di Sandro CERATO
A
conclusione della complessa tematica riguardante l’applicazione dell’imposta
municipale propria all’abitazione principale, ed alle relative pertinenze, si
riportano alcune peculiari ipotesi affrontate dalla C.M. n. 3/DF/2012, nella
forma di domanda-risposta.
Se due coniugi risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello
stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?
Per abitazione principale si
intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente e, nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile.
Se due
coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo
possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre,
se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà
della maggiorazione?
Nel caso
in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi
i coniugi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista
per l’abitazione principale.
Per quanto riguarda la
maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per
l’immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter
usufruire della maggiorazione per i figli è richiesto che questi siano
fiscalmente a carico?
No, poiché le uniche
condizioni richieste dalla legge sono che i figli abbiano un’età non superiore
a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
nell’abitazione principale.
Se padre
e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente
e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle
agevolazioni per abitazione principale?
Le agevolazioni per
abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto
proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso
di specie solo il figlio potrà usufruire dell’aliquota ridotta e della intera
detrazione di euro 200. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna
agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del
tributo come “altro fabbricato” utilizzando l’aliquota relativa ad immobili
diversi dall’abitazione principale. Per l’Imu, infatti, non è prevista la
possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale
l’immobile dato in uso gratuito a parenti.
Se un
soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora
abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario
situato in un comune diverso, per il pagamento dell’Imu può usufruire delle
agevolazioni per l’abitazione principale?
Le
agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal
soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.
Pertanto,
nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà
tenuto a pagare l’Imu senza usufruire delle agevolazioni in discorso,
considerando l’immobile come abitazione a disposizione.
Se due
soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l’altro il
70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso
immobile, la detrazione di euro 200 spetta in parti uguali o in proporzione
alle quote di possesso?
Nel caso
in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione di euro 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti
uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al
periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Se tre soggetti – genitore e due figli – hanno acquistato
la proprietà di un immobile per successione ereditaria e l’immobile è adibito
ad abitazione principale del coniuge superstite come avviene il pagamento
dell’Imu?
Nel caso proposto il
pagamento dell’Imu deve essere effettuato per intero dal coniuge superstite in
quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 540 del c.c. usufruendo
delle agevolazioni per l’abitazione principale. Pertanto, i figli pur essendo
comproprietari dell’immobile, non sono tenuti ad effettuare il versamento
dell’Imu.
Per quanto riguarda le
pertinenze dell’abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina
risulta accatastata unitamente all’abitazione?
Il contribuente può
intendere come pertinenza dell’abitazione principale soltanto le unità
immobiliari accatastate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di
tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.
In tale limite rientra anche
la pertinenza accatastata unitamente all’abitazione principale. Per cui, nel
caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo
ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale
categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente
all’abitazione principale.
Come bisogna calcolare l’Imu
nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano
accatastate unitamente all’abitazione principale, tenendo conto del fatto che
se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella
categoria catastale C/2?
In tal
caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente
all’abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per
l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, ad esempio un garage,
classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
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