di Sandro CERATO
Il finanziamento dei soci nelle s.r.l. è disciplinato
dall’art. 2467 c.c., secondo
cui:
il rimborso è postergato rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori sociali e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito;
il criterio di cui al precedente punto opera nei
confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la
compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:
◦
in un momento in cui, anche in considerazione del
particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento
eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
◦
in una situazione finanziaria nella quale sarebbe
stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero
finanziamento.
La verifica della sussistenza di una delle predette
condizioni deve essere effettuata in base alla situazione patrimoniale della s.r.l. al momento della concessione
del finanziamento (Trib. Milano, 24 aprile 2007). In virtù del richiamo
operato dall’art. 2497-quinquies
c.c., l’art. 2467 c.c. trova applicazione anche nei confronti dei
finanziamenti effettuati a beneficio della s.r.l. da chi esercita l’attività di direzione e coordinamento,
ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti.
Il principio di postergazione opera nei confronti di tutti i finanziamenti dei soci alla
s.r.l., indipendentemente dalla
specifica forma di concessione: ad esempio, il mutuo, la dilazione di
pagamento, l’apertura di credito, la locazione finanziaria, il factoring e
l’acquisto di crediti sociali alla clausola pro solvendo.
Il predetto principio civilistico di postergazione
(artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) è, tuttavia, implicitamente derogato dall’art. 182-quater della Legge Fallimentare,
introdotto dall’art. 48, co. 1, del D.L. n. 78/2010: la disposizione, al co. 3,
riconosce, infatti, la qualificazione di credito prededucibile all’80,00% dei finanziamenti dei soci erogati
– ad una s.r.l. partecipata, poi, dichiarata fallita – appositamente per consentire
l’esecuzione di un concordato preventivo oppure di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Sotto il profilo fiscale, i finanziamenti dei soci
alla s.r.l. si considerano concessi a
mutuo, se dal bilancio non risulta un diverso titolo sottostante al
versamento (art. 46, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986), con effetto sulla
disciplina dei correlati interessi, a norma dell’art. 45, co. 2, del
Tuir:
si presumono percepiti alle
scadenze e nella misura pattuite per iscritto, salvo prova contraria, ad esempio dimostrando che il credito è
stato concesso in base ad un atto tra le parti (delibera assembleare, scrittura
privata, scambio di corrispondenza, ecc.), senza la previsione della
corresponsione di un provento;
in mancanza, si presumono riscossi per l’ammontare
maturato nel periodo d’imposta, ed in base al tasso legale.
L’erogazione del finanziamento, da parte del socio, è
altresì soggetta all’imposta di registro, in misura
differenziata, a seconda della tipologia di atto sottostante:
proporzionale (3,00%), in
presenza di una scrittura privata,
ai sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986, ovvero di
loro enunciazione nell’ambito di un
atto soggetto a registrazione, come un verbale di assemblea
straordinaria (Cass. n. 15585/2010);
fissa (Euro 168,00) soltanto
in caso d’uso, a norma dell’art. 1 della Tariffa Parte II del Testo Unico dell’Imposta
di Registro, qualora la concessione del finanziamento sia prevista da uno scambio di corrispondenza tra la
s.r.l. ed il socio.
Qualora, successivamente, il socio dichiari
espressamente di rinunciare al
proprio credito a titolo di finanziamento, non emerge una sopravvenienza attiva imponibile in capo alla s.r.l.,
a norma dell’art. 88, co. 4, del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso in cui il socio
rivesta anche la qualità di amministratore della s.r.l., e la rinuncia riguardi il credito
maturato per effetto dell’esercizio delle proprie funzioni di gestione
(compenso e Tfm, soggetti al principio di cassa), si configura, tuttavia, la
fattispecie del c.d. incasso giuridico, che determina l’imponibilità
dello stesso (C.M. n. 73/E/1994, par. 3.20).
L’eventuale restituzione
del finanziamento non costituisce, infine, una distribuzione di utili.
Nessun commento:
Posta un commento