martedì 17 luglio 2012

Regime premiale per congrui e coerenti agli studi: una norma per pochi

di Sandro Cerato
Il periodo d’imposta 2011, oggetto di dichiarazione nel modello Unico 2012, è il primo anno di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore, inserito dall’art. 10, co. 9 e 10, del D.L. n. 201/2011. Come noto, tali disposizioni prevedono che ai soggetti congrui e coerenti si rendano applicabili i seguenti “premi”:
·       preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 39, co. 1, lett. d), del DPR 600/73), sia ai fini Iva (art. 54, co. 2, ultimo periodo, del DPR 633/72);
·       riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, ed anche in tal caso sia ai fini delle imposte sui redditi, sia in ambito Iva (ad eccezione delle fattispecie in cui sussista una violazione penale che comporti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.c.);
·       l’accertamento sintetico, di cui all’art. 38 del DPR 600/73, è ammesso a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di un quinto).
Il recente provvedimento direttoriale n. 102603 del 12 luglio scorso è intervenuto definendo in maniera più decisa il perimetro applicativo del regime in questione, introducendo delle condizioni che, ad onor del vero, non si desumevano in alcun modo dalla lettura delle disposizioni normative, e puntualizzando alcuni aspetti in relazione alla “fedeltà” dei dati indicati quale condizione necessaria per accedere al regime premiale.
Mentre per tale ultimo aspetto torneremo in un successivo intervento, in questa sede s’intende focalizzare l’attenzione sulle stringenti condizioni introdotte dal citato provvedimento direttoriale, il cui punto 1 precisa che:
  • la coerenza deve intendersi riferita sia ai “tradizionali” indicatori di coerenza (quelli che non si riflettono direttamente sul risultato di congruità), sia a quelli di normalità economica (il cui effetto impatta direttamente sulla funzione di congruità);
  • nell’ipotesi in cui il contribuente sia titolare sia di reddito d’impresa, sia di lavoro autonomo, l’assoggettamento ad accertamento basato sugli studi di settore deve verificarsi per entrambe le categorie reddituali. In tal caso, infatti, essendo il soggetto titolare di due categorie reddituali differenti, è necessario accertarsi che per entrambe le attività risulti approvato lo studio di settore, e che tale strumento sia applicabile nel singolo periodo d’imposta per entrambe le attività;
  • nell’ipotesi di applicazione di due diversi studi di settore, invece, è richiesto il raggiungimento della congruità e coerenza per entrambi tali studi.
Ma ciò che stupisce di più è il contenuto del punto 2 del provvedimento direttoriale in questione, laddove sono contenute specifiche disposizioni per il periodo d’imposta 2011. Con non poca sorpresa, ed in aperto contrasto con la disposizione normativo del D.L. 201/2011, è prevista una limitazione all’accesso al regime premiale, in quanto tale possibilità è fruibile solo da coloro che applicano uno dei 55 studi di settore elencati nell’allegato 1 al provvedimento (cui si rinvia per il dettaglio), che sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati:
  • indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra i seguenti: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza e gestione delle scorte, redditività e struttura;
  • indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno tre diverse tipologie tra quelle elencate in precedenza, e che ne  contempo siano riferibili a settori di attività per  i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore a quella totale.
Ora, ripetendo l’incongruenza tra il contenuto del provvedimento direttoriale e la disposizione normativa originaria, è appena il caso di osservare quanto segue:
  • in primo luogo, il provvedimento direttoriale è datato 12 luglio 2012, e quindi successivo alla prima scadenza per il pagamento delle imposte, prorogato al 9 luglio in funzione del ritardo con cui è stato varato Gerico per l’anno 2011. Molti contribuenti, al fine di poter fruire del regime premiale, hanno giustamente dedicato molta attenzione alla compilazione degli studi di settore, scoprendo in seguito che gli effetti premiali non potranno essere fruiti se non si rientra in uno dei cinquantacinque studi di settore “favoriti”;
  • in secondo luogo, come descritto, nell’ambito dei cinquantacinque studi di settore, è necessario ulteriormente verificare l’applicazione concreta degli indicatori di coerenza economica indicati nel punto 3 del provvedimento (o di almeno 3), il che significa dover verificare caso per caso la situazione del singolo contribuente. Tale “slalom” complica l’operatività della disposizione premiale, e penalizza ulteriormente coloro che, pur rientrando tra uno dei cinquantacinque studi di settore “favoriti” non verifica tale ulteriore condizione.

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