mercoledì 19 settembre 2012

Amministratori di s.r.l., profili critici dell’azione di responsabilità


di Michele BANA

Il regime di responsabilità dei componenti dell’organo di gestione della società a responsabilità limitata è contenuto nell’art. 2476 c.c., secondo cui gli amministratori rispondono solidalmente verso:
la società, dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione dell’impresa;
il singolo socio o terzo, per i danni direttamente causati a seguito di atti dolosi o colposi;
i creditori sociali, per i danni cagionati dalla mancata conservazione del patrimonio sociale.
Analogamente, sono solidalmente responsabili con gli amministratori “i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (art. 2476, co. 7, c.c.).
Non è, tuttavia, prospettabile alcuna responsabilità nei confronti dei amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa, ed abbiano fatto constatare il proprio dissenso rispetto agli atti, a propria conoscenza, che si stavano per compiere. Diversamente, non è previsto l’esonero dal regime di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, qualora i soci abbiano approvato il relativo bilancio d’esercizio (art. 2476, ultimo co., c.c.).
L’azione di responsabilità può essere proposta da ciascun socio, con facoltà di richiedere al tribunale – nel caso di gravi irregolarità nella gestione – l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, eventualmente previa prestazione di un’apposita cauzione (art. 2476,  co. 3, c.c.). Qualora la domanda venga accolta, il socio proponente ha diritto al rimborso delle spese di giudizio, nonchè di quelle sostenute per l’accertamento dei fatti, a cura della partecipata, fermo restando il diritto di regresso nei confronti degli amministratori.
La norma nulla dispone, invece, in merito all’esercizio dell’azione da parte della società, nè si è formato un orientamento uniforme nella giurisprudenza, sostanzialmente divisa tra due posizioni:
favorevole (Trib.  Milano 17 dicembre 2005), per effetto della considerazione che l’art. 2476 c.c. “si limita ad accordare a ciascun socio la facoltà di esercitare, quale sostituto processuale della società, il diritto al risarcimento del danno di cui la società è titolare, senza precludere l’esercizio diretto dell’azione sociale di responsabilità da parte della s.r.l.”;
contraria (Trib. Milano 12 aprile 2006), giustificata dalla formulazione letterale della norma, che riconosce la legittimazione attiva esclusivamente in capo a ciascun singolo socio.
La predetta azione di responsabilità può, tuttavia, formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè:
     vi acconsenta un numero di soci rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale;
     non si oppongano tanti soci rappresentanti almeno il 10,00% del capitale sociale.
La proposizione, rinuncia o transazione dell’azione di responsabilità non pregiudica, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori (art. 2476, co. 6, c.c.).
Sussistono, inoltre, anche dei dubbi in ordine alla legittimazione all’azione di responsabilità in capo al creditore sociale, riscontrandosi orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito:
ammessa (Trib. Udine 11 febbraio 2005): “la disciplina della s.r.l. va sistematicamente integrata, tramite applicazione di quella regolante le s.p.a., sicchè, sussistendo, la eadem ratio, può applicarsi anche alla prima l’art. 2394 c.c.”.
esclusa (Trib. Milano 25 gennaio 2006): “per effetto della riforma del diritto societario, i creditori sociali non possono più esercitare l’azione sociale, come era previsto nell’art. 2394 c.c., oggi sostanzialmente non più riferibile alla disciplina delle società a responsabilità limitata”.
L’esclusione dell’esercizio dell’azione da parte del creditore sociale appare, tuttavia, criticabile, per una serie di motivazioni, desumibili dalla vigente disciplina civilistica:
     il creditore sociale può essere ricompreso nella qualificazione di “terzo direttamente danneggiato”, legittimato in base all’art. 2476, co. 6, c.c.;
     l’art.  2486, co. 2, c.c., relativo ai poteri degli amministratori delle società di capitali in scioglimento e liquidazione, stabilisce una responsabilità personale e solidale anche nei confronti dei “creditori sociali”;
     l’azione nel creditore sociale può assumere natura extracontrattuale, rientrando nel campo di applicazione del principio generale di cui all’art. 2043 c.c. (“Risarcimento per fatto illecito”).
Nel caso di fallimento della s.r.l., l’azione di responsabilità è esercitabile esclusivamente dal curatore (Cass. n. 25977/2008), previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, nei confronti dei seguenti soggetti (art. 146, co. 2, del R.D. n. 267/1942):
amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali e liquidatori, anche nel caso di s.r.l. (Trib. Milano, 18 gennaio 2011);
soci della s.r.l., limitatamente a quelli che hanno intenzionalmente deciso, ovvero autorizzato, atti dannosi per la società, i soci ed i terzi (art. 2476, co. 7, c.c.).
Al di fuori di quest’ultima ipotesi, la natura giuridica della s.r.l. comporta un regime di responsabilità, in capo ai partecipanti, limitato al conferimento effettuato, ad eccezione del caso di insolvenza della s.r.l. unipersonale, che presuppone la congiunta sussistenza di due presupposti:
la sopravvenuta incapacità dell’impresa, desumibile da una serie di inadempimenti od altri fatti esteriori, di adempiere  regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, co. 2, del R.D. n. 267/1942). È il caso, ad esempio, della società che smobilizza “sottocosto” il proprio magazzino, al fine di procurarsi le disponibilità liquide necessarie al pagamento dei debiti;
i conferimenti  non sono stati effettuati a norma dell’art. 2464, ultimo co. , c.c. (“se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni”), oppure non è ancora stato assolto l’adempimento pubblicitario di cui all’art. 2470, co. 4, c.c., consistente nella dichiarazione camerale dei dati dell’unico socio, ovvero della modifica dello stesso: cognome, nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza.
In presenza delle predette condizioni, il socio unico della s.r.l. risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo in cui ha assunto la qualifica di unico partecipante della società a responsabilità limitata.

Nessun commento:

Posta un commento