giovedì 26 luglio 2012

Mancata iscrizione al Vies e trattamento Iva delle operazioni: circolare Assonime n. 21 del 26 luglio 2012

di Sandro CERATO

Con la Circolare n. 21, emanata questo pomeriggio, Assonime riprende la questione del trattamento Iva delle operazioni intracomunitarie poste in essere, in qualità di cedente o cessionario, in assenza di iscrizione all’elenco Vies. La questione, che era già stata affrontata da Assonime nelle circolari nn. 16 e 25 del 2011, soprattutto a commento della C.M. n. 39/E/2011, assume ancora connotati di attualità dopo la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate nella recente R.M. 27.4.2012, n. 42/E.
Due sono gli aspetti interessanti affrontati da Assonime, il primo dei quali riguarda il trattamento Iva dell’operazione intracomunitaria effettuata nelle “more” della richiesta di iscrizione al Vies, ossia nei trenta giorni intercorrenti tra l’invio dell’istanza (per i soggetti già in attività), o la data di presentazione del modello di inizio attività (per coloro che iniziano l’attività), e la formazione del slienzio-assenso da parte dell’Amministrazione Finanziaria in assenza di diniego esplicito da parte dell’Amministrazione.
In tale periodo, secondo l’Agenzia (C.M. n. 39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012), il soggetto Iva nazionale non può ritenersi legittimato ad applicare il regime Iva proprio degli scambi intracomunitari, di cui al D.L. 331/93, bensì deve applicare quello ordinario previsto dal DPR 633/72. Assonime critica tale impostazione, richiamando l’art. 18 del regolamento n. 282/2011 (entrato in vigore il 1° luglio 2011), secondo cui lo status di soggetto passivo Iva, rilevante per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633772, può essere provato anche con modalità alternative al sistema Vies. Inoltre, sostiene Assonime, per venire incontro alle esigenze degli operatori, ed evitare che gli stessi debbano attendere 30 giorni per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, applicando il relativo trattamento Iva previsto dalle disposizioni del D.L. 331/93, potrebbe essere opportuno riconoscere la possibilità ai soggetti in questione di applicare la disciplina degli scambi intracomunitari sin dal momento in cui è richiesta l’autorizzazione, “fermo restando il successivo recupero dell’imposta non applicata qualora l’Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta”.
La seconda questione affrontata da Assonime, nel documento in commento, riguarda in genere il regime Iva da applicare in assenza di regolare iscrizione al Vies, soprattutto in relazione alla fattispecie dell’acquisto posto in essere dal soggetto Iva nazionale presso una controparte soggetto Iva in altro Stato Ue.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 42/E/2012), tali operazioni non possono essere qualificati come acquisti intracomunitari, bensì rientrano tra le operazioni interne rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente Ue, con la conseguenza che l’imposta non è dovuta in Italia, in quanto già assolta in altro Stato Ue. Corollario di tale impostazione è la questione relativa alla possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta assolta nello Stato comunitario del cedente da parte dell’acquirente nazionale. Sul punto, l’Agenzia, nel corso di un forum organizzato con la stampa specializzata aveva negato tale possibilità, nella considerazione che il soggetto in questione, nella specifica operazione, non riveste la qualifica di soggetto passivo d’imposta, posto che l’art. 38-bis1 del DPR 633/72 richiede, quale requisito per ottenere il rimborso, il possesso di tale qualifica. Secondo Assonime, che correttamente rileva che il chiarimento fornito dall’Agenzia non è successivamente stato ufficializzato nella C.M. n. 25/E/2012, in cui sono stati raccolti i diversi quesiti posti nel corso dell’incontro, se pure la posizione dell’Agenzia trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte Ue (sentenza 15.3.2007, causa C-35/05), secondo cui solamente il soggetto che pone in essere l’operazione sarebbe legittimato a richiedere il rimborso, è altrettanto agevole osservare che tale tesi potrebbe indurre gli operatori nazionali, senza diritto alla detrazione o con detrazione limitata, ad acquistare presso fornitori Ue beni o servizi senza iscriversi al Vies, così da assolvere l’imposta solamente nello Stato del cedente/prestatore in cui vigono aliquote ridotte o particolari agevolazioni.
Infine, per quanto riguarda le operazioni attive effettuate da soggetti Iva nazionali, non iscritti al Vies, nei confronti di operatori soggetti passivi in altri Stati Ue, l’operazione è da qualificare come “interna” ed assoggettata ad Iva in Italia. Sul punto, precisa Assonime, dovrebbe essere precluso, specularmente, il diritto al rimborso dell’imposta subita in Italia dall’operatore Ue, e ciò sulla scorta del riportato indirizzo della Corte Ue. Tuttavia, a parere di chi scrive, in tale ipotesi difficilmente l’operatore comunitario accetterà l’addebito dell’Iva, ragion per cui preferirà acquistare presso un altro fornitore, con evidente danno “commerciale” per l’operatore nazionale.

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