mercoledì 5 settembre 2012

Dal 2013 nuove regole di fatturazione

di Sandro CERATO

Importanti novità sono in arrivo in materia di fatturazione Iva, soprattutto per quanto concerne le operazioni effettuate con controparti soggetti passivi d’imposta in altro Stato. E’ quanto prevede lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, applicabile alle operazioni effettuate dal prossimo 1° gennaio 2013, le cui novità più rilevanti sono descritte in questo intervento.
Per quanto riguarda le operazioni “attive”, la novità più rilevante prevede l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, carenti del presupposto territoriale in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato. Come noto, l’attuale normativa prevede l’obbligo di emissione della fattura solamente per le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, del DPR 633/72, rese nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue, poiché tali operazioni devono poi confluire nei modelli Intrastat. In particolare, il decreto in esame prevede che:
  • se l’acquirente o committente è un soggetto d’imposta stabilito in altro Stato Ue, che assume la qualifica di debitore d’imposta, nella fattura deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
  • se l’acquirente o committente è un soggetto passivo stabilito in uno Stato extraUe, nel documento deve essere riportata l’annotazione “operazione non soggetta”.
Rilevante è altresì la previsione secondo cui le suddette operazioni, pur carenti del presupposto territoriale, e quindi qualificabili tra quelle “fuori campo” Iva, concorrono alla formazione del volume d’affari, a differenza di quanto accade nell’attuale regime in cui le prestazioni di servizi, escluse da Iva ex art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi Iva in altro Stato Ue, non concorrono in ogni caso alla formazione di detto volume d’affari (pur in presenza dell’obbligo di fatturazione).
Per quanto riguarda le operazioni “passive”, la bozza di decreto prevede l’estensione della procedura di integrazione e registrazione, già utilizzata per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, resi da soggetti passivi Iva in altro Stato Ue a favore di soggetti passivi nazionali, a tutte le operazioni di natura intracomunitaria, nel cui ambito rientrano le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva in Italia (anche non generiche dunque).
Di particolare rilievo sono anche le previsioni in materia di acconti incassati o pagati in relazione ad operazioni intracomunitarie, al verificarsi dei quali non è più previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto tale evento finanziario non integra il presupposto di effettuazione dell’operazione. Resta fermo, tuttavia, che l’eventuale emissione anticipata della fattura realizza il momento di effettuazione dell’operazione, in deroga alla regola generale prevista per le operazioni intracomunitarie, per le quali l’art. 68, par. 2, della direttiva 2006/112 stabilisce che le stesse si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza (sia per gli acquisti che per le cessioni).
Infine, si segnalano le seguenti ulteriori novità:
  • il termine ultimo di emissione della fattura per le cessioni intracomunitarie di beni è differito al giorno 15 del mese successivo a quella della consegna/spedizione dei beni, ferma restando la necessità di indicare nella fattura il titolo di non imponibilità dell’operazione con gli estremi della norma nazionale;
  • il termine ultimo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 (rilevanti territorialmente nel Paese del committente), è anch’esso differito al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, che di norma coincide con l’ultimazione della prestazione.

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