domenica 17 giugno 2012

Società in perdita sistemica, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


di Michele BANA

L’art. 2, co. 36-decies e 36 undecies, del D.L. n. 138/2011 ha introdotto una nuova fattispecie di non operatività – distinta da quella individuata dall’art. 30, co. 1, della Legge n. 724/1994 – riscontrabile in capo ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, oppure per due soli esercizi e nel restante del triennio un reddito inferiore a quello minimo presunto di cui al successivo co. 3.
La novità normativa ha recentemente formato oggetto di alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate: prima, nel corso della diretta Map Unico 2012 dello scorso 31 maggio e, poi, con la pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 87956 dell’11 giugno 2012 e della contestuale C.M. n. 23/E/2012, che ha fornito i primi chiarimenti operativi, anche con riferimento alla gestione – da parte dell’Amministrazione Finanziaria – delle istanze d’interpello disapplicativo.
Nel corso della diretta Map, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla compilazione, nel rigo RF74 del modello Unico 2012 – Società di Capitali, della casella 2 “Soggetto in perdita sistemica”: qual è il triennio da considerare? Il 2008-2010, in quanto precedente al periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, oppure il 2009-2011? I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno osservato, in primo luogo, che – nel caso di contribuente avente periodo d’imposta solare –  le predette disposizioni sono entrate in vigore nel 2012, ovvero nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, data di decorrenza degli effetti della Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione della Manovra-bis (art. 2, co. 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011): conseguentemente, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento è quello precedente al periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione (modello Unico 2013 – Redditi 2012) e, quindi, il 2009-2011. In altri termini, la casella 2 del rigo RF74 non deve essere barrata nel modello Unico 2012 dai contribuenti “solari”, ma soltanto da quelli aventi un periodo d’imposta diverso dall’anno solare, che compilano la dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e, quindi, iniziato prima del 1° gennaio 2012 e che non si chiuderà oltre il 30 dicembre 2012: questi soggetti utilizzeranno, infatti, il modello Unico 2012 per la dichiarazione dei propri redditi imponibili riferiti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Un criterio analogo deve essere adottato nella compilazione del rigo RF32 (“Altre variazioni in aumento”), con riferimento all’utilizzo del codice 34, previsto per l’indicazione dei costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Tale istruzione riguarda esclusivamente i contribuenti, non aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che compilano il modello Unico 2012 in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore dell’art. 2, co. 36-quaterdecies, del D.L. n. 138/2011.
In data 11 giugno 2012, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il citato provvedimento n. 87956, ha, poi, individuato le situazioni soggettive in presenza delle quali è possibile disapplicare automaticamente, senza dover presentare l’istanza di interpello, la predetta disciplina della perdita sistemica. In particolare, è previsto che possa avvalersi di tale beneficio la società:
·    in stato di liquidazione, che – con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi – richiede la cancellazione dal registro delle imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 c.c., entro il termine di presentazione del modello Unico;
·    assoggettata a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e liquidazione giudiziaria;
·    sottoposta a sequestro penale o a confisca, nelle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ed analoghe, in cui il tribunale abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
·    detentrice di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società non considerate in perdita sistemica, oppure escluse da tale disciplina (anche per effetto dell’accoglimento dell’istanza d’interpello), o collegate residenti all’estero soggette al regime di cui all’art. 168 del Tuir;
·    che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza d’interpello disapplicativo, con riferimento ad un precedente periodo d’imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate, che non hanno subito modifiche negli esercizi successivi;
·    che presentano un margine operativo lordo positivo, così come risultante dalla differenza tra il valore ed i costi delle produzione del conto economico civilistico, assumendo questi ultimi al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti di cui alla voce B)10), B)12) e B)13);
·    per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito a causa di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a tributo sostitutivo, ovvero di disposizioni agevolative;
·    per le quali gli adempimenti ed i versamenti tributari sono stati sospesi, o differiti, per effetto di disposizioni adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 225/1992. Il provvedimento direttoriale ha, inoltre, previsto che il ricorrere di tale ipotesi – così come quella del punto seguente – consente altresì la disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, senza dover presentare preventivamente l’istanza d’interpello;
·    esercenti esclusivamente l’attività agricola, a norma dell’art. 2135 c.c., nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004.
·    congrue e coerenti agli studi di settore, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione;
·    che si trovano nel primo periodo d’imposta.
Le predette situazioni soggettive rilevano anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica e, quindi, già dal 2012.
La C.M. n. 23/E/2012 ha, infine, fornito i primi chiarimenti operativi riguardanti la disciplina sulle società in perdita sistemica, e per la gestione – da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate – delle relative istanze di disapplicazione:
·    le cause di esclusione rilevano esclusivamente per il periodo d’imposta di operatività della normativa, mentre quelle di disapplicazione automatica interessano il triennio precedente di riferimento;
·    il verificarsi di una delle cause di esclusione nell’anno di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, o nel precedente, comporta l’inoperatività delle disposizioni concernenti la rideterminazione degli acconti per il periodo di prima applicazione;
·    la sussistenza di una delle cause di disapplicazione automatica nel triennio rilevante per l’anno di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, o nel triennio afferente all’anno precedente, rileva ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione;
·    nell’istanza d’interpello disapplicativo, redatta secondo le modalità indicate nella C.M. n. 32/E/2012, il contribuente è tenuto, a pena di inammissibilità, ad esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria che giustifichino la disapplicazione della disciplina;
·    in sede di prima applicazione, se la risposta negativa all’interpello perviene prima della scadenza del versamento del primo acconto, questo deve essere calcolato assumendo, come imposta dell’esercizio 2011, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina delle società in perdita sistemica. Diversamente, qualora la comunicazione di diniego dell’Amministrazione Finanziaria dovesse pervenire dopo tale data, il contribuente dovrà ricalcolare gli acconti – sulla base dell’art. 2, co. 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 – e potrà versare, unitamente al secondo acconto, l’eventuale differenza non pagata con il primo acconto, con la maggiorazione degli interessi, nella misura del 4% annuo, ai sensi del D.M. 21 maggio 2009, prevista per i pagamenti rateali di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997. Qualora, invece, l’esito interpello sia positivo, ma il contribuente ne venga a conoscenza dopo aver pagato il primo acconto, potrà scomputare dal secondo quanto eventualmente versato in eccesso.

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