giovedì 7 giugno 2012

Deduzione costi black list, nuovi chiarimenti


di Michele BANA

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate, durante la diretta Map del 31 maggio scorso, hanno risposto, tra l’altro, ad alcuni quesiti riguardanti la disciplina applicabile, nell’ambito del reddito d’impresa, ai componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L’art. 110, co. 10, del D.P.R. n. 917/1986, come si ricorderà, stabilisce un regime di integrale indeducibilità, derogabile – a norma del successivo co. 11 – qualora ricorrano, congiuntamente, due condizioni:
1)  tali costi siano esposti, separatamente nella dichiarazione dei redditi (rigo RF52 del modello Unico);
2)  il contribuente fornisca, alternativamente e mediante la presentazione dell’istanza d’interpello (R.M. n. 100/E/2009) oppure entro 90 giorni dalla specifica richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, la prova che:
a)     la controparte estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
b)    le operazioni poste in essere con il soggetto a fiscalità privilegiata rispondono ad un effettivo interesse economico, ed hanno avuto concreta esecuzione.
Per quanto concerne l’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi, gli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria hanno confermato che la disposizione in commento si applica a tutte le componenti negative di reddito riconducibili a transazioni intercorse con soggetti domiciliati o localizzati in territori a fiscalità privilegiata (C.M. n. 51/E/2010): il riferimento all’indeducibilità dei componenti negativi collegati ad operazioni poste in essere con soggetti black list riguarda sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni – quali il costo di acquisto di beni e servizi – che quelli provenienti indirettamente da tali fattispecie: ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite e le minusvalenze. In particolare, con riguardo a queste ultime, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno sottolineato che, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, deve essere indicata separatamente nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui assume rilevanza, anche la minusvalenza realizzata per effetto del trasferimento, ad un soggetto non residente in un territorio a fiscalità privilegiata, di un bene originariamente acquistato da un soggetto black list. In tale sede, è stato altresì precisato che – con riguardo alla verifica della sussistenza delle esimenti necessarie al conseguimento della deducibilità della minusvalenza – occorre considerare l’originaria operazione d’acquisto intercorsa con il soggetto black list, in quanto tale componente reddituale deriva dalla differenza negativa tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori, ed il costo fiscale non ammortizzato del bene.
Gli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria hanno, inoltre, chiarito l’applicabilità della disciplina ad alcune particolari componenti di reddito:
·    le perdite su crediti: il termine “fornitori black list” utilizzato diffusamente in alcuni documenti di prassi (ad esempio, la C.M. n. 51/E/2010) non sottende l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di limitare il regime di indeducibilità ai componenti negativi derivanti dalle sole operazioni passive. L’art. 110, co. 10, del Tuir è, infatti, applicabile ai tutti i costi riconducibili a fattispecie intercorse con soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata, comprese quelle attive. Conseguentemente, le perdite su crediti vantati nei confronti di operatori black list non sono deducibili dal reddito d’impresa, salvo che l’impresa residente dimostri, alternativamente, che:
o  la controparte estera svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
o  l’operazione da cui è derivato il credito, poi trasformatosi in perdita, rispondeva ad un effettivo interesse economico, e la stessa ha avuto concreta esecuzione;
·    gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati: l’art. 110, co. 10, del Tuir non è applicabile soltanto ai componenti negativi derivanti da transazioni commerciali – come, peraltro, chiarito dalla predetta Circolare – ma anche a quelli provenienti da rapporti aventi una causa finanziaria. Con l’effetto che, nell’ipotesi di dimostrazione della sussistenza di una delle citate esimenti di cui al co. 11, gli interessi passivi ed oneri finanziari in commento divengono deducibili, ma nel rispetto della disciplina fiscale di riferimento (art. 96 del Tuir).
Gli esponenti dell’Amministrazione Finanziaria hanno, infine, chiarito che – nel caso di esito positivo all’istanza d’interpello – permane comunque l’obbligo di indicazione dei componenti negativi nella dichiarazione dei redditi (C.M. n. 46/E/2009), in quanto consente agli organi di controllo di verificare le corrette informazioni fornite nell’istanza d’interpello, nonché l’avvenuta esecuzione dell’operazione.


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