mercoledì 13 giugno 2012

Consolidato fiscale 2012-2014, opzione “tempestiva” entro il 18 giugno


di Michele BANA

Le disposizioni contenute nell’art. 117 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, così come attuate dal D.M. 9 giugno 2004, riconoscono ad alcuni contribuenti Ires la possibilità di accedere al regime di determinazione del reddito imponibile su base aggregata, purchè risultino soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo, è necessario che la consolidante sia residente nel territorio dello Stato, e costituita in una delle forme giuridiche individuate dal precedente art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, quali, ad esempio, le società di capitali: la medesima possibilità è, tuttavia, ammessa per il soggetto estero, qualora sia residente in un Paese straniero con il quale l’Italia ha stipulato un accordo diretto ad evitare la doppia imposizione, ed eserciti nel territorio dello Stato un’attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir, mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società consolidata.
La consolidata deve, invece, essere costituita nella forma di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. ed assoggettata al controllo di diritto della consolidante (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.), la quale deve possedere – anche indirettamente, sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha efficacia l’opzione – una partecipazione al capitale sociale ed agli utili di bilancio superiore al 50%.
L’accesso al consolidato fiscale nazionale, da parte dei soggetti in possesso dei predetti requisiti, è, tuttavia, subordinato alla sussistenza di alcune specifiche condizioni (art. 119, co. 1, del Tuir):
·    l’identità dell’esercizio sociale di ogni consolidata con quello della consolidante, ovvero la coincidenza della data di chiusura del periodo d’imposta (C.M. n. 53/E/2004);
·    l’esercizio congiunto da parte della consolidante e della consolidata;
·    l’elezione di domicilio, a cura di ogni consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione;
·    la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione entro il sedicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta a cui si riferisce l’adesione al regime impositivo – ovvero non oltre il 16 giugno per i contribuenti solari, scadenza prorogata per il corrente anno, in quanto ricadente di sabato, al 18 giugno 2012oppure nel maggior termine di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012, alle condizioni ivi previste. Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che il contribuente, in possesso dei relativi presupposti di legge, può avvalersi del regime facoltativo anche tardivamente, purchè ricorrano, congiuntamente, due circostanze:
o   la violazione non gli sia stata contestata, né abbia avuto ancora conoscenza di attività di accertamento, anche meramente istruttorie, avviate nei propri confronti;
o   eserciti l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e versi contestualmente la sanzione di euro 258 (art. 11, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997), utilizzando il codice tributo 8114, recentemente istituito dalla R.M. n. 46/E/2012.
In altri termini, i soggetti interessati potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi, in assenza di pregiudizio per le ragioni dell’erario, di attendere sino al 30 settembre 2013 prima di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale del triennio 2012-2014: così facendo, potrebbero meglio valutare la convenienza fiscale dell’operazione, in quanto, nel frattempo, avranno già chiuso il periodo d’imposta 2012. Conseguentemente, deve ritenersi maggiormente attuale il giudizio sul triennio 2011-2013, essendo scaduto il termine di esercizio tempestivo dell’opzione (16 giugno 2011), ma non quello di presentazione della dichiarazione del primo periodo d’imposta, con possibilità, quindi, di optare per il consolidato fiscale già con effetto dal modello Unico 2012, nel rispetto delle predette condizioni.
Il corretto esercizio dell’opzione determina, infine, l’insorgere di obblighi distinti in capo alla consolidante ed alle consolidate. In particolare,, le società partecipanti al consolidato devono determinare il reddito imponibile (o la perdita fiscale), senza però liquidare l’imposta, dandone comunicazione alla consolidante la quale è tenuta ad una serie di adempimenti:
1)  sommare algebricamente i redditi complessivi netti delle consolidate ai propri, indipendentemente dalla quota riferibile alla partecipazione di controllo;
2)  riportare a nuovo l’eventuale perdita risultante dall’operazione di cui al punto precedente;
3)  liquidare l’Ires di gruppo, ed assolvere i corrispondenti obblighi di versamento, anche a titolo d’acconto (art. 6, co. 1, del D.M. 9 giugno 2004);
4)  liquidare l’eccedenza dell’imposta di gruppo rimborsabile o riportabile a nuovo.

Nessun commento:

Posta un commento