di Sandro CERATO
L’art. 27 del DL 98/11 ha introdotto, con decorrenza 2012, un regime
agevolato davvero interessante per tutti coloro che presentano i requisiti per
accedervi, regime che l’Agenzia definisce “regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”,
ma che tra gli operatori del settore è più conosciuto come regime dei “nuovi
minimi” ovvero dei superminimi” visti i profili di interesse che esso offre.
In particolare, a fronte di un restringimento dei presupposti per l’accesso,
tutti coloro che presentano le condizioni per applicarlo possono beneficiare di
una tassazione che, occorre ammetterlo, risulta pressoché simbolica: il
prelievo infatti avviene tramite un’imposta sostitutiva ridottissima, del 5%, a
fronte dell’aliquota ben più elevata del 20% prevista sino al 2011.
Proprio da tale divario dell’aliquota d’imposta nasce un dubbio. Di
certo gli operatori, apprestandosi ad affrontare i primi modelli dichiarativi
(mancando Ge.Ri.Co. si deve giocoforza partire da chi non applica gli studi di
settore), si saranno posti un significativo interrogativo: posto che il calcolo
del saldo 2011 deve avvenire utilizzando l’aliquota del 20%, quale sarà l’aliquota
da utilizzare per il calcolo dell’acconto 2012 posto che per questa annualità,
al rispetto dei requisiti introdotti dal DL 98/11, il prelievo dovrà avvenire
in misura del 5%?
SI deve osservare che non opera la limitazione di cui all’art. 1 c.
117 L. 244/07 che impone l’obbligo del metodo storico, in quanto tale
disposizione deve applicarsi “per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime
ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi”: in questo
caso si rimane nell’ambito del regime dei minimi seppur con cambio di aliquota
del prelievo. Occorre quindi concludere che anche per il 2012 risulta possibile
l’utilizzo del metodo previsionale.
Ciò posto, si deve osservare come l’utilizzo del metodo previsionale
risulta comunque “rischioso” per il contribuente, in quanto un incremento di
reddito potrebbe portare ad un versamento insufficiente, eventualità ancora più
frequente in un regime come quello dei minimi che si basa sulla determinazione
del reddito “per cassa”, dove quindi la base imponibile è fortemente vincolata
agli incassi, quindi parametri che non possono certo essere pianificati da
parte del contribuente.
Quale poteva essere la soluzione di questo problema? A parere di chi
scrive quella del, non codificato ma di fatto esistente, metodo “storico
rettificato”, ossia basarsi sul dato storico 2011 applicando già le regole
previste nel 2012, soluzione che recentemente il legislatore ha dimostrato di
apprezzare (forse anche abusandone un po’, obbligando i contribuenti a
ricalcoli spesso complicati e “al buio”): giusto per fare qualche esempio tra i
più celebri, si pensi alle disposizioni riguardanti le società di comodo in
perdita sistemica ovvero nel caso di beni utilizzati dai soci ovvero ancora, più
di recente nell’ambito del DL 16/12, con riferimento ai canoni percepiti da
fabbricati storici locati. Quelle richiamate sono tutte situazioni che
impongono al contribuente di rideterminare l’acconto con riferimento a disposizioni
che esplicano la propria efficacia solo dal periodo d’imposta 2012.
Pertanto, se l’anticipo al calcolo dell’acconto dell’applicazione
delle norme è previsto per le disposizione “pro erario”, perché non consentirlo
quando questo sarebbe “pro contribuente”? Manca un supporto normativo che ne
giustifichi in toto l’applicazione (obbligando il contribuente a scegliere tra
i classici metodi storico e previsionale), ma forse, in questo caso, con la
circolare 17/E/12 si è persa l’occasione per fare un tutto sommato ragionevole
sforzo interpretativo.
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