di Michele BANA
In mancanza di una disciplina
statutaria, la revoca del componente dell’organo di gestione della società a
responsabilità limitata – ancorchè nominato con l’atto costitutivo – deve
ritenersi efficace anche in assenza di
una giusta causa, coerentemente con quanto previsto per le società per
azioni. A questo proposito, la disposizione di riferimento è rappresentata
dall’art. 2383, co. 3, c.c., in base al quale gli amministratori “sono
revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nel’atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento
dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa”. A parere del Comitato
Triveneto dei Notai (massima I.C.29), il mancato richiamo dell’art. 2383, co.
3, c.c. – nella disciplina delle s.r.l. (art. 2475 c.c.) – deve essere
interpretato come segue:
• gli
amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ex art.
2479 c.c., o nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;
• è escluso il risarcimento del danno in
caso di revoca senza giusta causa degli amministratori
nominati a tempo indeterminato, mentre è dovuto se nominati a
tempo determinato;
• l'atto
costitutivo può disciplinare diversamente la materia in sede statutaria,
limitando il potere di revoca, oppure prevedendo il diritto al risarcimento del
danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza
giusta causa, od escludendolo per gli amministratori nominati a tempo determinato
e revocati senza giusta causa.
In senso contrario, si è,
tuttavia, espressa la Corte di Cassazione (12 settembre 2008, n. 23557),
secondo cui la revoca dell'amministratore di una s.r.l. nominato a tempo
indeterminato attribuisce a questi il diritto
al risarcimento del danno qualora sia avvenuta in assenza di giusta causa,
ovvero non sia stata comunicata con congruo preavviso. Il danno risarcibile in
tale ipotesi consiste nel lucro cessante, e cioè nel compenso non
percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo
ufficio se non fosse intervenuta la revoca. La giusta causa che esclude il diritto al
risarcimento del danno deve peraltro essere enunciata nell'atto assembleare
che su tale revoca ha deliberato, non potendo essere integrata con motivazioni
espresse in seguito, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea
ogni valutazione al riguardo. La giurisprudenza di legittimità in commento ha,
inoltre, precisato che la giusta causa
legittimante la revoca senza preavviso può avere anche natura oggettiva (potendo consistere in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, non
riconducibili alla condotta di quest'ultimo), ma deve trattarsi comunque di
circostanze o fatti che, influendo sul precedente rapporto fiduciario, non ne
consentono neanche in via provvisoria la prosecuzione. In tema di revoca per
giusta causa, il Tribunale di Treviso,
con provvedimento del 20 aprile 2007, ha affermato che il cambiamento della compagine sociale –
e, in particolare, del socio di controllo – può incrinare il rapporto di fiducia fra gli amministratori
e la società, con la conseguenza che i primi possono essere giustamente
revocati, se la nuova maggioranza non si sente adeguatamente rappresentata dai
gestori in carica, e non è dovuto il
risarcimento del danno.
La
disciplina delle s.r.l. prevede, infine, un caso particolare di revoca, su
iniziativa del socio promotore
dell’azione di responsabilità, che può richiedere al tribunale – in via
cautelare e d’urgenza – di assumere direttamente tale provvedimento, in
presenza di gravi irregolarità nella gestione, eventualmente previa prestazione
di un’apposita cauzione (art. 2476, co. 3, c.c.): qualora la domanda venga
accolta, il socio proponente ha diritto
al rimborso delle spese di giudizio, nonché di quelle sostenute per
l’accertamento dei fatti, a cura della partecipata, fermo restando il diritto
di regresso nei confronti degli amministratori. La revoca conserva il proprio effetto a prescindere dall'instaurazione del
giudizio di merito volto a far valere la responsabilità
dell'amministratore e la conseguente richiesta risarcitoria (Tribunale di
Pavia, 25 agosto 2008).
Nessun commento:
Posta un commento