domenica 23 settembre 2012

Utilizzo promiscuo dell’auto da parte dell’amministratore di società


di Sandro CERATO

La recente Legge di riforma del mercato del lavoro (cd. riforma “Fornero”), varata con L. 28.6.2012, n. 92, contiene importanti novità in materia di deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli aziendali. Tecnicamente, il legislatore è intervenuto modificando il contenuto dell’art. 164 del TUIR, stabilendo che, a partire dal periodo d’imposta 2013:
·      la deduzione dei costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo, di cui alla lett. b), del co. 1, è stabilita nella misura del 27,5% (e non più del 40%), fermi restando i limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuto (variabili in funzione della tipologia di veicolo);
·      la deduzione dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, di cui alla lett. b-bis) dello stesso co. 1, è stabilita in misura pari al 70% (e non più al 90%), evidenziando che in tale ipotesi non vi sono tetti massimi di costo per la deduzione degli ammortamenti o dei canoni di locazione, anche finanziaria.
Ricordando che nulla è mutato per quanto riguarda l’utilizzo dei veicoli da parte di agenti e rappresentanti di commercio, per i quali la percentuale di deduzione è rimasta inalterata nella misura dell’80% (entro un determinato limite massimo di costo, anche in tal caso variabile in funzione della tipologia di veicolo), così come per quanto concerne la detrazione dell’Iva sull’acquisto del bene e sulle spese di gestione, che rimane ferma al 40%, in questa sede si intende focalizzare l’attenzione sulla fattispecie di concessione in uso del veicolo all’amministratore della società.
A tale proposito, è bene ricordare che, nonostante l’amministratore di società, nella maggior parte dei casi, percepisca un compenso ricondotto fiscalmente nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 48/1998 e C.M. n. 105/2001) ha sempre sostenuto che la deducibilità dei costi relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo a tali soggetti non rientra nella fattispecie di cui alla lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR, riservata esclusivamente alla concessione in uso al dipendente, inteso in senso stretto, e quindi nell’accezione civilistica del termine.
Tuttavia, poiché anche in capo all’amministratore di società si genera un reddito in natura per l’utilizzo dell’auto aziendale anche per scopi personali (uso promiscuo, appunto), l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 1/2007), ha precisato che fino a concorrenza dell’importo di tale fringe benefit tassato in capo all’amministratore, alla società concedente spetta la deduzione integrale dei costi sostenuti per l’automezzo, mentre per l’importo eccedente il predetto benefit la deduzione viene effettuata in misura pari al 40% (27,5% a partire dal 2013).
Relativamente alla quantificazione del benefit, è possibile applicare lo stesso criterio previsto per i dipendenti in relazione alle fattispecie in cui il reddito degli amministratori è assimilato al lavoro dipendente (30% della percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, in base alla tariffe Aci), mentre laddove la carica di amministratore sia ricoperta da un soggetto per il quale tale attività rientra in quella tipicamente svolta in qualità di lavoratore autonomo (ad esempio, il dottore commercialista), secondo l’Agenzia non è possibile applicare il predetto criterio forfettario. In tal caso, infatti, il reddito in natura in capo all’amministratore-professionista è pari al valore normale dell’utilizzo dell’autovettura, mentre l’eventuale eccedenza di costi è deducibile nella misura del 40% (27,5% dal 2013).

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