di Michele BANA
L’art.
24 del D.L. n. 83/2012 ha stabilito, a
decorrere dal 26 giugno 2012, il riconoscimento a tutte le imprese –
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal
settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – di un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di euro 200.000 euro annui
ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:
a) un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuta equipollente
in base alla legislazione vigente in materia;
b) una laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico, individuate dall’Allegato 2 del Decreto, impiegato
in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al co. 3 della
disposizione. In particolare, è concesso per il personale impiegato nelle
seguenti attività:
- lavori
sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca
pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o consentire
un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione
di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
- acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione
concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi: tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati ad
uso commerciale, e la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo
costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione
o pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati
dai costi ammissibili.
Il suddetto
credito d’imposta, riservato alle assunzioni di personale in possesso dei
predetti titoli accademici, rappresenta una c.d. norma a regime: il beneficio in esso stabilito non è, quindi,
soggetto ad un limite temporale di applicabilità. Deve
essere indicato – previa presentazione
di un’apposita istanza telematica, secondo modalità da definirsi con un
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (da emanarsi entro il 25 agosto
2012), che concede il contributo nei limiti di spesa – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato:
· non è
soggetto al limite annuale di euro 250.000 di cui all'art. 1, co. 53, della
Legge n. 244/2007;
· non
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
· non
rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5,
del Tuir;
· è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997. Nel caso delle società
trasparenti per natura, ovvero delle società di persone di cui all’art. 5
del Tuir, od opzione (società di capitali aderenti ai regimi di cui agli art.
115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), l’eventuale credito inutilizzato – dopo lo scomputo da imposte e contributi
propri della società trasparente – dovrebbe ritenersi trasferibile ai soci, in proporzione alle corrispondenti quote di
partecipazione (R.M. 18 aprile 2002, n.
120/E).
Il contribuente decade dal suddetto beneficio, qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) il numero complessivo dei dipendenti non
eccede quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta
precedente all'applicazione dell’agevolazione;
b) i
posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni,
ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) sono
state definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali
sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad euro 5.000, oppure
violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni;
d) la
magistratura ha emanato, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento
definito per condotta antisindacale.
I controlli, diretti ad accertare eventuali indebite fruizioni del credito d’imposta,
saranno effettuati sulla base di apposita
documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al
registro dei revisori legali dei conti o dal collegio sindacale, da allegarsi
al bilancio: nel caso in cui il contribuente non sia soggetto alla revisione
legale del bilancio, ovvero sia privo del collegio sindacale, deve comunque
avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista
iscritto al predetto registro che non abbia avuto, nei tre anni precedenti,
alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l’attività di certificazione in parola sono
considerate ammissibili entro un limite
massimo di euro 5.000.
Nei confronti del revisore legale dei conti che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell'art. 64
c.p.c., che prevede:
· l’arresto
fino ad un anno o la multa fino ad euro 10.329,18;
· l’applicazione
dell’art. 35 del codice penale, riguardante la sospensione dall’esercizio della
professione;
· il
risarcimento dei danni causati alle parti.
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