giovedì 14 giugno 2012

Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli, Imu agevolata


di Sandro CERATO

L’art. 13, co. 14, lett. d), del D.L. n. 201/2011 ha abrogato l’art. 23, co. 1-bis, del D.L. n. 207/2008, comportando l’assoggettamento ad Imu dei fabbricati rurali ad uso abitativo o strumentali all’esercizio dell’attività agricola, secondo aliquote differenti:
·    fabbricati rurali ad uso abitativo, rispetto ai quali trovano applicazione le regole ordinarie. Con l’effetto che, se l’immobile è destinato ad abitazione principale, operano le corrispondenti agevolazioni;
·    fabbricati rurali strumentali, individuati a norma dell’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/1992. Sono soggetti all’aliquota dello 0,20% riducibile dal comune, sino allo 0,10%: sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati, anche soltanto parzialmente, “montani” di cui all’elenco predisposto dall’Istat, ai sensi dell’art. 9, co. 8, del D.Lgs. n. 23/2011 (http://www.istat.it/it/archivio/6789). Tali immobili si differenziano dagli altri anche per la determinazione della prima ed unica rata d’acconto, da versare entro il 18 giugno, in quanto è pari al 30% (a dispetto del 50% previsto per tutti gli altri casi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze) dell’importo ottenuto applicando l’aliquota base dello 0,20%: rimangono, invece, fermi i criteri riguardanti il saldo, da corrispondere entro il 17 dicembre 2012, per l’importo dell’Imu complessivamente dovuta per l’intero anno, al netto di quanto giù pagato a titolo d’acconto. Qualora il fabbricato rurale strumentale non risulti ancora censito, comunque da trasferire al catasto urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione, non oltre il 17 dicembre 2012.

Esempio: fabbricato rurale strumentale D/1 di un unico proprietario per tutto l’anno 2012
Rendita catastale: euro 1.000
Base imponibile Imu: euro 1.000*1,05*60 = euro 63.000
Aliquota Imu: 0,20%
Imu annua: euro 63.000*0,20% = euro 126

Pagamento della prima rata (scadenza 18 giugno 2012)
euro 126*30% = euro 37,80
Il versamento deve essere effettuato, arrotondando l’importo ad euro 38, mediante il modello di pagamento F24, ed utilizzo del codice tributo 3913.
Per quanto concerne, la rata a saldo, scadente il 17 dicembre 2012, l’ammontare della stessa è subordinato all’eventuale decisione che sarà assunta dal comune – il quale può modificare l’aliquota Imu entro il 30 settembre 2012, nel rispetto della normativa di riferimento – e dal Governo che può variare tale coefficiente non oltre il 10 dicembre 2012. Conseguentemente, possono ipotizzarsi due situazioni:
·    il comune mantiene invariata l’aliquota Imu, che non viene modificata neppure dal Governo, pari a quella base (0,20%). Il contribuente deve, pertanto, versare il restante 70% dell’Imu annuale dovuta, ovvero al netto di quanto già corrisposto con la prima rata;
·    il comune o il Governo ha deliberato una modifica dell’aliquota Imu, portandola, ad esempio, allo 0,25%.

Imu annua lorda immobile a disposizione: euro 63.000*0,25%
157,50
Prima rata versata: euro 63.000*0,20%*30%
(38)
Imu da pagare entro il 17 dicembre 2012 (quota Stato)
119,50

Il contribuente deve, pertanto, versare (codice tributo 3913) un importo pari all’Imu calcolata sulla base dell’aliquota modificata (euro 157,50), al netto della prima rata pagata (euro 38), ovvero euro 119,50 arrotondati ad euro 120.

Per quanto concerne, invece, i terreni, l’aliquota base è fissata nello 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione oppure in aumento, nella misura massima dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve essere compreso nell’intervallo 0,46% – 1,06%. Si consideri, inoltre, che – a norma dell’art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011 – i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con la riduzione del:
·    70% dell’Imu sull’eccedenza rispetto alla suddetta soglia, e sino ad euro 15.500;
·    50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;
·    25% del tributo riguardante l’eccedenza di valore rispetto ad euro 25.500, e sino ad euro 32.000.
Nel caso di possesso e conduzione di più terreni, le riduzioni devono essere determinate proporzionalmente, sulla base del valore di quelli posseduti nei vari comuni, e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma ed alla quota di possesso: trattandosi di agevolazioni aventi natura soggettiva, devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Conseguentemente, qualora il terreno sia coltivato soltanto da uno dei soggetti passivi, a costui spetta per intero l’agevolazione: diversamente, se anche altri proprietari coltivano il terreno, l’agevolazione deve essere ripartita tra gli stessi, in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
L’agevolazione è, tuttavia, esclusa se il terreno è concesso in affitto, salvo che si trattati di quelli incolti, oppure nell’eventualità in cui le persone fisiche – coltivatori diretti oppure imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola – abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso, continuando a coltivarlo direttamente, in qualità di soci.
Sono, invece, esenti da Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, il cui elenco puntuale è contenuto nella C.M. n. 9/E/1993.

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