mercoledì 12 settembre 2012

L’omessa o incompleta compilazione del quadro RW può essere “sanata” con la dichiarazione integrativa: Norma Aidc n. 185


di Sandro CERATO

La recente Norma di comportamento n. 185 dell’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) si occupa di un argomento molto “sensibile”, soprattutto in considerazione dell’imminente scadenza per l’invio telematico del modello Unico 2012, previsto entro il prossimo 1 ottobre 2012. la questione riguarda eventuali omissioni o incompletezze nella compilazione del quadro RW, che come noto accoglie gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche, che devono essere monitorate nel predetto quadro, sia pure non avendo alcun riflesso nella determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Il quadro sanzionatorio in materia è alquanto pesante, atteso che l’art. 5, co. 4, del D.L. n. 167/1990, punisce eventuali omissioni o incompletezze prevedendo una sanzione dal 10 al 50 per cento delle somme non indicate nel quadro RW, sezione II (che accoglie lo “stock” delle attività all’estero), nonché dei trasferimenti (all’Italia all’estero, dall’estero in Italia, o estero su estero) non indicati nella sezione III.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 23.11.2009, n. 43/E), le violazioni in questione non possono essere sanate tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nemmeno entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione stessa, e con il pagamento della sanzione fissa di euro 258. Sul punto, la Norma di comportamento in commento ha formulato alcune osservazioni critiche, che si ritiene di condividere, poiché in primo luogo si ravvisa una lesione dei principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo, improntato alla proporzionalità tra sanzione e comportamento omissivo del contribuente, che nel caso di specie, come detto, non determina alcun occultamento di base imponibile, e di conseguenza nessun danno all’Erario.
L’osservazione più calzante che si rinviene nel documento dell’Aidc è riferita alla possibile equiparazione della mancata o irregolare compilazione del quadro RW con la fattispecie di omessa indicazione nel modello Unico dei costi sostenuti presso soggetti domiciliati in Paesi black list. Come noto, per tale ultima questione, il sistema sanzionatorio, rivisto nel recente passato, prevede ora che in caso di omessa indicazione dei predetti costi, non è più prevista la ”sanzione” dell’indeducibilità dei relativi costi, bensì quella più “leggera” pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro. Al fine di poter evitare tale sanzione, la C.M. 16.2.2007, n. 11/E, ha stabilito che, in virtù del principio di emendabilità della dichiarazione prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, è possibile presentare una dichiarazione integrativa in cui sono evidenziati i costi non indicati nella dichiarazione originaria, rendendosi applicabile la sanzione fissa di euro 258 (art. 8, co. 1, del D.Lgs. 471/97).
Secondo l’Aidc, “appare evidente come l’indicazione dell’amministrazione finanziaria possa essere anche in relazione alle violazioni commesse nella dichiarazione dei redditi riguardo alla disciplina del monitoraggio fiscale”. Infatti, con l’integrazione della dichiarazione con la corretta compilazione del quadro RW viene sterilizzato qualsiasi effetto reddituale, prodotto dalle attività detenute all’estero, eventualmente attivabile in caso di violazione non sanata. In altre parole, la Norma n. 185 evidenzia correttamente che il rimedio dell’omessa o incompleta compilazione del quadro RW, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, “disinnesca” qualsiasi ostacolo all’accertamento di eventuali redditi del contribuente derivanti dalla detenzione di attività di qualsiasi tipo all’estero. Quale naturale corollario della posizione espressa nella Norma in commento, l’Aidc precisa che laddove l’integrazione della dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione di quella successiva, è possibile versare la sanzione in misura ridotta, pari ad 1/8 di euro 258, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).

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