mercoledì 4 luglio 2012

Decreto Sviluppo, reti per l’internazionalizzazione delle imprese


di Sandro CERATO

L’art. 42 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto delle norme specifiche in materia di agevolazioni ai consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese, stabilendo, in primo luogo, che l’oggetto sociale di tali enti è rappresentato dalla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché dal supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione ed il partenariato con imprese straniere (co. 3).
Le attività di questi consorzi comprendono, tra l’altro, quelle relative ai seguenti aspetti (co. 4):
·    l’importazione di materie prime e prodotti semilavorati;
·    la formazione specialistica per l’internazionalizzazione;
·    la qualità, tutela ed innovazione dei prodotti e servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.
Sotto il profilo giuridico, il co. 5 ha stabilito che i predetti enti per l’internazionalizzazione possono essere costituiti – da piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, turistiche ed agroalimentari, aventi sede in Italia – in due forme alternative:
1.   il consorzio, a norma gli artt. 2602 e 2612 c.c., con l’effetto che il contratto richiede, a pena di nullità, la forma scritta (art. 2603, co. 1, c.c.), e deve essere iscritto presso il registro delle imprese, nel caso di consorzio con attività esterna;
2.   la società consortile o cooperativa.
La partecipazione è riconosciuta anche alle imprese del settore commerciale, agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle aziende di grandi dimensioni, purchè non fruiscano dei contributi disciplinati dell’art. 42, co. 6, del D.L. n. 83/2012, ovvero a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Al ricorrere di tale ipotesi, la nomina della maggioranza degli amministratori del consorzio è comunque riservata alle piccole e medie imprese consorziate, a beneficio delle quali i consorzi svolgono, in via prevalente, la propria attività.
L’agevolazione finanziaria riservata ai consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese è, invece, stabilita dal co. 6 dell’art. 42 del D.L. n. 83/2012, secondo cui “sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate: i programmi in parola possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Tali contributi sono, inoltre, soggetti – con riferimento alle aziende consorziate, ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete – al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di “aiuti de minimis”, fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli.
Un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, provvederà a definire i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi.
L’ultimo comma dell’art. 42 del Decreto Sviluppo stabilisce, infine, alcune norme di carattere fiscale:
·    ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese concorrono alla formazione dell’imponibile dell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. È stata, quindi, introdotta una disciplina analoga a quella già prevista, per le reti d’impresa, dall’art. 42, co. 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota di utili dell’esercizio –  riservati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato dagli organismi abilitati – concorrono alla formazione del reddito, nel periodo d’imposta in cui l’apposita riserva, nella quale sono stati accantonati, “è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”;
·    i servizi resi dai consorzi per l’internazionalizzazione, a beneficio delle piccole e medie imprese consorziate, costituiscono servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, soggetti – qualora territorialmente rilevanti in Italia, a norma dell’art. 7 e ss. del medesimo Decreto – ad un regime di non imponibilità Iva.

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