di Sandro CERATO
L’art.
42 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto delle norme specifiche in materia di
agevolazioni ai consorzi per
l’internazionalizzazione delle imprese, stabilendo, in primo luogo, che
l’oggetto sociale di tali enti è rappresentato dalla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e
medie imprese, nonché dal supporto
alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione
ed il partenariato con imprese straniere (co. 3).
Le
attività di questi consorzi comprendono, tra l’altro, quelle relative ai
seguenti aspetti (co. 4):
· l’importazione di materie prime e
prodotti semilavorati;
· la formazione specialistica per
l’internazionalizzazione;
· la qualità, tutela ed innovazione
dei prodotti e servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso
marchi in contitolarità o collettivi.
Sotto
il profilo giuridico, il co. 5 ha stabilito che i predetti enti per
l’internazionalizzazione possono essere costituiti – da piccole e medie imprese
industriali, artigiane, di servizi, turistiche ed agroalimentari, aventi sede
in Italia – in due forme alternative:
1. il consorzio, a norma gli artt. 2602 e 2612 c.c., con l’effetto che il
contratto richiede, a pena di nullità, la forma scritta (art. 2603, co. 1,
c.c.), e deve essere iscritto presso il registro delle imprese, nel caso di
consorzio con attività esterna;
2. la società consortile o cooperativa.
La partecipazione è
riconosciuta anche alle imprese del settore commerciale, agli enti pubblici e
privati, alle banche ed alle aziende di grandi dimensioni, purchè non fruiscano
dei contributi disciplinati dell’art. 42, co. 6, del D.L. n. 83/2012, ovvero a
copertura delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione. Al ricorrere di tale ipotesi, la nomina della maggioranza
degli amministratori del consorzio è comunque riservata alle piccole e medie
imprese consorziate, a beneficio delle quali i consorzi svolgono, in via
prevalente, la propria attività.
L’agevolazione
finanziaria riservata ai consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese è,
invece, stabilita dal co. 6 dell’art. 42 del D.L. n. 83/2012, secondo cui “sono concessi contributi per la copertura
di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l’esecuzione di
progetti per l’internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese
non consorziate”: i programmi in parola possono avere durata
pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Tali
contributi sono, inoltre, soggetti – con riferimento alle aziende consorziate,
ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di
rete – al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di “aiuti de minimis”, fatta salva
l’applicazione di regimi più favorevoli.
Un
successivo Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, provvederà a definire i requisiti soggettivi, i criteri e le
modalità per la concessione dei suddetti contributi.
L’ultimo
comma dell’art. 42 del Decreto Sviluppo stabilisce, infine, alcune norme di
carattere fiscale:
· ai fini delle imposte sui
redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei
consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese concorrono alla formazione
dell’imponibile dell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite, o dall’aumento del fondo consortile o del capitale
sociale. È stata, quindi, introdotta una disciplina analoga a quella già
prevista, per le reti d’impresa,
dall’art. 42, co. 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui, fino
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota di utili
dell’esercizio – riservati al
fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare,
entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di
rete, preventivamente asseverato dagli organismi abilitati – concorrono alla
formazione del reddito, nel periodo d’imposta in cui l’apposita riserva, nella
quale sono stati accantonati, “è
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in
cui viene meno l’adesione al contratto di rete”;
· i servizi resi dai consorzi per
l’internazionalizzazione, a beneficio delle piccole e medie imprese
consorziate, costituiscono servizi internazionali connessi agli scambi
internazionali, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e,
quindi, soggetti – qualora territorialmente rilevanti in Italia, a norma
dell’art. 7 e ss. del medesimo Decreto – ad un regime di non imponibilità Iva.
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