martedì 4 settembre 2012

Deduzione perdite su crediti di "modesta" entità: aspetti critici

di Sandro CERATO

L’art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, ha introdotto rilevanti novità nella disciplina della deduzione fiscale delle perdite su crediti, con particolare riguardo all’identificazione degli elementi “certi e precisi”, quale condizione necessaria per ottenere la predetta deduzione dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 101, co. 5, del TUIR. L’intervento normativo riguarda i crediti di cd. “modesta entità” (intendendosi per tali quelli di importo non superiore ad euro 5.000 per le imprese di grandi dimensioni, e ad euro 2.500 per le altre imprese), per i quali già in passato l’Amministrazione Finanziaria aveva consentito la deduzione a prescindere dalla presenza di rigorose prove formali, laddove l’impresa non trovasse più conveniente intraprendere azioni legale di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi (si vedano la R.M. 17.9.1970, n. 189, la R.M. 6.8.1976, n. 9/124, e più recentemente la risposta all’interrogazione parlamentare 5.11.2008, n. 5-00570).
In merito all’operatività dell’art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, la cui finalità è certamente da salutare con favore, in quanto dovrebbe rendere più snella la deduzione delle perdite su crediti di modesta entità, non mancano alcune criticità, per le quali si auspica un pronto intervento dell’Agenzia delle Entrate, tenendo altresì conto che la disposizione in questione è già efficace dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione 7.8.2012, n. 134).
Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, ed in assenza di una disposizione transitoria, dovrebbe ravvisarsi la possibilità di includere nel novellato ambito applicativo dell’art. 101, co. 5, del TUIR, anche i crediti di modesta entità per i quali alla predetta data del 12 agosto 2012 erano maturati i requisiti previsti dallo stesso art. 101, co. 5, del TUIR, compreso quello relativo all’”anzianità” di sei mesi. Ciò starebbe a significare che, se un’impresa ha posizioni creditorie pregresse inferiori alle soglie previste, per le quali al 12 agosto 2012 sono già trascorsi sei masi dalla loro nascita, ma non sono state ancora dedotte in quanto non sussistenti i requisiti di certezza e precisione (previsti dal “vecchio” art. 101, co. 5, del TUIR), si ritiene che la stessa possa imputare a perdita nel conto economico relativo all’esercizio 2012. In buona sostanza, sembra doversi escludere che il requisito temporale dei sei mesi si renda applicabile solamente alle posizioni creditorie che raggiungono tale anzianità solamente dal periodo d’imposta 2012 e successivi.
Ulteriore questione collegata a quella precedente si riferisce al “momento” in cui imputare la perdita del credito, una volta verificato il requisito temporale dei sei mesi (ed ovviamente quello relativo all’importo). Sul punto, si ritiene che l’intento del legislatore sia stato quello di introdurre una sorta di “presunzione”, in base alla quale si consente all’impresa di portare in deduzione la perdita su crediti, individuando quale termine iniziale quello corrispondente al decorso del sei mesi dalla nascita dello stesso. In ogni caso, sembrerebbe lecito che l’impresa possa dedurre tale credito anche in un periodo antecedente a quello di decorrenza dei sei mesi, pur in presenza degli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR (il che non sarà agevole), ovvero, ed è quello che più interessa in questa sede, rinviare l’imputazione della perdita ad un periodi d’imposta successivo rispetto a quello in corso alla data in cui si verifica il requisito temporale dei sei mesi.
In altre parole, la decorrenza dei sei mesi costituisce, come già detto, il termine iniziale a partire dal quale l’impresa è legittimata, senza dover fornire alcuna prova documentale, a portare in deduzione la perdita, rientrando nella sua facoltà la possibilità di rinviare detta deduzione anche in periodi d’imposta successivi, senza che esista alcun termine finale in tal senso. Vista la delicatezza della questione, è auspicabile un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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