mercoledì 25 luglio 2012

Utilizzo dell'auto aziendale da parte del dipendente: novità dal 2013

di Michele Bana

La fattispecie della concessione al lavoratore subordinato, in uso promiscuo, di un veicolo aziendale – ipotesi contemplata dalla successiva lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 164 del Tuir –ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali: l’ulteriore vincolo della “maggior parte del periodo d’imposta” indica che l’assegnazione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni. La C.M. n. 48/E/1998 ha, infatti, chiarito che si considera “dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”. Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, i costi sostenuti nella misura del 90% sino al periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012: nei successivi esercizi, la quota fiscalmente rilevante scende al 70% in virtù di quanto disposto dall’art. 4, co. 72 e 73 della Legge n.  92/2012. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’uso promiscuo non deve necessariamente essere avvenuto in modo continuativo, né ad opera di un solo dipendente, e che tale regime di deducibilità è applicabile a tutti i costi riferibili al veicolo concesso al dipendente, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, e non soltanto a quelli che eccedono l’importo del fringe benefit tassato in capo al lavoratore (C.M. n. 47/E/2008, par. 5.1).

Esempio
La Alfa s.r.l. acquista, in data 1° febbraio 2013, un’autovettura da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, per la maggior parte del periodo d’imposta, il cui costo è di euro 30.000,00 (Iva indetraibile inclusa). Tale importo è riconosciuto integralmente ai fini fiscali – anche se supera la soglia di euro 18.075,99 – e, ai fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile, deve essere assunto per il 70% del proprio importo, a prescindere dall’ammontare del compenso in natura assoggettato ad imposizione, nei confronti del lavoratore: conseguentemente, nel periodo d’imposta 2013, esercizio di entrata in funzione del bene, la quota di ammortamento – determinata sulla base dell’aliquota del 25% di cui al D.M. 31 dicembre 1988 – è deducibile per euro 2.625, ovvero la metà di quella ordinaria (euro 30.000*70%*25%/2).

Sul punto, si osservi, tuttavia, che la soluzione sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria pare contraddire un principio dalla stessa formulato, fondato sull’integrale deducibilità – a norma dell’art. 95 del Tuir – dei costi sostenuti fino a concorrenza del fringe benefit assoggettato ad imposizione in capo al lavoratore dipendente.
Qualora il bene non sia concesso in uso promiscuo, possono ricorrere due ipotesi alternative di assegnazione:
·     utilizzo esclusivamente aziendale: trovano applicazione i principi generali dell’art. 164, co. 1, del Tuir, ovvero l’integrale deducibilità di cui alla lett. a) se il bene è strumentale all’attività propria dell’impresa, oppure in base al coefficiente di rilevanza parziale previsto dalla lett. b) nel rispetto della soglia di costo stabilito dalla medesima disposizione;
·     utilizzo solo personale: la società può dedurre i costi a norma dell’art. 95 del Tuir, nel limite del compenso in natura assoggettato ad imposizione in capo al lavoratore dipendente.
Qualora un dipendente rivesta, per lo stesso periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si deve ritenere che – anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell’impresa – trovino applicazione le disposizioni dell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 (C.M. n. 1/E/2007). In particolare, i costi relativi all’autovettura concessa in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili dall’impresa nel limite individuato dal co. 1, lett. b-bis), del Tuir, norma anch’essa modificata dalla Legge n. 92/2012:
·     90% sino al periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012;
·     70% a partire dall’esercizio successivo.

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