di Sandro CERATO
L’art.
3, co. 4-ter, primo periodo, del D.L. n. 5/2009 stabilisce che il contratto di
rete è lo strumento attraverso il quale più imprenditori:
·
perseguono lo
scopo di accrescere, singolarmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e competitività sul mercato;
·
in funzione
del conseguimento dell’obiettivo di cui al punto precedente, si obbligano –
sulla base di un programma comune di
rete – a collaborare in forme ed ambiti predeterminati, attinenti
all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, primo periodo, del D.L. n.
5/2009, il contratto di rete deve essere iscritto nel registro delle imprese di ogni partecipante, nella propria qualità
di sottoscrittore originario: il completamento di tale adempimento determina la
decorrenza degli effetti dell’atto, a partire dall’ultima delle iscrizioni
prescritte. Le modalità di assolvimento di tale incombente sono state
modificate dall’art. 45, co. 1, del D.L. n. 83/2012, che ha sostituito
integralmente l’art. 3, co. 4-ter del D.L. n. 5/2009. La novellata disposizione
stabilisce, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al successivo co.
4-quater, una modalità ulteriore di redazione del contratto di rete: accanto alle ipotesi originariamente previste,
dall’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, è stata aggiunta
quella dell’atto firmato digitalmente
– a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 – da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti. È stato, inoltre precisato che la
trasmissione, ai competenti uffici del registro delle imprese, deve essere
effettuata “attraverso il modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico”. A tale proposito, è stato confermato il contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete, che deve
fornire almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per
originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b)
gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti;
c) il programma di rete, con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo
comune e – qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune – la misura e i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del
fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori
e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione
delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei
contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne
prevede l’istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto
prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso,
i poteri di gestione e rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario
comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione
conferiti all’organo comune e – se il contratto prevede la modificabilità a
maggioranza del programma di rete – le regole relative alle modalità di
assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Un’ulteriore modifica normativa è stata
introdotta dall’art. 45, co. 2, del D.L. n. 83/2012, che ha aggiunto due
periodi all’art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, per effetto dei quali le modifiche al contratto di rete devono
essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura del soggetto indicato
nell'atto modificativo, soltanto presso
la sezione del registro delle imprese in cui è iscritto: tale ente
provvede, poi, alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che eseguiranno le relative
annotazioni d’ufficio della modifica.
Un’ultima
novità legislativa, contenuta nel co. 3 dell’art. 45 del D.L. n. 83/2012, è
rappresentata dall’esclusione del contratto di rete dal
campo di applicazione della Legge n. 203/1982: in altri termini, il contratto
di rete è stato sottratto al regime vincolistico caratterizzante i rapporti agrari, che aveva sinora
costituito un oggettivo impedimento alla costituzione e diffusione delle
aggregazioni tra imprese agricole.
Nessun commento:
Posta un commento