di Sandro CERATO
La recente Norma di
comportamento n. 185 dell’Aidc (Associazione Italiana Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili) si occupa di un argomento molto
“sensibile”, soprattutto in considerazione dell’imminente scadenza per l’invio
telematico del modello Unico 2012, previsto entro il prossimo 1 ottobre 2012.
la questione riguarda eventuali omissioni o incompletezze nella compilazione
del quadro RW, che come noto accoglie gli investimenti e le attività
finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche, che devono essere
monitorate nel predetto quadro, sia pure non avendo alcun riflesso nella
determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Il quadro sanzionatorio in
materia è alquanto pesante, atteso che l’art. 5, co. 4, del D.L. n. 167/1990,
punisce eventuali omissioni o incompletezze prevedendo una sanzione dal 10 al
50 per cento delle somme non indicate nel quadro RW, sezione II (che accoglie
lo “stock” delle attività all’estero), nonché dei trasferimenti (all’Italia
all’estero, dall’estero in Italia, o estero su estero) non indicati nella
sezione III.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M.
23.11.2009, n. 43/E), le violazioni in questione non possono essere sanate
tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nemmeno entro i 90
giorni successivi al termine previsto per la presentazione stessa, e con il
pagamento della sanzione fissa di euro 258. Sul punto, la Norma di
comportamento in commento ha formulato alcune osservazioni critiche, che si
ritiene di condividere, poiché in primo luogo si ravvisa una lesione dei
principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo, improntato alla
proporzionalità tra sanzione e comportamento omissivo del contribuente, che nel
caso di specie, come detto, non determina alcun occultamento di base
imponibile, e di conseguenza nessun danno all’Erario.
L’osservazione più calzante che
si rinviene nel documento dell’Aidc è riferita alla possibile equiparazione
della mancata o irregolare compilazione del quadro RW con la fattispecie di
omessa indicazione nel modello Unico dei costi sostenuti presso
soggetti domiciliati in Paesi black list. Come noto, per tale ultima questione,
il sistema sanzionatorio, rivisto nel recente passato, prevede ora che in caso
di omessa indicazione dei predetti costi, non è più prevista la ”sanzione”
dell’indeducibilità dei relativi costi, bensì quella più “leggera” pari al 10%
dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.
Al fine di poter evitare tale sanzione, la C.M. 16.2.2007, n. 11/E, ha
stabilito che, in virtù del principio di emendabilità della dichiarazione
prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, è possibile presentare una
dichiarazione integrativa in cui sono evidenziati i costi non indicati nella
dichiarazione originaria, rendendosi applicabile la sanzione fissa di euro
258 (art. 8, co. 1, del D.Lgs. 471/97).
Secondo l’Aidc, “appare evidente
come l’indicazione dell’amministrazione finanziaria possa essere anche in
relazione alle violazioni commesse nella dichiarazione dei redditi riguardo
alla disciplina del monitoraggio fiscale”. Infatti, con l’integrazione
della dichiarazione con la corretta compilazione del quadro RW viene
sterilizzato qualsiasi effetto reddituale, prodotto dalle attività detenute
all’estero, eventualmente attivabile in caso di violazione non sanata. In altre
parole, la Norma n. 185 evidenzia correttamente che il rimedio dell’omessa o
incompleta compilazione del quadro RW, mediante la presentazione di una
dichiarazione integrativa, “disinnesca” qualsiasi ostacolo all’accertamento di
eventuali redditi del contribuente derivanti dalla detenzione di attività di
qualsiasi tipo all’estero. Quale naturale corollario della posizione espressa
nella Norma in commento, l’Aidc precisa che laddove l’integrazione della
dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione di quella successiva, è
possibile versare la sanzione in misura ridotta, pari ad 1/8 di euro 258, ai
sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento
operoso).
Nessun commento:
Posta un commento