La
misura ordinaria dell’Imu è pari allo 0,76% modificabile dal
Comune, in aumento oppure in diminuzione, sino ad un massimo dello 0,30% (art.
13, co. 6, del D.L. n. 201/2011): è, tuttavia, riconosciuta all’ente locale la
facoltà di ridurre fino allo 0,38% l’aliquota relativa ai fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Sono, inoltre,
previste delle specifiche aliquote agevolate, come nel caso dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze. Il possesso di tali unità immobiliari,
a differenza del tributo previgente dell’Ici, comporta l’assoggettamento
all’imposta municipale: sul punto, l’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011
stabilisce che “per abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile”, indipendentemente dalla dimora abituale e
dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. L’obiettivo della
norma è, pertanto, quello di evitare comportamenti elusivi in funzione
dell’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale: la
disposizione deve, quindi, essere interpretata in senso restrittivo,
soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la
residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa
usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e le relative
pertinenze. Ad esempio, se nell’immobile
in comproprietà fra i coniugi, destinato
all’abitazione principale, risiede e dimora uno solo dei coniugi – non
legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile,
situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma
spetta soltanto ad uno dei due coniugi. Nell’ipotesi in cui sia un figlio a
dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune,
costituendo dunque un nuovo nucleo familiare, il genitore perde soltanto
l’eventuale maggiorazione della detrazione. La medesima limitazione non è
stata, tuttavia, prevista con riferimento al caso in cui gli immobili destinati
ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi: al ricorrere di tale
ipotesi, il rischio di elusione è, infatti, compensato dall’effettiva necessità
di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in una altro
comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Si osservi, inoltre, che – a dispetto di
quanto previsto per l’Ici – non è contemplata la possibilità di assimilare ad
abitazione principale, ai fini Imu, l’immobile dato in uso gratuito a parenti
in linea o collaterale.
Le pertinenze
dell’abitazione principale, rilevanti ai fini dell’individuazione
dell’aliquota Imu applicabile, sono, invece, “esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo". Sulla base del chiaro dettato normativo,
possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate
nelle categorie:
·
C/2: magazzini e locali di deposito, cantine e
soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
·
C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
·
C/7: tettoie.
Nella C.M. n. 3/DF/2012 è
stata richiamato, tra l’altro, il concetto generale di pertinenza ed il
recente indirizzo giurisprudenziale che inquadra nella categoria dell’abuso di
diritto la simulazione di un vincolo di pertinenza: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o
ad ornamento di un’altra cosa" e, di conseguenza, ai fini dell’attribuzione
della qualità di pertinenza occorre basarsi “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione
effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa
definizione contenuta nell’art. 817 c.c."
(Cass. 30 novembre 2009, n. 25127).
Il contribuente può considerare come
pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre
pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. In altri termini, se il contribuente
possiede tre pertinenze di cui una cantina accatastata
come C/2 e due box classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad
individuare fra i due box a disposizione quale
collegare all'abitazione principale. Rientra nel limite massimo delle tre
pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente
all'abitazione principale. Pertanto, se il contribuente possiede una
cantina iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il proprietario
potrà applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due
pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 (cantina), poiché in
quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente
all'abitazione principale. La Circolare ha, inoltre, affrontato un caso
particolarmente ricorrente, ovvero quello in cui due
pertinenze, generalmente la soffitta e la cantina, sono accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. Si tratta, quindi, di due pertinenze
che se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe
in categoria C/2. Atteso che, in base alle norme
tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende
anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse, e poiché non
sembra di fatto agevole procedere allo scorporo di tali porzioni immobiliari,
la soluzione prospettata per rendere operante la disposizione in esame è stata
quella di ritenere che sia riconosciuta
al contribuente la possibilità
di usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in una
diversa categoria catastale, vale a dire C/6 o C/7. Le
eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.
L’abitazione
principale e le relative pertinenze, così come sopra individuate, sono soggette
all’aliquota agevolata dello 0,40% modificabile dal comune, in aumento oppure
in diminuzione nel limite massimo dello 0,20%: con l’effetto che l’aliquota Imu
può oscillare da un minimo dello 0,20% ad un massimo dello 0,60%. Tale forma di
imposizione è applicabile anche nelle seguenti ipotesi:
· l’immobile è rappresentato dalla casa
coniugale assegnata all’ex coniuge;
· il comune ne ha prevista l’operatività, con
apposito regolamento, pure nei confronti dell’abitazione non locata posseduta
da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero sanitario, oppure
da cittadini residenti all’estero.
Le suddette
unità immobiliari possono altresì beneficiare, oltre all’aliquota agevolata, di
una detrazione di euro 200, per il periodo durante il quale si protrae
la destinazione ad abitazione principale: nel caso in cui quest’ultima
interessi più soggetti sul medesimo immobile, la detrazione spetta a ciascuno
di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la
destinazione stessa si verifica. Ad esempio, se la proprietà indivisa
dell’abitazione è detenuta da quattro soggetti passivi che vi risiedono e
dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta una detrazione di euro
50, a prescindere dalla consistenza delle rispettive quote di comproprietà.
La sola
detrazione è contemplata anche con riferimento ai seguenti immobili:
· le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
· gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o altrimenti denominanti.
Per gli anni
2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di euro 50 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, nel limite massimo di euro 400: in altri termini,
con riferimento a tali periodi d’imposta, la detrazione complessiva per
abitazione principale e relative pertinenze non può eccedere la soglia
omnicomprensiva di euro 600.
Sul punto, si
osservi, in primo luogo, che la formulazione della norma fa, quindi, esclusivo
riferimento all’età del figlio anagraficamente residente ed abitualmente
dimorante, ma non anche a quello di “figlio fiscalmente a carico”.
Il diritto alla
detrazione spetta, quindi, fino al compimento del 26° anno di età del figlio,
per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è
verificato l’evento. Per poter computare l’intero mese nel calcolo della
maggiorazione, occorre che:
· il compimento del 26° anno di età ricorra dal 15° giorno del mese in
poi. Conseguentemente, se
il figlio compie i 26 anni il 14 aprile, la maggiorazione non spetta per tale mese,
ma soltanto per i precedenti mesi del periodo d’imposta, ovvero gennaio,
febbraio e marzo, durante i quali si è protratto il presupposto richiesto dalla
norma;
· la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se è avvenuta il 15 maggio, tale
mese deve essere computato nel calcolo della maggiorazione: diversamente, se la
nascita è intervenuta il 18 maggio, non sarà possibile tenere conto di tale
mensilità.
Alla luce di
quanto sopra riportato, si deve, pertanto, ritenere che sia la detrazione base
che la maggiorazione della stessa devono, inoltre, essere rapportate ai mesi
dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma,
computando per intero anche il mese durante il quale tali requisiti sono
sussistiti per almeno 15 giorni.
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