di Michele BANA
Le
disposizioni contenute nell’art. 117 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, così come
attuate dal D.M. 9 giugno 2004, riconoscono ad alcuni contribuenti Ires
la possibilità di accedere al regime di determinazione del reddito imponibile
su base aggregata, purchè risultino soddisfatte alcune condizioni. In
primo luogo, è necessario che la consolidante sia residente nel
territorio dello Stato, e costituita in una delle forme giuridiche individuate dal precedente
art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, quali, ad esempio, le società di capitali: la medesima
possibilità è, tuttavia, ammessa per il soggetto
estero, qualora sia residente in un Paese straniero con il quale l’Italia
ha stipulato un accordo diretto ad evitare la doppia imposizione, ed eserciti
nel territorio dello Stato un’attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del
Tuir, mediante una stabile
organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in
ciascuna società consolidata.
La consolidata
deve, invece, essere costituita nella forma di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. ed assoggettata al controllo di diritto
della consolidante (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.), la quale deve possedere –
anche indirettamente, sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha efficacia
l’opzione – una partecipazione al capitale sociale ed agli utili di bilancio
superiore al 50%.
L’accesso al consolidato fiscale
nazionale, da parte dei soggetti in possesso dei predetti requisiti, è, tuttavia,
subordinato alla sussistenza di alcune specifiche condizioni (art. 119, co. 1,
del Tuir):
·
l’identità dell’esercizio sociale di ogni
consolidata con quello della consolidante, ovvero la coincidenza della data di
chiusura del periodo d’imposta (C.M. n.
53/E/2004);
·
l’esercizio congiunto da parte della consolidante
e della consolidata;
·
l’elezione di domicilio, a cura di ogni
consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei
provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione;
· la
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto esercizio congiunto
dell’opzione entro il sedicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta a
cui si riferisce l’adesione al regime impositivo – ovvero non oltre il 16 giugno
per i contribuenti solari, scadenza prorogata per il corrente anno, in quanto
ricadente di sabato, al 18 giugno 2012
– oppure nel maggior termine di cui
all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012, alle condizioni ivi previste.
Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che il contribuente, in possesso dei relativi presupposti di legge, può
avvalersi del regime facoltativo anche tardivamente, purchè ricorrano,
congiuntamente, due circostanze:
o
la
violazione non gli sia stata contestata, né abbia avuto ancora conoscenza di
attività di accertamento, anche meramente istruttorie, avviate nei propri
confronti;
o
eserciti
l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile,
e versi contestualmente la sanzione di euro 258 (art. 11, co. 1, del
D.Lgs. n. 471/1997), utilizzando il codice tributo 8114, recentemente
istituito dalla R.M. n. 46/E/2012.
In altri
termini, i soggetti interessati potrebbero prendere in considerazione
l’ipotesi, in assenza di pregiudizio per le ragioni dell’erario, di attendere
sino al 30 settembre 2013 prima di
esercitare l’opzione per il consolidato
fiscale del triennio 2012-2014: così facendo, potrebbero meglio valutare la
convenienza fiscale dell’operazione, in quanto, nel frattempo, avranno già
chiuso il periodo d’imposta 2012. Conseguentemente, deve ritenersi maggiormente
attuale il giudizio sul triennio
2011-2013, essendo scaduto il termine di esercizio tempestivo dell’opzione
(16 giugno 2011), ma non quello di presentazione della dichiarazione del primo
periodo d’imposta, con possibilità, quindi, di optare per il consolidato
fiscale già con effetto dal modello Unico 2012, nel rispetto delle predette
condizioni.
Il corretto esercizio dell’opzione
determina, infine, l’insorgere di obblighi distinti in capo
alla consolidante ed alle consolidate. In particolare,, le società partecipanti
al consolidato devono determinare il reddito imponibile (o la perdita fiscale),
senza però liquidare l’imposta, dandone comunicazione alla consolidante la
quale è tenuta ad una serie di adempimenti:
1)
sommare algebricamente i redditi complessivi netti
delle consolidate ai propri, indipendentemente dalla quota riferibile alla
partecipazione di controllo;
2)
riportare a nuovo l’eventuale perdita risultante
dall’operazione di cui al punto precedente;
3)
liquidare l’Ires di gruppo, ed assolvere i
corrispondenti obblighi di versamento, anche a titolo d’acconto (art. 6, co. 1,
del D.M. 9 giugno 2004);
4)
liquidare l’eccedenza dell’imposta di gruppo
rimborsabile o riportabile a nuovo.
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