di Sandro CERATO
L’art. 13,
co. 14, lett. d), del D.L. n. 201/2011 ha abrogato l’art. 23, co. 1-bis,
del D.L. n. 207/2008, comportando l’assoggettamento ad Imu dei fabbricati
rurali ad uso abitativo o strumentali all’esercizio dell’attività agricola,
secondo aliquote differenti:
·
fabbricati
rurali ad uso abitativo, rispetto ai quali trovano applicazione
le regole ordinarie. Con l’effetto che, se l’immobile è destinato ad abitazione
principale, operano le corrispondenti agevolazioni;
·
fabbricati
rurali strumentali, individuati a norma dell’art. 9, co. 3-bis, del
D.L. n. 557/1992. Sono soggetti all’aliquota dello 0,20% riducibile dal comune,
sino allo 0,10%: sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale
ubicati nei comuni classificati, anche soltanto parzialmente, “montani” di cui
all’elenco predisposto dall’Istat, ai sensi dell’art. 9, co. 8, del D.Lgs. n.
23/2011 (http://www.istat.it/it/archivio/6789).
Tali immobili si differenziano dagli altri anche per la determinazione della
prima ed unica rata d’acconto, da versare entro il 18 giugno, in quanto è pari
al 30% (a dispetto del 50% previsto per tutti gli altri casi diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze) dell’importo ottenuto
applicando l’aliquota base dello 0,20%: rimangono, invece, fermi i criteri
riguardanti il saldo, da corrispondere entro il 17 dicembre 2012, per l’importo
dell’Imu complessivamente dovuta per l’intero anno, al netto di quanto giù
pagato a titolo d’acconto. Qualora il fabbricato rurale strumentale non risulti
ancora censito, comunque da trasferire al catasto urbano entro il 30 novembre
2012, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione,
non oltre il 17 dicembre 2012.
Esempio: fabbricato rurale
strumentale D/1 di un unico proprietario per tutto l’anno 2012
Rendita
catastale: euro 1.000
Base
imponibile Imu: euro 1.000*1,05*60 = euro 63.000
Aliquota
Imu: 0,20%
Imu annua: euro 63.000*0,20% =
euro 126
Pagamento della prima rata (scadenza 18 giugno 2012)
euro 126*30% =
euro 37,80
Il versamento
deve essere effettuato, arrotondando l’importo ad euro 38, mediante il modello
di pagamento F24, ed utilizzo del codice
tributo 3913.
Per
quanto concerne, la rata a saldo, scadente il 17 dicembre 2012, l’ammontare
della stessa è subordinato all’eventuale decisione che sarà assunta dal comune
– il quale può modificare l’aliquota Imu entro il 30 settembre 2012, nel
rispetto della normativa di riferimento – e dal Governo che può variare tale
coefficiente non oltre il 10 dicembre 2012. Conseguentemente, possono
ipotizzarsi due situazioni:
· il comune mantiene invariata l’aliquota Imu, che non
viene modificata neppure dal Governo, pari a quella base (0,20%). Il
contribuente deve, pertanto, versare il restante 70% dell’Imu annuale dovuta,
ovvero al netto di quanto già corrisposto con la prima rata;
· il comune o il Governo ha deliberato una modifica
dell’aliquota Imu, portandola, ad esempio, allo 0,25%.
Imu
annua lorda immobile a disposizione: euro 63.000*0,25%
|
157,50
|
Prima
rata versata: euro 63.000*0,20%*30%
|
(38)
|
Imu da pagare entro
il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
|
119,50
|
Il
contribuente deve, pertanto, versare (codice tributo 3913) un importo pari
all’Imu calcolata sulla base dell’aliquota modificata (euro 157,50), al netto
della prima rata pagata (euro 38), ovvero euro 119,50 arrotondati ad euro
120.
|
Per quanto concerne, invece,
i terreni, l’aliquota base è fissata
nello 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione oppure in aumento, nella
misura massima dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve essere
compreso nell’intervallo 0,46% – 1,06%. Si consideri, inoltre, che – a norma
dell’art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011 – i terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con la riduzione del:
· 70% dell’Imu
sull’eccedenza rispetto alla suddetta soglia, e sino ad euro 15.500;
· 50% dell’imposta gravante
sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;
· 25% del tributo
riguardante l’eccedenza di valore rispetto ad euro 25.500, e sino ad euro
32.000.
Nel caso di possesso e
conduzione di più terreni, le riduzioni devono essere determinate
proporzionalmente, sulla base del valore di quelli posseduti nei vari comuni, e
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni
richieste dalla norma ed alla quota di possesso: trattandosi di agevolazioni
aventi natura soggettiva, devono applicarsi per intero sull’imponibile
calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto
passivo che coltiva direttamente il fondo. Conseguentemente, qualora il terreno
sia coltivato soltanto da uno dei soggetti passivi, a costui spetta per intero
l’agevolazione: diversamente, se anche altri proprietari coltivano il terreno,
l’agevolazione deve essere ripartita tra gli stessi, in proporzione alle
rispettive quote di proprietà.
L’agevolazione è, tuttavia,
esclusa se il terreno è concesso in affitto, salvo che si trattati di quelli
incolti, oppure nell’eventualità in cui le persone fisiche – coltivatori
diretti oppure imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza
agricola – abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano
concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso,
continuando a coltivarlo direttamente, in qualità di soci.
Sono, invece, esenti da Imu i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, il cui elenco puntuale è contenuto nella
C.M. n. 9/E/1993.
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