di Michele BANA
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 20/E/2012,
ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti l’applicazione del regime di
tassazione sostitutiva di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, riguardante i
canoni di locazione conseguiti dalla persona fisica proprietaria, o titolare di
un diritto reale di godimento, di unità immobiliari affittate ad uso abitativo,
al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Il
documento di prassi si è soffermato, in primo luogo, sull’adempimento
preliminare della comunicazione al conduttore, avente ad oggetto l’opzione per
la cedolare secca e la rinuncia – per il corrispondente periodo di efficacia
del regime – ad esercitare la facoltà di richiesta, a qualsiasi titolo,
dell’aggiornamento del canone. In particolare, sono state formulate le seguenti
considerazioni:
· per il
periodo d’imposta 2011, nel caso di opzione da esercitarsi nella dichiarazione
dei redditi, la comunicazione al conduttore può essere effettuata entro il 1°
ottobre 2012, ovvero non oltre il termine di presentazione del modello Unico
2012, anche qualora il contribuente presenti il modello 730;
· può
optare per la cedolare secca anche il comproprietario che non risulti
formalmente dal contratto di locazione, purchè ne dia comunicazione al
conduttore ed eserciti la facoltà in dichiarazione dei redditi, se possibile,
altrimenti mediante presentazione del modello 69 all’Ufficio territorialmente
competente, allegando la documentazione comprovante il proprio titolo di
comproprietario;
· l’obbligo
di comunicazione al conduttore è escluso, se la durata complessiva dei
contratti con lo stesso stipulati, a cura del locatore, è inferiore a 30 giorni
nell’anno. Analogamente, l’adempimento non deve essere assolto se l’atto
d’affitto già comprende una clausola di espressa rinuncia alla facoltà di
richiesta, a qualsiasi titolo, dell’aggiornamento del canone.
L’Amministrazione Finanziaria ha, poi, chiarito che
l’accesso al regime della cedolare secca è prospettabile anche in capo al
coniuge non proprietario degli immobili locati ad uso abitativo, di proprietà
esclusiva dell’altro coniuge e confluiti nel fondo patrimoniale per i bisogni
della famiglia (art. 167 e ss. c.c.): l’opzione è ammessa per la metà dei
canoni da locazioni di fabbricati ad uso abitativo, in ossequio al principio di
imputazione dei redditi di cui all’art. 4, co. 1, lett. b), del Tuir.
La C.M. n. 20/E/2012 ha, poi, affrontato il caso del
trasferimento – per successione, donazione o cessione – del fabbricato, con
riferimento al quale il dante causa aveva esercitato l’opzione per la cedolare
secca: l’atto traslativo determina la cessazione del regime sostitutivo ai fini
Irpef, mentre continua ad esplicare i propri effetti sotto il profilo
dell’imposta di registro e bollo, sino al termine dell’annualità contrattuale.
Rileva, infatti, la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare
secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del
versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del trasferimento
dell’immobile. Il contratto di locazione, tuttavia, non si estingue, a tutela
degli interessi del conduttore, consentendo di fatto al nuovo locatore di
esercitare direttamente l’opzione nelle dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, i versamenti, è stato
precisato che:
· se il
contribuente ha considerato, in sede di determinazione dell’acconto Irpef del
2011, anche il reddito dell’immobile locato ad uso abitativo, può comunque
optare per la cedolare secca, purchè ricorrano le altri condizioni previste, e
presenti un’istanza per la correzione del codice tributo, in modo da
beneficiarne, ai fini della cedolare secca, già nel modello Unico 2012 o nel
730;
· l’omesso
versamento dell’acconto della cedolare secca non pregiudica l’efficacia dell’opzione,
essendo ammesso il rimedio del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997, corrispondendo quanto dovuto, oltre agli interessi (codice
tributo “1992”) ed alle sanzioni (codice tributo “8913”);
· nel
caso di prima applicazione della cedolare secca, in un periodo d’imposta
diverso dal 2011, non è dovuto l’acconto.
Non essendo ancora stato emanato il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto definire le
modalità di esercizio della revoca dell’opzione, è riconosciuta la validità di
quella effettuata in carta libera – debitamente sottoscritta e contenente i
dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti – oppure con il
modello 69 utilizzato come schema dell’istanza di revoca. Conseguentemente, è
altresì opportuno, pur non sussistendo un obbligo normativo in tale senso,
darne comunicazione al conduttore, in virtù del vigente regime di
responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta di registro e dell’interesse
del locatore a beneficiare nuovamente della facoltà di richiedere
l’aggiornamento del canone.
Nessun commento:
Posta un commento