martedì 19 giugno 2012

Come calcolare l’acconto per i contribuenti minimi?


di Sandro CERATO

L’art. 27 del DL 98/11 ha introdotto, con decorrenza 2012, un regime agevolato davvero interessante per tutti coloro che presentano i requisiti per accedervi, regime che l’Agenzia definisce “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, ma che tra gli operatori del settore è più conosciuto come regime dei “nuovi minimi” ovvero dei superminimi” visti i profili di interesse che esso offre.
In particolare, a fronte di un restringimento dei presupposti per l’accesso, tutti coloro che presentano le condizioni per applicarlo possono beneficiare di una tassazione che, occorre ammetterlo, risulta pressoché simbolica: il prelievo infatti avviene tramite un’imposta sostitutiva ridottissima, del 5%, a fronte dell’aliquota ben più elevata del 20% prevista sino al 2011.
Proprio da tale divario dell’aliquota d’imposta nasce un dubbio. Di certo gli operatori, apprestandosi ad affrontare i primi modelli dichiarativi (mancando Ge.Ri.Co. si deve giocoforza partire da chi non applica gli studi di settore), si saranno posti un significativo interrogativo: posto che il calcolo del saldo 2011 deve avvenire utilizzando l’aliquota del 20%, quale sarà l’aliquota da utilizzare per il calcolo dell’acconto 2012 posto che per questa annualità, al rispetto dei requisiti introdotti dal DL 98/11, il prelievo dovrà avvenire in misura del 5%?
SI deve osservare che non opera la limitazione di cui all’art. 1 c. 117 L. 244/07 che impone l’obbligo del metodo storico, in quanto tale disposizione deve applicarsi “per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi”: in questo caso si rimane nell’ambito del regime dei minimi seppur con cambio di aliquota del prelievo. Occorre quindi concludere che anche per il 2012 risulta possibile l’utilizzo del metodo previsionale.
Ciò posto, si deve osservare come l’utilizzo del metodo previsionale risulta comunque “rischioso” per il contribuente, in quanto un incremento di reddito potrebbe portare ad un versamento insufficiente, eventualità ancora più frequente in un regime come quello dei minimi che si basa sulla determinazione del reddito “per cassa”, dove quindi la base imponibile è fortemente vincolata agli incassi, quindi parametri che non possono certo essere pianificati da parte del contribuente.
Quale poteva essere la soluzione di questo problema? A parere di chi scrive quella del, non codificato ma di fatto esistente, metodo “storico rettificato”, ossia basarsi sul dato storico 2011 applicando già le regole previste nel 2012, soluzione che recentemente il legislatore ha dimostrato di apprezzare (forse anche abusandone un po’, obbligando i contribuenti a ricalcoli spesso complicati e “al buio”): giusto per fare qualche esempio tra i più celebri, si pensi alle disposizioni riguardanti le società di comodo in perdita sistemica ovvero nel caso di beni utilizzati dai soci ovvero ancora, più di recente nell’ambito del DL 16/12, con riferimento ai canoni percepiti da fabbricati storici locati. Quelle richiamate sono tutte situazioni che impongono al contribuente di rideterminare l’acconto con riferimento a disposizioni che esplicano la propria efficacia solo dal periodo d’imposta 2012.
Pertanto, se l’anticipo al calcolo dell’acconto dell’applicazione delle norme è previsto per le disposizione “pro erario”, perché non consentirlo quando questo sarebbe “pro contribuente”? Manca un supporto normativo che ne giustifichi in toto l’applicazione (obbligando il contribuente a scegliere tra i classici metodi storico e previsionale), ma forse, in questo caso, con la circolare 17/E/12 si è persa l’occasione per fare un tutto sommato ragionevole sforzo interpretativo.

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