di Sandro CERATO
L’art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011, ha introdotto delle disposizioni normative volte a contrastare il fenomeno consistente nell’utilizzo di beni aziendali da parte dei soci, o da parte dei familiari dell’imprenditore individuale. In tali fattispecie, la citata disposizione normativa prevede le seguenti conseguenze fiscali:
- in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato costituisce reddito diverso (nuovo art. 67, co. 1, lett. h-ter, del TUIR);
- per l’impresa o società concedente, tutti i costi afferenti il bene concesso in godimento al socio o familiare, sono indeducibili dal reddito d’impresa.
In un precedente intervento, cui si rimanda, è stata focalizzata l’attenzione sul soggetto utilizzatore dei beni concessi in godimento, mentre in questa sede si intende indagare sull’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni eseguite dai soci nei confronti della società. Tale obbligo di comunicazione, sia pure non previsto dalle disposizioni normative, ed in particolare dal co. 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011, che si limita a stabilire che l’Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese, ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano, è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 25/E/2012, secondo cui:
- l’obbligo di comunicazione prescinde dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento;
- l’obbligo di comunicazione riguarda l’intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento.
A questo punto, pur nutrendo forti perplessità sull’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, è necessario comprendere con esattezza l’oggetto della comunicazione, e quindi quali siano i “finanziamenti” e le “capitalizzazioni” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Relativamente alle capitalizzazioni, è opportuno segnalare immediatamente che l’Agenzia delle Entrate, nella citata C.M. n. 25/E/2012, fa riferimento più puntualmente ai “versamenti” dei soci, con la conseguenza che dovrebbero formare oggetto di comunicazione solamente quelle forme di capitalizzazione che avvengono con versamento di denaro (capitale sociale, versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.), e non anche i conferimenti in natura di beni, di crediti o di aziende (d’altro canto tali operazioni sono già conosciute dall’Amministrazione per tramite degli atti oggetto di registrazione).
A conferma di tale impostazione, si consideri che lo spirito della norma che richiede l’obbligo di comunicazione è, come visto, conoscere qualsiasi capacità “patrimoniale” dei soci ai fini di una possibile ricostruzione sintetica del loro reddito, ed a tale scopo assumono senza dubbio rilevanza i versamenti in denaro effettuati nei confronti delle società cui partecipano le predette persone fisiche.
Medesima impostazione dovrebbe essere seguita per quanto concerne i finanziamenti eseguiti dai soci, precisando sin da subito che, a differenza dei versamenti, per i quali non sussiste alcun diritto alla restituzione trattandosi di somme acquisite definitivamente in capo alla società (ed allocate nel patrimonio netto), gli stessi devono essere allocati tra i debiti (voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale), e possono essere sia fruttiferi che infruttiferi. Tali finanziamenti non devono essere tuttavia confusi con altri eventuali debiti che la società potrebbe avere nei confronti dei soci, quali ad esempio compensi ai soci-amministratori non ancora pagati, dividendi non ancora riscossi ed altre competenze di varia natura, per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione in quanto non rientrano nell’alveo dei finanziamenti che le disposizioni normative intendono conoscere.
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