di Michele BANA
Il regime di responsabilità dei componenti dell’organo
di gestione della società a responsabilità limitata è contenuto nell’art.
2476 c.c., secondo cui gli amministratori rispondono solidalmente verso:
la società, dei danni
derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo per l’amministrazione dell’impresa;
il singolo socio o terzo, per i
danni direttamente causati a seguito di atti dolosi o colposi;
i creditori sociali, per i
danni cagionati dalla mancata conservazione del patrimonio sociale.
Analogamente, sono solidalmente responsabili con gli amministratori “i soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci
o i terzi” (art. 2476, co. 7, c.c.).
Non è, tuttavia, prospettabile alcuna responsabilità
nei confronti dei amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa,
ed abbiano fatto constatare il
proprio dissenso rispetto agli atti, a propria conoscenza, che si
stavano per compiere. Diversamente, non è previsto l’esonero dal regime di
responsabilità degli amministratori e dei sindaci, qualora i soci abbiano
approvato il relativo bilancio d’esercizio (art. 2476, ultimo co., c.c.).
L’azione di responsabilità può essere proposta da ciascun socio, con facoltà
di richiedere al tribunale – nel caso di gravi irregolarità nella gestione –
l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori,
eventualmente previa prestazione di un’apposita cauzione (art. 2476, co. 3, c.c.). Qualora la domanda venga
accolta, il socio proponente ha diritto
al rimborso delle spese di giudizio, nonchè di quelle sostenute per
l’accertamento dei fatti, a cura della partecipata, fermo restando il diritto
di regresso nei confronti degli amministratori.
La norma nulla dispone, invece, in merito
all’esercizio dell’azione da parte della
società, nè si è formato un orientamento uniforme nella giurisprudenza,
sostanzialmente divisa tra due posizioni:
favorevole (Trib. Milano 17 dicembre 2005), per
effetto della considerazione che l’art. 2476 c.c. “si limita ad accordare a
ciascun socio la facoltà di esercitare, quale sostituto processuale della
società, il diritto al risarcimento del danno di cui la società è titolare,
senza precludere l’esercizio diretto dell’azione sociale di responsabilità da
parte della s.r.l.”;
contraria (Trib. Milano 12
aprile 2006), giustificata dalla formulazione letterale della norma, che riconosce la legittimazione attiva esclusivamente in capo
a ciascun singolo socio.
La predetta azione di responsabilità può, tuttavia,
formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società,
purchè:
vi acconsenta un numero di soci rappresentanti almeno
i 2/3 del capitale sociale;
non si oppongano tanti soci rappresentanti almeno il
10,00% del capitale sociale.
La proposizione, rinuncia o transazione dell’azione di
responsabilità non pregiudica, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei
danni spettante al singolo socio o
terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi compiuti dagli
amministratori (art. 2476, co. 6, c.c.).
Sussistono, inoltre, anche
dei dubbi in ordine alla legittimazione all’azione di responsabilità in
capo al creditore sociale, riscontrandosi orientamenti difformi nella
giurisprudenza di merito:
ammessa (Trib. Udine 11
febbraio 2005): “la disciplina della s.r.l. va sistematicamente integrata, tramite
applicazione di quella regolante le s.p.a., sicchè, sussistendo, la eadem
ratio, può applicarsi anche alla prima l’art. 2394 c.c.”.
esclusa (Trib. Milano 25
gennaio 2006): “per effetto della riforma del diritto societario, i creditori sociali
non possono più esercitare l’azione sociale, come era previsto nell’art. 2394
c.c., oggi sostanzialmente non più riferibile alla disciplina delle società a
responsabilità limitata”.
L’esclusione dell’esercizio dell’azione da
parte del creditore sociale appare, tuttavia, criticabile, per una serie
di motivazioni, desumibili dalla vigente
disciplina civilistica:
•
il creditore sociale può essere ricompreso nella
qualificazione di “terzo direttamente
danneggiato”, legittimato in base all’art. 2476, co. 6, c.c.;
•
l’art.
2486, co. 2, c.c., relativo ai poteri degli amministratori delle società di capitali in scioglimento e
liquidazione, stabilisce una responsabilità personale e solidale anche
nei confronti dei “creditori sociali”;
•
l’azione nel creditore sociale può assumere natura
extracontrattuale, rientrando nel campo di applicazione del principio generale di cui all’art. 2043 c.c.
(“Risarcimento per fatto illecito”).
Nel caso di fallimento della s.r.l., l’azione
di responsabilità è esercitabile esclusivamente dal curatore (Cass. n. 25977/2008), previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, nei
confronti dei seguenti soggetti (art. 146, co. 2, del R.D. n. 267/1942):
amministratori, componenti
degli organi di controllo, direttori generali e liquidatori, anche nel
caso di s.r.l. (Trib. Milano, 18 gennaio 2011);
soci della s.r.l., limitatamente a quelli che hanno
intenzionalmente deciso, ovvero autorizzato, atti dannosi per la società, i
soci ed i terzi (art. 2476, co. 7, c.c.).
Al di fuori di quest’ultima ipotesi, la natura
giuridica della s.r.l. comporta un regime di responsabilità, in capo ai
partecipanti, limitato al conferimento effettuato, ad eccezione del caso di insolvenza
della s.r.l. unipersonale, che presuppone la congiunta sussistenza di due presupposti:
la
sopravvenuta incapacità dell’impresa, desumibile da una serie di inadempimenti
od altri fatti esteriori, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni
(art. 5, co. 2, del R.D. n. 267/1942). È il caso, ad esempio, della società che
smobilizza “sottocosto” il
proprio magazzino, al fine di procurarsi le disponibilità liquide necessarie al
pagamento dei debiti;
i conferimenti non sono stati effettuati a norma dell’art. 2464, ultimo co.
, c.c. (“se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni”), oppure non è ancora stato
assolto l’adempimento pubblicitario di cui all’art. 2470, co. 4, c.c.,
consistente nella dichiarazione
camerale dei dati dell’unico socio, ovvero della modifica dello stesso:
cognome, nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione,
domicilio o sede e cittadinanza.
In presenza delle predette condizioni, il socio unico della s.r.l. risponde
illimitatamente per le
obbligazioni sorte nel periodo in cui ha assunto la qualifica di unico
partecipante della società a responsabilità limitata.
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