Nel caso di assegnazione in uso, ad un componente dell’organo di gestione, di un’autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva il diverso regime di deducibilità dei costi ad essi relativi, a seconda della tipologia di utilizzo:
• esclusivamente personale: a norma dell’art. 164 del Tuir, le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare – ai sensi dell’art. 95, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 – per la parte del loro ammontare che costituisce compenso in natura dell’amministratore, in base al criterio del valore normale;
• promiscuo: anche in questa ipotesi la deducibilità integrale di costi e spese è limitata all’importo corrispondente al fringe benefit tassato in capo all’amministratore. L’eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa nella misura parziale di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir, così come modificato dall’art. 4, co. 72, della Legge 28 giugno 2012, n. 92: 40% sino al periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012, e 27,50% a partire dall’esercizio successivo (co. 73).
Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che le regole di quantificazione del compenso in natura per l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale – con riferimento ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, previsti dall’art. 50, co. 1, lett. c-bis), del Tuir, inclusi gli amministratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente (C.M. n. 1/E/2007). Conseguentemente, il compenso in natura oggetto di tassazione in capo all’amministratore, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell’autovettura aziendale, deve ritenersi pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci (art. 51, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986). L’assimilazione al lavoro dipendente riguarda esclusivamente la determinazione del reddito imponibile dell’amministratore, e non anche il regime di deducibilità dei relativi costi in capo alla società: conseguentemente, quest’ultima applica l’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir;
• esclusivamente aziendale: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purchè vi sia inerenza con l’esercizio dell’impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (40% sino al periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012, e 27,50% a partire dall’esercizio successivo), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deducibilità di cui all’art. 164, co. 1, lett. a), del Tuir.
Nessun commento:
Posta un commento