giovedì 19 luglio 2012

Fedeltà dei dati degli studi di settore per accedere al regime premiale

di Sandro Cerato

Il periodo d’imposta 2011, oggetto di dichiarazione nel modello Unico 2012, è il primo anno di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore, inserito dall’art. 10, co. 9 e 10, del D.L. n. 201/2011. Rinviando ad un precedente intervento per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al predetto regime premiale, in considerazione delle importanti limitazioni introdotte dal recente provvedimento direttoriale del 12 luglio scorso, in questa sede si intende focalizzare l’attenzione sulla questione della “fedeltà” dei dati indicati nel modello degli studi di settore, quale condizione necessaria per poter accedere ai benefici previsti dall’art. 10 del D.L. 2012/2011. In particolare, l’art. 10, co. 10, lett. a), del D.L. 201/2011, dispone che i benefici in questione si applicano a condizione che “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. In altre parole, il regime premiale, correttamente, vuole essere garantito solamente a quei contribuenti che non abbiano “taroccato” i dati per l’applicazione degli studi di settore, e che quindi non abbiano raggiunto la congruità e la coerenza grazie ad “aggiustamenti” o indicando dati non veritieri.
L’art. 4 del provvedimento direttoriale del 12 luglio 2012 dopo aver ribadito che per accedere al regime premiale è necessario aver adempiuto regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli studi di settore, e che tali dati siano stati indicati in modo fedele, contiene alcune precisazioni sul concetto di “fedeltà” dei dati. In particolare, il punto 4.2 del provvedimento enuncia un principio di carattere generale particolarmente rilevante, poiché ritiene sussistente la fedeltà dei dati anche laddove siano stati commessi degli errori nella compilazione dei modelli, purché i dati indicati non comportino la modifica:
  • dell’assegnazione del cluster;
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
In base a quanto indicato nel predetto provvedimento, quindi, l’infedeltà dei dati potrebbe derivare non solo nell’ipotesi in cui siano indicati dati non veritieri (si pensi, ad esempio, al valore dei beni strumentali appositamente depresso per ottenere un minor ricavo puntuale), nel qual caso non sembrano sussistere dubbi sul fatto che modificando la funzione di ricavo puntuale di Gerico al contribuente non spetti alcun effetto premiale, ma anche nelle fattispecie in cui un determinato dato sia allocato in un rigo diverso da quello corretto. In particolare, sovente accade che il soggetto che compila il modello degli studi di settore, in base alle istruzioni fornite, non sia in grado di individuare oggettivamente il rigo del quadro F o G in cui indicare un determinato valore. E’ evidente che la scelta di collocare tale valore in un rigo, piuttosto che un altro, può determinare sia un differente impatto sulla funzione di ricavo puntuale, sia l’assegnazione di un differente cluster di appartenenza, sia un diverso posizionamento rispetto agli indicatori di normalità economica e di coerenza. In tal caso, tuttavia, sarebbe possibile sostenere che non vi è stato alcun “taroccamento” dei dati, poiché il soggetto che compila il modello ha incontrato delle difficoltà interpretative sulla corretta allocazione di un dato contabile, senza che ciò possa essere necessariamente un comportamento che porti ad un’infedele compilazione del modello. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un intervento dell’Agenzia delle Entrate che individui in maniera più puntuale e completa le fattispecie di “fedeltà” ed “infedeltà” dei dati degli studi di settore, così da consentire ai contribuenti una maggior certezza di poter ottenere gli effetti premiali previsti dal D.L. n. 201/2011.

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