di Sandro CERATO
Ai sensi dell’art. 6,
co. 1, del D.L. n. 185/2008, come illustrato nel commento di ieri, è deducibile
dal reddito d’impresa una quota forfetaria (10%) dell’Irap versata nel corso
del periodo d’imposta 2011 (saldo 2010 ed acconti 2010), purchè – in tali
periodi d’imposta – abbia sostenuto almeno una delle seguenti componenti
reddituali, concorrenti alla formazione della base imponibile del tributo
regionale:
1) costi per personale dipendente ed assimilato, da assumersi al netto delle deduzioni di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, del D.Lgs. n. 446/1997;
2) interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti quelli attivi ed i proventi della medesima natura.
Qualora sussistano i predetti presupposti, il contribuente può beneficiare della deduzione del 10% dell’Irap pagata durante il periodo d’imposta, direttamente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi. È, pertanto, necessario che il soggetto passivo del tributo regionale compili la corrispondente sezione del modello Unico 2012, secondo le seguenti modalità, differenziate a seconda della natura dello stesso:
· esercente arti e professioni in forma individuale: rigo RE19, colonna 1, del modello Unico
2012 – Persone Fisiche. Il medesimo importo concorre, inoltre, alla formazione
del totale della colonna 2, relativa alle “Altre spese documentate”, unitamente
ad ulteriori componenti negativi inerenti all’attività, parzialmente deducibili
(spese per autovetture, beni mobili ad uso promiscuo, ecc.).
· esercente arti e professioni in forma associata: rigo RE19, colonna 1, del modello Unico
2012 – Società di Persone. Il corrispondente ammontare partecipa altresì alla
determinazione del totale della colonna 2, relativa alle “Altre spese
documentate” (spese per autovetture, beni ad uso promiscuo, ecc.);
· imprenditore individuale in contabilità ordinaria:
nel rigo RF12, deve essere indicato
l’intero importo dell’Irap risultante dal conto economico del contribuente. Nel
successivo rigo RF39, deve, invece,
essere indicata – utilizzando il codice 12 – la quota del 10% dell’Irap versata
nel periodo d’imposta 2011, sia a titolo di saldo di precedenti esercizi che di
acconto di quello oggetto della dichiarazione, osservando il limite, previsto
rispetto alle somme pagate in acconto, dell’imposta dovuta per il medesimo anno
fiscale;
· imprenditore individuale in contabilità
semplificata: rigo RG20, colonna 2,
del modello Unico 2012 – Persone Fisiche. L’importo in parola confluisce, poi,
nel computo della sommatoria (“Altri componenti negativi”) da inserire in
colonna 3;
· società di persone in contabilità ordinaria: nel rigo RF16 del modello Unico 2012 –
Società di Persone, deve essere esposto l’intero importo dell’Irap imputata al
conto economico dell’esercizio. Il contribuente è, poi, tenuto ad indicare, nel
successivo rigo RF47, tra le “Altre
variazioni in diminuzione”, il 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta
2011, sia a saldo dei precedenti esercizi che in acconto di quello in corso,
osservando altresì il predetto vincolo quantitativo dell’Irap di competenza
(codice 12).
· società di persone in contabilità semplificata: nel
rigo RG21, colonna 3, del modello
Unico 2012 – Società di Persone, deve essere esposta la quota del 10% dell’Irap
versata nel periodo d’imposta 2011, a titolo di saldo di precedenti esercizi ed
acconto di quello in corso. L’ammontare indicato deve, inoltre, essere
considerato nella quantificazione dell’importo complessivo della colonna 4
(“Altri componenti negativi”);
· società di capitali: analogamente a quelle di
persone in contabilità ordinaria, devono esporre, nel rigo RF16 del modello Unico 2012 – Società di Capitali, l’intero
importo dell’Irap imputata al conto economico del periodo amministrativo 2011,
e nel rigo RF54, tra le “Altre variazioni
in diminuzione”, il 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta 2011, sia a
saldo di precedenti esercizi che in acconto, tenuto conto del suddetto vincolo
dell’Irap di competenza (codice 12).
L’Irap dedotta deve, inoltre, essere indicata negli studi di
settore allegati, ove previsto, alla dichiarazione dei redditi, secondo le
modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 29/E/2009), differenziate in base alla natura del
contribuente:
·
esercenti arti e professioni: rigo G12
“Altre componenti negative” del Quadro G – Elementi contabili;
·
imprenditori: rigo F23 “Altri
componenti negative”, campo 1, del Quadro F – Elementi contabili.
Così facendo, l’importo dedotto non confluisce nella
determinazione dei ricavi o compensi stimati.
Nessun commento:
Posta un commento