domenica 15 luglio 2012

La "stretta" alla deduzione dei costi auto dopo la riforma del lavoro

di Michele BANA

La principale novità fiscale della riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012) è certamente quella riguardante la disciplina di cui all’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto sono stati rivisti al ribasso i coefficienti di parziale rilevanza fiscale dei costi dei veicoli aziendali. In particolare, sono state apportare le seguenti modifiche al co. 1 della predetta disposizione del Tuir (applicabile anche agli esercenti arti e professioni):
·     lett. b): è ridotta dal 40% al 27,50% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti ad uso promiscuo;
·     lett. b-bis): è diminuito dal 90% al 70% l’importo fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli concessi, in uso promiscuo, ai lavoratori dipendenti, per il maggior periodo d’imposta.
Le modifiche saranno applicabili soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, così come previsto dall’art. 4, co. 73, della Legge n. 92/2012: le nuove disposizioni dovranno, tuttavia, essere considerate già in sede di determinazione degli acconti dovuti per il primo esercizio di operatività dei nuovi coefficienti di deduzione (anno 2013, per i contribuenti “solari”).
Non è stata, invece, rivista la disciplina riguardante:
·     l’integrale rilevanza di cui alla lett. a), relativa ai costi dei veicoli destinati ad essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa – ovvero senza i quali quest’ultima non può essere esercitata (CC.MM. n. 37/E/1997,  48/E/1998, e 11/E/2007) – e quelli adibiti ad uso pubblico;
·     la quota di deducibilità (80%) riservata ai componenti negativi di reddito dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Sono, inoltre, rimasti invariati i limiti del costo fiscalmente riconosciuto dei veicoli.
In questo primo commento, ci soffermeremo sulla novellata disciplina di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir, rinviando ad un successivo intervento l’analisi della normativa in materia di veicoli concessi ai dipendenti, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta. La disposizione prevede, in via residuale, i criteri di deducibilità delle spese e altri componenti negativi relativi ai veicoli diversi da quelli strumentali o ad uso pubblico. I costi relativi a tali beni, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, sono soggetti alla percentuale di deducibilità del 40% sino al periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012: nei successivi esercizi, la quota di rilevanza fiscale scenderà al 27,50% per effetto della modifica introdotta dalla Legge n. 92/2012. Restano, invece, invariati i limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto pari a:
·     euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad euro 25.822,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, soggetti alla citata quota di deducibilità dell’80,00%);
·     euro 4.131,66 per i motocicli;
·     euro 2.065,83 per i ciclomotori.
La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell’applicazione del vigente coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti: diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata sull’intero costo.

Esempio: acquisto di autovettura nel vigore del nuovo regime
Si assuma che la Alfa s.p.a., avente il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, acquisti nel 2013 un’autovettura ad un prezzo di euro 35.000 (Iva indetraibile inclusa).
Il costo fiscalmente riconosciuto è, tuttavia, pari ad euro 18.075,99 rilevante, però, solo per il 27,50% e, quindi, nella misura di euro 4.970,90. Con l’effetto che la quota di ammortamento deducibile – in base all’aliquota del 25% di cui al 31 dicembre 1988 – è pari ai seguenti importi, differenziati a seconda del periodo d’imposta:
·     2013: euro 621,36 in quanto si tratta dell’esercizio di entrata in funzione del bene, comportante la riduzione alla metà dell’aliquota ordinaria di ammortamento fiscale;
·     2014-2015-2016: euro 1.242,72 (ammortamento fiscale ordinario);
·     2017: euro 621,36 (ammortamento fiscale residuo).

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