di Michele BANA
I
funzionari dell’Agenzia delle Entrate, durante la diretta Map del 31 maggio
scorso, hanno risposto, tra l’altro, ad alcuni quesiti riguardanti la
disciplina applicabile, nell’ambito del reddito d’impresa, ai componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Stati o
territori a fiscalità privilegiata. L’art. 110, co. 10, del D.P.R. n. 917/1986,
come si ricorderà, stabilisce un regime di integrale indeducibilità, derogabile
– a norma del successivo co. 11 – qualora ricorrano, congiuntamente, due
condizioni:
1) tali
costi siano esposti, separatamente nella dichiarazione dei redditi (rigo RF52
del modello Unico);
2) il
contribuente fornisca,
alternativamente e mediante la presentazione dell’istanza d’interpello (R.M. n.
100/E/2009) oppure entro 90 giorni dalla specifica richiesta
dell’Amministrazione Finanziaria, la prova che:
a) la controparte estera svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva;
b) le operazioni poste in essere con il soggetto a fiscalità
privilegiata rispondono ad un effettivo interesse economico, ed hanno avuto
concreta esecuzione.
Per quanto concerne l’obbligo di separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi, gli esponenti dell’Amministrazione
Finanziaria hanno confermato che la disposizione in commento si applica a tutte
le componenti negative di reddito riconducibili a transazioni intercorse con
soggetti domiciliati o localizzati in territori a fiscalità privilegiata (C.M.
n. 51/E/2010): il riferimento all’indeducibilità dei
componenti negativi collegati ad operazioni poste in essere con soggetti black
list riguarda sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle
transazioni – quali il costo di acquisto di beni e servizi – che quelli
provenienti indirettamente da tali fattispecie: ad esempio, gli ammortamenti,
le svalutazioni, le perdite e le minusvalenze. In particolare, con riguardo a
queste ultime, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno sottolineato che,
ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, deve essere indicata
separatamente nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in
cui assume rilevanza, anche la minusvalenza realizzata per effetto del
trasferimento, ad un soggetto non residente in un territorio a fiscalità
privilegiata, di un bene originariamente acquistato da un soggetto black list. In
tale sede, è stato altresì precisato che – con riguardo alla verifica della
sussistenza delle esimenti necessarie al conseguimento della deducibilità della
minusvalenza – occorre considerare l’originaria operazione d’acquisto intercorsa
con il soggetto black list, in quanto tale componente reddituale deriva dalla
differenza negativa tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto
degli oneri accessori, ed il costo fiscale non ammortizzato del bene.
Gli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria hanno, inoltre, chiarito
l’applicabilità della disciplina ad alcune particolari componenti di reddito:
·
le perdite su crediti: il termine “fornitori black list” utilizzato
diffusamente in alcuni documenti di prassi (ad esempio, la C.M. n. 51/E/2010)
non sottende l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di limitare il regime di
indeducibilità ai componenti negativi derivanti dalle sole operazioni passive.
L’art. 110, co. 10, del Tuir è, infatti, applicabile ai tutti i costi
riconducibili a fattispecie intercorse con soggetti domiciliati in territori a
fiscalità privilegiata, comprese quelle attive. Conseguentemente, le perdite su
crediti vantati nei confronti di operatori black list non sono deducibili dal
reddito d’impresa, salvo che l’impresa residente dimostri, alternativamente,
che:
o la controparte estera
svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
o l’operazione da cui è
derivato il credito, poi trasformatosi in perdita, rispondeva ad un effettivo
interesse economico, e la stessa ha avuto concreta esecuzione;
·
gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati: l’art. 110, co.
10, del Tuir non è applicabile soltanto ai componenti negativi derivanti da
transazioni commerciali – come, peraltro, chiarito dalla predetta Circolare –
ma anche a quelli provenienti da rapporti aventi una causa finanziaria. Con
l’effetto che, nell’ipotesi di dimostrazione della sussistenza di una delle
citate esimenti di cui al co. 11, gli interessi passivi ed oneri finanziari in
commento divengono deducibili, ma nel rispetto della disciplina fiscale di
riferimento (art. 96 del Tuir).
Gli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria
hanno, infine, chiarito che – nel caso di esito positivo all’istanza
d’interpello – permane comunque l’obbligo di indicazione dei componenti
negativi nella dichiarazione dei redditi (C.M. n. 46/E/2009), in quanto
consente agli organi di controllo di verificare le corrette informazioni
fornite nell’istanza d’interpello, nonché l’avvenuta esecuzione
dell’operazione.
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