di Michele BANA
Le imprese che svolgono
quale attività esclusiva o prevalente la gestione di partecipazioni in società
diverse da quelle operanti nel settore del credito devono determinare la base
imponibile Irap a norma dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 446/1997, applicando
un sistema industriale-finanziario. La disposizione in parola individua,
in primo luogo, il proprio presupposto soggettivo di applicazione, ovvero la
qualificazione di “holding industriale”: si tratta dell’impresa che esercita,
in via esclusiva o prevalente e non nei confronti del pubblico, l’attività di
assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle esercenti attività
creditizia o finanziaria, per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione –
originariamente previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 385/1993 – nell’apposita
sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario. Sul
punto, si riscontra, tuttavia, che quest’ultima norma è stata abrogata
dall’art. 10, co. 7, del D.Lgs. n. 141/2010, con l’effetto che – ai fini della
predetta qualificazione di “holding industriale” – deve ritenersi sufficiente
la sussistenza del carattere sostanziale della stessa (nota Assoholding prot.
n. 32/2010), ovvero la soddisfazione dei requisiti indicati dal successivo co.
10 della predetta norma abrogativa, corrispondenti a quelli già contenuti nei
predetti artt. 12 e 13 del D.M. n. 29/2009, con riferimento al
presupposto della “attività prevalente” di gestione delle partecipazioni
industriali. A tale proposito, si rammenta che l’operatività di queste ultime
disposizioni comporta una comparazione tra le attività di assunzione di
partecipazioni e quelle di natura diversa (industriale, commerciale o di
servizi), sulla base dei bilanci approvati relativi agli ultimi due
esercizi chiusi, salvo il caso delle imprese di nuova costituzione, per le
quali è sufficiente un solo rendiconto annuale approvato. In particolare, ai
fini della sussistenza del requisito della suddetta prevalenza, devono
risultare soddisfatte, congiuntamente, due condizioni:
1.
l'ammontare complessivo
degli elementi dell'attivo di natura finanziaria delle
attività di “assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio
di garanzie”, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e
le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
2.
l’importo globale dei
ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo indicati al punto 1., dei ricavi derivanti da operazioni di
intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla
prestazione dei servizi di pagamento menzionati dall’art. 106, co. 1, del TUB,
sia superiore al 50% dei proventi complessivi.
Sul punto, si riscontra,
tuttavia, l’orientamento difforme dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il
requisito della prevalenza si ritiene sussistente quando il valore contabile
delle partecipazioni in società industriali (C.M. n. 19/E/2009, par. 2.1)
e quello degli altri elementi patrimoniali della holding – relativi a rapporti
intercorrenti con le medesime società, quali, ad esempio, i crediti derivanti
da finanziamenti (C.M. n. 37/E/2009, par. 1) – risultanti dal bilancio
d'esercizio eccedono il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Il criterio in
parola è applicabile anche alle partecipazioni detenute indirettamente, per il
tramite di sub-holding.
Al ricorrere dei suddetti presupposti, la società
qualificabile come holding industriale deve determinare la base imponibile Irap
partendo dai criteri dettati per le società di capitali (art. 5 del
D.Lgs. n. 446/1997), rettificando l’importo così ottenuto con una componente
finanziaria, rappresentata dal risultato della differenza tra due aggregati
(art. 6, co. 9, del Decreto Irap), irrilevanti ai fini Irap nel caso della
generalità delle imprese esclusivamente commerciali:
1)
gli interessi attivi e i
proventi ad essi assimilati;
2)
gli interessi passivi ed
oneri della medesima natura ad essi assimilati, nel limite del 96,00% del
proprio importo, da ritenersi applicabile – per esigenze di coerenza e
sistematicità (C.M. n.
19/E/2009, par. 2.7, e R.M. n. 56/2010) – ad entrambe le tipologie
di costi finanziari, sebbene la norma citi esclusivamente gli interessi
passivi. Ai fini Ires, invece, le holding industriali applicano il medesimo
regime di deducibilità degli interessi passivi delle società industriali e
commerciali, effettuando il confronto con il 30% del Risultato Operativo Lordo
della gestione caratteristica.
In
sede di individuazione delle componenti rilevanti nella determinazione del
predetto differenziale finanziario, è necessario fare riferimento alla
formulazione letterale dell’art. 96, co. 3, del D.P.R. n. 917/1986: “assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi
attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni
e titoli similari e da ogni altro
rapporto avente causa finanziaria”. L’applicazione di tale principio pone,
tuttavia, alcune problematiche di natura interpretativa con riferimento a
specifiche componenti:
1) i proventi da partecipazione, in quanto il
Documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale Oic 12
raccomanda l'imputazione dei proventi da partecipazione nell'area finanziaria
del conto economico, alla voce C)15), separatamente dal quei proventi
finanziari che devono essere iscritti nella voce C)16), poichè non sono
assimilabili, per natura, agli interessi. Conseguentemente, i proventi da
partecipazione si devono ritenere soggetti ad una duplice esclusione ai fini
Irap: dalla base imponibile individuata a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n.
446/1997, non essendo iscritti nel valore della produzione del conto economico
civilistico di cui all’art. 2425 c.c., nonostante rappresentino un ricavo
caratteristico; dal differenziale finanziario di cui al successivo art. 6, co.
9, del predetto Decreto, poiché non costituiscono un provento assimilabile agli
interessi attivi, come peraltro già indicato nella previgente disciplina delle
holding (art. 6, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997), che escludeva
espressamente dai proventi finanziari quelli provenienti da partecipazioni. In
senso conforme, si veda anche la C.M. n.
141/E/1998 (par. 3.2.2.7.2), secondo cui i proventi finanziari sono
costituiti soltanto dagli interessi attivi e proventi assimilati, nonché dai
proventi da partecipazione ai fondi comuni d’investimento, imputati – secondo i
corretti principi contabili – alla voce C)16) del conto economico civilistico,
2) gli interessi impliciti nei canoni di leasing,
che comportano due variazioni fiscali, una in aumento – a norma dell’art. 5,
co. 3, del D.Lgs. n. 446/1997, sulla base dell’art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 (CC.MM.
n. 19/E/2009, par. 2.2.3., e n.
8/E/2009, par. 4.4.) – ed una
in diminuzione, in virtù di quanto stabilito dal successivo art. 6, co. 9, con
riferimento al differenziale delle componenti finanziarie. In altri termini, la
holding industriale, a differenza dell’impresa esclusivamente commerciale,
finisce per beneficiare della deducibilità Irap degli oneri finanziari compresi
nei costi relativi ai contratti di locazione finanziaria;
3) gli effetti prodotti dagli strumenti finanziari
derivati. Nel caso dei proventi e degli oneri integranti un interesse, come
i flussi originati da strumenti di copertura (ad esempio, gli Interest Rate
Swap), deve ritenersi sussistente il predetto contenuto finanziario, e la
conseguente rilevanza ai fini Irap, anche alla luce di quanto sostenuto
dall’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 56/E/2010. L’assimilazione in
parola deve, tuttavia, trovare fondamento in un rapporto che assolve una funzione
finanziaria, ovvero di impiego di capitale: i differenziali negativi di
interesse, connessi a strumenti
finanziari derivati, aventi finalità di copertura, sono soggetti alla
limitazione del 96,00% della deducibilità ai fini Irap. Sotto il profilo
operativo, i differenziali generati dagli strumenti derivati di copertura in
commento devono, pertanto, essere sommati algebricamente al flusso di interessi
generato dalle attività e passività specificamente coperte, senza scontare la
limitazione di deducibilità del 96,00%, applicabile esclusivamente al risultato
di tale operazione di aggregazione.
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