domenica 16 settembre 2012

Amministratore di s.r.l., revoca senza giusta causa con risarcimento del danno?


di Michele BANA

In mancanza di una disciplina statutaria, la revoca del componente dell’organo di gestione della società a responsabilità limitata – ancorchè nominato con l’atto costitutivo – deve ritenersi efficace anche in assenza di una giusta causa, coerentemente con quanto previsto per le società per azioni. A questo proposito, la disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 2383, co. 3, c.c., in base al quale gli amministratori “sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nel’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. A parere del Comitato Triveneto dei Notai (massima I.C.29), il mancato richiamo dell’art. 2383, co. 3, c.c. – nella disciplina delle s.r.l. (art. 2475 c.c.) – deve essere interpretato come segue:
  gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ex art. 2479 c.c., o nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;
  è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato, mentre è dovuto se nominati a tempo determinato;
  l'atto costitutivo può disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, limitando il potere di revoca, oppure prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, od escludendolo per gli amministratori nominati a tempo determinato e revocati senza giusta causa.
In senso contrario, si è, tuttavia, espressa la Corte di Cassazione (12 settembre 2008, n. 23557), secondo cui la revoca dell'amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato attribuisce a questi il diritto al risarcimento del danno qualora sia avvenuta in assenza di giusta causa, ovvero non sia stata comunicata con congruo preavviso. Il danno risarcibile in tale ipotesi consiste nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca. La giusta causa che esclude il diritto al risarcimento del danno deve peraltro essere enunciata nell'atto assembleare che su tale revoca ha deliberato, non potendo essere integrata con motivazioni espresse in seguito, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione al riguardo. La giurisprudenza di legittimità in commento ha, inoltre, precisato che la giusta causa legittimante la revoca senza preavviso può avere anche natura oggettiva (potendo consistere in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, non riconducibili alla condotta di quest'ultimo), ma deve trattarsi comunque di circostanze o fatti che, influendo sul precedente rapporto fiduciario, non ne consentono neanche in via provvisoria la prosecuzione. In tema di revoca per giusta causa, il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 20 aprile 2007, ha affermato che il cambiamento della compagine sociale – e, in particolare, del socio di controllo – può incrinare il rapporto di fiducia fra gli amministratori e la società, con la conseguenza che i primi possono essere giustamente revocati, se la nuova maggioranza non si sente adeguatamente rappresentata dai gestori in carica, e non è dovuto il risarcimento del danno.
La disciplina delle s.r.l. prevede, infine, un caso particolare di revoca, su iniziativa del socio promotore dell’azione di responsabilità, che può richiedere al tribunale – in via cautelare e d’urgenza – di assumere direttamente tale provvedimento, in presenza di gravi irregolarità nella gestione, eventualmente previa prestazione di un’apposita cauzione (art. 2476, co. 3, c.c.): qualora la domanda venga accolta, il socio proponente ha diritto al rimborso delle spese di giudizio, nonché di quelle sostenute per l’accertamento dei fatti, a cura della partecipata, fermo restando il diritto di regresso nei confronti degli amministratori. La revoca conserva il proprio effetto a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito volto a far valere la responsabilità dell'amministratore e la conseguente richiesta risarcitoria (Tribunale di Pavia, 25 agosto 2008).

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