di Sandro CERATO
L’art. 11 del D.L. 22.6.2012 n. 83, entrato in vigore il 26 giugno 2012, contiene importanti novità in merito all’applicazione delle detrazioni del 36% e del 55% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La richiamata disposizione normativa prevede, sinteticamente, le seguenti novità:
· per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR (interventi di recupero edilizio), sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibili delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro.
· sul fronte delle spese di riqualificazione energetica, la proroga delle detrazioni di cui all’art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 per il periodo 1.1.2013 - 30.6.2013, attuata mantenendo stabili i valori massimi della detrazione ma riducendo dal 55% al 50% la misura della stessa (co. 2). Tale disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, ed in particolare è stato più semplicemente stabilito che la detrazione rimane fissata nella misura del 55% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013, prorogando in tal modo l’agevolazione, nel “quantum” originario, per altri sei mesi rispetto alla scadenza prevista in origine;
· l’applicabilità immediata (dal 2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3). Originariamente, la detrazione IRPEF del 36% avrebbe dovuto applicarsi a tale nuova tipologia di interventi solo dall’1.1.2013, data dalla quale avrebbe dovuto cessare l’applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 55%.
L’art. 4, co. 4, del D.L. 6.12.2011, n. 201, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle detrazioni Irpef/Ires spettanti a fronte delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica per le quali spetta l’agevolazione nella misura del 55%. Tale proroga era funzionale al successivo inserimento della disciplina del 55% nell’ambito dell’art. 16-bis del TUIR, in cui, quale disposizione a regime, si disciplina la detrazione Irpef del 36%, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
A tale proposito, la lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR dispone che la detrazione del 36% spetta per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”. In merito a tale disposizione, è opportuno osservare che:
· da un lato restringe l’ambito applicativo della precedente detrazione del 55%, sia per la percentuale di detrazione stessa, sia per quanto riguarda i soggetti interessati, che saranno solo quelli Irpef;
· dall’altro, sotto il profilo degli interventi agevolati, la nuova fattispecie normativa, come si desume dalla sua lettura, è certamente più ampia rispetto al passato, in quanto si fa generico riferimento, come visto, “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”. Ad esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici può certamente ricadere nell’alveo dell’art. 16-bis, lett. h), ma non ricadeva nell’ambito applicativo della “vecchia” detrazione del 55%.
Nel descritto contesto normativo, l’art. 11, co. 3, del D.L. 83/2012 anticipa gli effetti dell’applicazione dell’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, in origine previsti dal 1° gennaio 2013, già a decorrere dall’anno 2012 (potenziate pro-tempore al 50%). Nel contempo, come si è visto, il precedente co. 2 dell’art. 11 proroga al 30 giugno 2013 la possibilità di fruire dell’agevolazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, ragion per cui si realizza un potenziale conflitto tra le disposizioni in esame. Posto che le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro, il contribuente è chiamato ad operare una scelta, che sarà basata sulla convenienza, tenendo conto che:
· la proroga al 30 giugno 2013 dell’agevolazione del 55% nella misura “piena” è certamente rilevante, in quanto i tetti di spesa sono consistenti, fermi restando i necessari adempimenti;
· l’aumento al 50% della misura della detrazione Irpef del 36% rende la stessa più appetibile, sia pure inferiore di 5 punti percentuali, tenendo tuttavia conto dei minori adempimenti che sono richiesti per la fruizione della detrazione in esame rispetto a quella del 55%.
Proprio in relazione agli adempimenti, se da un lato è oggettivo il fatto che gli adempimenti per la fruizione della detrazione del 55% sono più articolati, dall’altro sarà necessario attendere del tempo per formulare una valutazione più definitiva in tal senso. Infatti, l’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, stabilisce infatti che le opere agevolabili “possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. In relazione a tale disposizione, diventa ora impirtante conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’anticipo di tale disposizione al 2012 (e potenziata al 50%) deve porre nelle condizioni il contribuente di poter scegliere l’agevolazione più conveniente e meno onerosa in termini di adempimenti.