martedì 26 giugno 2012

La base imponibile Irap delle holding industriali


di Michele BANA

Le imprese che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la gestione di partecipazioni in società diverse da quelle operanti nel settore del credito devono determinare la base imponibile Irap a norma dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 446/1997, applicando un sistema industriale-finanziario. La disposizione in parola individua, in primo luogo, il proprio presupposto soggettivo di applicazione, ovvero la qualificazione di “holding industriale”: si tratta dell’impresa che esercita, in via esclusiva o prevalente e non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle esercenti attività creditizia o finanziaria, per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione – originariamente previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 385/1993 – nell’apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario. Sul punto, si riscontra, tuttavia, che quest’ultima norma è stata abrogata dall’art. 10, co. 7, del D.Lgs. n. 141/2010, con l’effetto che – ai fini della predetta qualificazione di “holding industriale” – deve ritenersi sufficiente la sussistenza del carattere sostanziale della stessa (nota Assoholding prot. n. 32/2010), ovvero la soddisfazione dei requisiti indicati dal successivo co. 10 della predetta norma abrogativa, corrispondenti a quelli già contenuti nei predetti artt. 12 e 13 del D.M. n. 29/2009, con riferimento al presupposto della “attività prevalente” di gestione delle partecipazioni industriali. A tale proposito, si rammenta che l’operatività di queste ultime disposizioni comporta una comparazione tra le attività di assunzione di partecipazioni e quelle di natura diversa (industriale, commerciale o di servizi), sulla base dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, salvo il caso delle imprese di nuova costituzione, per le quali è sufficiente un solo rendiconto annuale approvato. In particolare, ai fini della sussistenza del requisito della suddetta prevalenza, devono risultare soddisfatte, congiuntamente, due condizioni:
1.   l'ammontare complessivo degli  elementi  dell'attivo di natura finanziaria delle attività di “assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie”, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale  dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad  erogare  fondi  e  le garanzie rilasciate;
2.   l’importo globale dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo indicati al punto 1., dei  ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento menzionati dall’art. 106, co. 1, del TUB, sia superiore al 50% dei proventi complessivi. 
Sul punto, si riscontra, tuttavia, l’orientamento difforme dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il requisito della prevalenza si ritiene sussistente quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali (C.M. n. 19/E/2009, par. 2.1) e quello degli altri elementi patrimoniali della holding – relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società, quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (C.M. n. 37/E/2009, par. 1) – risultanti dal bilancio d'esercizio eccedono il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Il criterio in parola è applicabile anche alle partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di sub-holding.
Al ricorrere dei suddetti presupposti, la società qualificabile come holding industriale deve determinare la base imponibile Irap partendo dai criteri dettati per le società di capitali (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997), rettificando l’importo così ottenuto con una componente finanziaria, rappresentata dal risultato della differenza tra due aggregati (art. 6, co. 9, del Decreto Irap), irrilevanti ai fini Irap nel caso della generalità delle imprese esclusivamente commerciali:
1)      gli interessi attivi e i proventi ad essi assimilati;
2)      gli interessi passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati, nel limite del 96,00% del proprio importo, da ritenersi applicabile – per esigenze di coerenza e sistematicità  (C.M. n. 19/E/2009, par. 2.7, e R.M. n. 56/2010) – ad entrambe le tipologie di costi finanziari, sebbene la norma citi esclusivamente gli interessi passivi. Ai fini Ires, invece, le holding industriali applicano il medesimo regime di deducibilità degli interessi passivi delle società industriali e commerciali, effettuando il confronto con il 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.
In sede di individuazione delle componenti rilevanti nella determinazione del predetto differenziale finanziario, è necessario fare riferimento alla formulazione letterale dell’art. 96, co. 3, del D.P.R. n. 917/1986: “assumono rilevanza gli  interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e  titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”. L’applicazione di tale principio pone, tuttavia, alcune problematiche di natura interpretativa con riferimento a specifiche componenti:
1)  i proventi da partecipazione, in quanto il Documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale Oic 12 raccomanda l'imputazione dei proventi da partecipazione nell'area finanziaria del conto economico, alla voce C)15), separatamente dal quei proventi finanziari che devono essere iscritti nella voce C)16), poichè non sono assimilabili, per natura, agli interessi. Conseguentemente, i proventi da partecipazione si devono ritenere soggetti ad una duplice esclusione ai fini Irap: dalla base imponibile individuata a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, non essendo iscritti nel valore della produzione del conto economico civilistico di cui all’art. 2425 c.c., nonostante rappresentino un ricavo caratteristico; dal differenziale finanziario di cui al successivo art. 6, co. 9, del predetto Decreto, poiché non costituiscono un provento assimilabile agli interessi attivi, come peraltro già indicato nella previgente disciplina delle holding (art. 6, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997), che escludeva espressamente dai proventi finanziari quelli provenienti da partecipazioni. In senso conforme, si veda anche la C.M. n. 141/E/1998 (par. 3.2.2.7.2), secondo cui i proventi finanziari sono costituiti soltanto dagli interessi attivi e proventi assimilati, nonché dai proventi da partecipazione ai fondi comuni d’investimento, imputati – secondo i corretti principi contabili – alla voce C)16) del conto economico civilistico,
2)  gli interessi impliciti nei canoni di leasing, che comportano due variazioni fiscali, una in aumento – a norma dell’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 446/1997, sulla base dell’art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 (CC.MM. n. 19/E/2009, par. 2.2.3., e n. 8/E/2009, par. 4.4.) – ed una in diminuzione, in virtù di quanto stabilito dal successivo art. 6, co. 9, con riferimento al differenziale delle componenti finanziarie. In altri termini, la holding industriale, a differenza dell’impresa esclusivamente commerciale, finisce per beneficiare della deducibilità Irap degli oneri finanziari compresi nei costi relativi ai contratti di locazione finanziaria;
3)  gli effetti prodotti dagli strumenti finanziari derivati. Nel caso dei proventi e degli oneri integranti un interesse, come i flussi originati da strumenti di copertura (ad esempio, gli Interest Rate Swap), deve ritenersi sussistente il predetto contenuto finanziario, e la conseguente rilevanza ai fini Irap, anche alla luce di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 56/E/2010. L’assimilazione in parola deve, tuttavia, trovare fondamento in un rapporto che assolve una funzione finanziaria, ovvero di impiego di capitale: i differenziali negativi di interesse, connessi a strumenti  finanziari derivati, aventi finalità di copertura, sono soggetti alla limitazione del 96,00% della deducibilità ai fini Irap. Sotto il profilo operativo, i differenziali generati dagli strumenti derivati di copertura in commento devono, pertanto, essere sommati algebricamente al flusso di interessi generato dalle attività e passività specificamente coperte, senza scontare la limitazione di deducibilità del 96,00%, applicabile esclusivamente al risultato di tale operazione di aggregazione.

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