domenica 1 luglio 2012

Decreto Sviluppo, credito d’imposta per assunzioni altamente qualificate


di Michele BANA

L’art. 24 del D.L. n. 83/2012 ha stabilito, a decorrere dal 26 giugno 2012, il riconoscimento a tutte le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – di un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di euro 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:
a)      un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b)      una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, individuate dall’Allegato 2 del Decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al co. 3 della disposizione. In particolare, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:
-    lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
-    ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o consentire un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
-    acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi: tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati ad uso commerciale, e la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Il suddetto credito d’imposta, riservato alle assunzioni di personale in possesso dei predetti titoli accademici, rappresenta una c.d. norma a regime: il beneficio in esso stabilito non è, quindi, soggetto ad un limite temporale di applicabilità. Deve essere indicato – previa presentazione di un’apposita istanza telematica, secondo modalità da definirsi con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (da emanarsi entro il 25 agosto 2012), che concede il contributo nei limiti di spesa –  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato:
·    non è soggetto al limite annuale di euro 250.000 di cui all'art. 1, co. 53, della Legge n. 244/2007;
·    non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
·    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir;
·    è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nel caso delle società trasparenti per natura, ovvero delle società di persone di cui all’art. 5 del Tuir, od opzione (società di capitali aderenti ai regimi di cui agli art. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), l’eventuale credito inutilizzato – dopo lo scomputo da imposte e contributi propri della società trasparente – dovrebbe ritenersi trasferibile ai soci, in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione (R.M. 18 aprile 2002, n. 120/E).
Il contribuente decade dal suddetto beneficio, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)   il numero complessivo dei dipendenti non eccede quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione dell’agevolazione;
b)  i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c)   sono state definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d)  la magistratura ha emanato, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento definito per condotta antisindacale.
I controlli, diretti ad accertare eventuali indebite fruizioni del credito d’imposta, saranno effettuati sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori legali dei conti o dal collegio sindacale, da allegarsi al bilancio: nel caso in cui il contribuente non sia soggetto alla revisione legale del bilancio, ovvero sia privo del collegio sindacale, deve comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al predetto registro che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l’attività di certificazione in parola sono considerate ammissibili entro un limite massimo di euro 5.000.
Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che prevede:
·    l’arresto fino ad un anno o la multa fino ad euro 10.329,18;
·    l’applicazione dell’art. 35 del codice penale, riguardante la sospensione dall’esercizio della professione;
·    il risarcimento dei danni causati alle parti.

Nessun commento:

Posta un commento