di Sandro CERATO
L’art.
13, co. 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che l’aliquota base – applicabile
agli edifici non qualificabili come “abitazione principale” o pertinenza della
stessa (co. 2 e 7), né come “fabbricati rurali strumentali” – è pari allo 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione o in aumento
sino ad un massimo dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve
collocarsi necessariamente nell’intervallo compreso tra 0,46% e 1,06%. Sono,
inoltre, previsti alcuni casi particolari legittimanti la variazione a cura
dell’ente municipale:
· immobili non produttivi di reddito fondiario: l’aliquota dello
0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4%;
· immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires: l’aliquota
dello 0,76% può essere incrementata fino all’1,06 % e ridotta fino allo 0,4%;
· immobili locati od affittati: l’aliquota dello 0,76% può essere
aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,4%;
· fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori: l’aliquota dello 0,76% può essere incrementata fino all’1,06% e ridotta fino allo 0,38%.
A dispetto di
quanto previsto per l’Imu relativa all’abitazione principale ed alle
corrispondenti pertinenze, di esclusiva competenza del comune, per gli altri
immobili – ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, co.
11, del D.L. n. 2011/2011) – è riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di
base pari allo 0,76%. Tale quota d’imposta è versata dal contribuente allo
Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Per
quanto concerne il pagamento dell’Imu, è effettuato in 2 rate:
· la prima, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote
di base. Il versamento di tale somma può essere effettuato esclusivamente mediante modello di pagamento F24, utilizzando il
pertinente codice tributo istituito con la R.M. 12 aprile 2012, n. 35/E;
· la seconda, non oltre il 17 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
L’adempimento, a differenza di quello di cui al punto precedente, potrà essere
effettuato, così come ogni altro eseguito dal 1° dicembre 2012, mediante apposito
bollettino postale – soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili – da approvare con Decreto
Ministeriale (artt. 9, co. 6 del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, co. 12, del D.L. n.
201/2011).
Nel caso delle
abitazioni a disposizione, ovvero non locate, il pagamento dell’Imu sostituisce
l’Irpef, comprese le addizionali regionali e comunali.
Esempio: abitazione A/2 a
disposizione di un unico proprietario dal 1° maggio 2012
Rendita
catastale: euro 1.000
Base
imponibile Imu annua: euro 1.000*1,05*160 = euro 168.000
Aliquota
Imu annua: 0,76%
Periodo
di possesso nel 2012: 7 mesi
Imu 2012: euro
168.000*0,76%*7/12 = euro 744,80
Quota
di Imu 2012 riservata allo Stato: euro 744,80/2 = euro 372,40
Quota
di Imu 2012 del comune: euro 744,80 – euro 372,40 = euro 372,40
Pagamento della prima rata (scadenza 18 giugno 2012)
Quota Imu
riservata allo Stato (codice tributo 3919): euro 372,40*50% = euro 186,20
Quota Imu del
comune (codice tributo 3918): euro 372,40*50% = euro 186,20
Entrambi
gli importi, ai fini del versamento, devono essere arrotondati ad euro 186.
Per
quanto concerne, la rata a saldo, scadente il 17 dicembre 2012, l’ammontare
della stessa è subordinato all’eventuale decisione che sarà assunta dal comune
– il quale può modificare l’aliquota Imu entro il 30 settembre 2012, nel
rispetto della normativa di riferimento – e dal Governo che può variare tale
coefficiente non oltre il 10 dicembre 2012. Conseguentemente, possono
ipotizzarsi due situazioni:
· il comune mantiene invariata l’aliquota Imu, che non
viene modificata neppure dal Governo, pari a quella base (0,76%). Il
contribuente deve, pertanto, versare l’Imu totale dovuta, al netto di quanto
già corrisposto con la prima rata;
Imu
annua lorda immobile a disposizione: euro 168.000*0,76%*7/12
|
744,80
|
Prima
rata versata (quota riservata allo Stato): euro 744,80/2*50%
|
(186)
|
Prima
rata versata (quota del comune): euro 1.276,80/2*50%
|
(186)
|
Imu da pagare entro
il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
|
186,40
|
Imu da pagare entro
il 17 dicembre 2012 (quota comune)
|
186,40
|
Entrambi
gli importi devono essere arrotondati ad euro 186, ai fini del
versamento con il modello di pagamento F24, utilizzando,
rispettivamente, i codici tributo 3919 (Stato) e 3918 (comune).
|
· il comune o il Governo ha deliberato una modifica
dell’aliquota Imu, portandola, ad esempio, allo 0,90%.
Imu
annua lorda immobile a disposizione: euro 168.000*0,90%*7/12
|
882
|
Prima
rata versata (quota riservata allo Stato): euro 774,80/2*50%
|
(186)
|
Prima
rata versata (quota del comune): euro 774,80/2*50%
|
(186)
|
Imu da pagare entro
il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
|
186,40
|
Imu da pagare entro
il 17 dicembre 2012 (quota comune)
|
323,60
|
Il
contribuente deve, pertanto, versare allo Stato (codice tributo 3919) un
importo pari alla prima rata, arrotondato ad euro 186, mentre al comune
(codice tributo 3918) l’ammontare dell’Imu calcolata sulla base dell’aliquota
modificata (euro 882), al netto della quota Stato (euro 372,40) e della prima
rata versata all’ente municipale (euro 186), ovvero euro 323,60 arrotondati
ad euro 324.
|
Nessun commento:
Posta un commento