martedì 12 giugno 2012

Imu ordinaria per i fabbricati diversi dall’abitazione principale


di Sandro CERATO

L’art. 13, co. 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che l’aliquota base – applicabile agli edifici non qualificabili come “abitazione principale” o pertinenza della stessa (co. 2 e 7), né come “fabbricati rurali strumentali” – è pari allo 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione o in aumento sino ad un massimo dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve collocarsi necessariamente nell’intervallo compreso tra 0,46% e 1,06%. Sono, inoltre, previsti alcuni casi particolari legittimanti la variazione a cura dell’ente municipale:
·    immobili non produttivi di reddito fondiario: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4%;
·    immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires: l’aliquota dello 0,76% può essere incrementata fino all’1,06 % e ridotta fino allo 0,4%;
·    immobili locati od affittati: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,4%;
·    fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: l’aliquota dello 0,76% può essere incrementata fino all’1,06% e ridotta fino allo 0,38%.
A dispetto di quanto previsto per l’Imu relativa all’abitazione principale ed alle corrispondenti pertinenze, di esclusiva competenza del comune, per gli altri immobili – ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, co. 11, del D.L. n. 2011/2011) – è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76%. Tale quota d’imposta è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Per quanto concerne il pagamento dell’Imu, è effettuato in 2 rate:
·    la prima, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. Il versamento di tale somma può essere effettuato esclusivamente mediante modello di pagamento F24, utilizzando il pertinente codice tributo istituito con la R.M. 12 aprile 2012, n. 35/E;
·    la seconda, non oltre il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata. L’adempimento, a differenza di quello di cui al punto precedente, potrà essere effettuato, così come ogni altro eseguito dal 1° dicembre 2012, mediante apposito bollettino postale – soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili – da approvare con Decreto Ministeriale (artt. 9, co. 6 del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, co. 12, del D.L. n. 201/2011).
Nel caso delle abitazioni a disposizione, ovvero non locate, il pagamento dell’Imu sostituisce l’Irpef, comprese le addizionali regionali e comunali.

Esempio: abitazione A/2 a disposizione di un unico proprietario dal 1° maggio 2012
Rendita catastale: euro 1.000
Base imponibile Imu annua: euro 1.000*1,05*160 = euro 168.000
Aliquota Imu annua: 0,76%
Periodo di possesso nel 2012: 7 mesi
Imu 2012: euro 168.000*0,76%*7/12 = euro 744,80
Quota di Imu 2012 riservata allo Stato: euro 744,80/2 = euro 372,40
Quota di Imu 2012 del comune: euro 744,80 – euro 372,40 = euro 372,40

Pagamento della prima rata (scadenza 18 giugno 2012)
Quota Imu riservata allo Stato (codice tributo 3919): euro 372,40*50% = euro 186,20
Quota Imu del comune (codice tributo 3918): euro 372,40*50% = euro 186,20
Entrambi gli importi, ai fini del versamento, devono essere arrotondati ad euro 186.
Per quanto concerne, la rata a saldo, scadente il 17 dicembre 2012, l’ammontare della stessa è subordinato all’eventuale decisione che sarà assunta dal comune – il quale può modificare l’aliquota Imu entro il 30 settembre 2012, nel rispetto della normativa di riferimento – e dal Governo che può variare tale coefficiente non oltre il 10 dicembre 2012. Conseguentemente, possono ipotizzarsi due situazioni:
·    il comune mantiene invariata l’aliquota Imu, che non viene modificata neppure dal Governo, pari a quella base (0,76%). Il contribuente deve, pertanto, versare l’Imu totale dovuta, al netto di quanto già corrisposto con la prima rata;

Imu annua lorda immobile a disposizione: euro 168.000*0,76%*7/12
744,80
Prima rata versata (quota riservata allo Stato): euro 744,80/2*50%
(186)
Prima rata versata (quota del comune): euro 1.276,80/2*50%
(186)
Imu da pagare entro il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
186,40
Imu da pagare entro il 17 dicembre 2012 (quota comune)
186,40
Entrambi gli importi devono essere arrotondati ad euro 186, ai fini del versamento con il modello di pagamento F24, utilizzando, rispettivamente, i codici tributo 3919 (Stato) e 3918 (comune).

·    il comune o il Governo ha deliberato una modifica dell’aliquota Imu, portandola, ad esempio, allo 0,90%.

Imu annua lorda immobile a disposizione: euro 168.000*0,90%*7/12
882
Prima rata versata (quota riservata allo Stato): euro 774,80/2*50%
(186)
Prima rata versata (quota del comune): euro 774,80/2*50%
(186)
Imu da pagare entro il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
186,40
Imu da pagare entro il 17 dicembre 2012 (quota comune)
323,60
Il contribuente deve, pertanto, versare allo Stato (codice tributo 3919) un importo pari alla prima rata, arrotondato ad euro 186, mentre al comune (codice tributo 3918) l’ammontare dell’Imu calcolata sulla base dell’aliquota modificata (euro 882), al netto della quota Stato (euro 372,40) e della prima rata versata all’ente municipale (euro 186), ovvero euro 323,60 arrotondati ad euro 324.


Nessun commento:

Posta un commento