quelli che prevedono, quale clausola risolutiva del rapporto, anche solo il mero deposito della domanda di concordato. In particolare, è espressamente contemplata – a norma del novellato art. 38, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 – la prosecuzione dei contratti pubblici, anche in capo alla società cessionaria o conferitaria cui siano trasferiti, qualora il professionista di cui sopra abbia attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. È altresì ammessa, in costanza del concordato preventivo, la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, purchè il debitore presenti, in gara, la relazione di un professionista – in possesso dei requisiti di chi all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942, - attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell’appalto,  nonché la dichiarazione di c.d. avvalimento, da parte di un altro operatore, di cui all’art. 49 del codice dei contratti pubblici. È, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara, nel rispetto dei predetti principi, congiuntamente ad altre imprese, a condizione che non rivesta la qualità di mandataria e le aziende con le quali è temporaneamente raggruppata non siano assoggettate ad una procedura concorsuale: al ricorrere di tale ipotesi, la dichiarazione di cui sopra può, pertanto, essere formulata da un operatore apparentemente all’associazione.
L’ultimo comma dell’art. 186-bis L.F. stabilisce, infine, che – nel caso in cui l’attività d’impresa cessi, oppure si rilevi manifestamente dannosa per i creditori – il tribunale provvede per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale (art. 173 del R.D. n. 267/1942), fermo restando il diritto del debitore a modificare la proposta di concordato.

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