giovedì 21 giugno 2012

Unico 2012, esposizione dell’Irap deducibile


di Sandro CERATO

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.L. n. 185/2008, come illustrato nel commento di ieri, è deducibile dal reddito d’impresa una quota forfetaria (10%) dell’Irap versata nel corso del periodo d’imposta 2011 (saldo 2010 ed acconti 2010), purchè – in tali periodi d’imposta – abbia sostenuto almeno una delle seguenti componenti reddituali, concorrenti alla formazione della base imponibile del tributo regionale: 
1)  costi per personale dipendente ed assimilato, da assumersi al netto delle deduzioni di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, del D.Lgs. n. 446/1997; 
2)  interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti quelli attivi ed i proventi della medesima natura. 
Qualora sussistano i predetti presupposti, il contribuente può beneficiare della deduzione del 10% dell’Irap pagata durante il periodo d’imposta, direttamente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi. È, pertanto, necessario che il soggetto passivo del tributo regionale compili la corrispondente sezione del modello Unico 2012, secondo le seguenti modalità, differenziate a seconda della natura dello stesso:
·    esercente arti e professioni in forma individuale: rigo RE19, colonna 1, del modello Unico 2012 – Persone Fisiche. Il medesimo importo concorre, inoltre, alla formazione del totale della colonna 2, relativa alle “Altre spese documentate”, unitamente ad ulteriori componenti negativi inerenti all’attività, parzialmente deducibili (spese per autovetture, beni mobili ad uso promiscuo, ecc.).
·    esercente arti e professioni in forma associata: rigo RE19, colonna 1, del modello Unico 2012 – Società di Persone. Il corrispondente ammontare partecipa altresì alla determinazione del totale della colonna 2, relativa alle “Altre spese documentate” (spese per autovetture, beni ad uso promiscuo, ecc.);
·    imprenditore individuale in contabilità ordinaria: nel rigo RF12, deve essere indicato l’intero importo dell’Irap risultante dal conto economico del contribuente. Nel successivo rigo RF39, deve, invece, essere indicata – utilizzando il codice 12 – la quota del 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta 2011, sia a titolo di saldo di precedenti esercizi che di acconto di quello oggetto della dichiarazione, osservando il limite, previsto rispetto alle somme pagate in acconto, dell’imposta dovuta per il medesimo anno fiscale;
·    imprenditore individuale in contabilità semplificata: rigo RG20, colonna 2, del modello Unico 2012 – Persone Fisiche. L’importo in parola confluisce, poi, nel computo della sommatoria (“Altri componenti negativi”) da inserire in colonna 3;
·    società di persone in contabilità ordinaria: nel rigo RF16 del modello Unico 2012 – Società di Persone, deve essere esposto l’intero importo dell’Irap imputata al conto economico dell’esercizio. Il contribuente è, poi, tenuto ad indicare, nel successivo rigo RF47, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, il 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta 2011, sia a saldo dei precedenti esercizi che in acconto di quello in corso, osservando altresì il predetto vincolo quantitativo dell’Irap di competenza (codice 12).
·    società di persone in contabilità semplificata: nel rigo RG21, colonna 3, del modello Unico 2012 – Società di Persone, deve essere esposta la quota del 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta 2011, a titolo di saldo di precedenti esercizi ed acconto di quello in corso. L’ammontare indicato deve, inoltre, essere considerato nella quantificazione dell’importo complessivo della colonna 4 (“Altri componenti negativi”);
·    società di capitali: analogamente a quelle di persone in contabilità ordinaria, devono esporre, nel rigo RF16 del modello Unico 2012 – Società di Capitali, l’intero importo dell’Irap imputata al conto economico del periodo amministrativo 2011, e nel rigo RF54, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, il 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta 2011, sia a saldo di precedenti esercizi che in acconto, tenuto conto del suddetto vincolo dell’Irap di competenza (codice 12).
L’Irap dedotta deve, inoltre, essere indicata negli studi di settore allegati, ove previsto, alla dichiarazione dei redditi, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 29/E/2009), differenziate in base alla natura del contribuente:
·    esercenti arti e professioni: rigo G12 “Altre componenti negative” del Quadro G – Elementi contabili;
·    imprenditori: rigo F23 “Altri componenti negative”, campo 1, del Quadro F – Elementi contabili.
Così facendo, l’importo dedotto non confluisce nella determinazione dei ricavi o compensi stimati.
 

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