giovedì 12 luglio 2012

Società nominata amministratore di s.r.l., principali profili giuridici


di Michele BANA

Il potere di gestione della società a responsabilità limitata può essere conferito anche ad una persona giuridica, come implicitamente desumibile dalla disciplina civilistica:
l’art. 2463, co. 2, n. 8), c.c., nell’elencare il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo della s.r.l., si riferisce genericamente alle “persone cui è affidata l’amministrazione” e, quindi, non solo alle persone fisiche;
l’art. 2475, co. 1, c.c., secondo cui – salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – “l’amministrazione è affidata ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci ai sensi dell’art. 2479”.  Conseguentemente, nel caso di s.r.l. il cui capitale è detenuto esclusivamente da persone giuridiche, compete esclusivamente ad una o più di esse la gestione della società a responsabilità limitata, in assenza di una diversa previsione statutaria.
La decisione di attribuire tale incarico alla persona giuridica comporta, tuttavia, che essa formuli le proprie determinazioni mediante il procedimento previsto (dalla legge o dallo statuto) per la formazione e la manifestazione della sua volontà, ovvero attraverso l’attività del proprio organo amministrativo. Il ricorso a tale peculiare forma di amministrazione è spesso motivata da finalità imprenditoriali, come nel caso dei gruppi societari, soggetti alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c.: tale forma di governance potrebbe, infatti, rendere maggiormente agevole il raggiungimento ed il controllo dell’unità dei principi direttivi a cui le entità dell’aggregazione aziendale sono tenute a conformarsi.
Ai fini dell’assunzione dell’incarico di amministratore, da parte di una persona giuridica, è necessaria l’osservanza di alcune condizioni preliminari (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 100/2007):
la società nominata deve designare, per l’esercizio concreto della funzione, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, che assuma gli stessi obblighi e le medesime  responsabilità dell’amministratore persona fisica, ferma restando la responsabilità solidale dell’amministratore persona giuridica;
le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore devono essere eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che di quella fisica ad essa assegnata.
Il mandato di amministrazione della s.r.l., conferito alla persona giuridica, non deve necessariamente avere una durata a tempo determinato: nel silenzio della disciplina civilistica, la fattispecie può essere disciplinata autonomamente dall’atto costitutivo, eventualmente prevedendo l’applicazione analogica di altre norme codicistiche. Non essendo stata prevista alcuna limitazione legale,  a differenza delle s.p.a., l’atto costitutivo della s.r.l. può adottare soluzioni differenti:
determinare una durata massima, anche superando il limite di 3 anni imposto alle s.p.a. (Cass. n. 9482/1999);
non stabilire una durata, oppure fissarla a tempo indeterminato (Cass. n. 3312/2000).  Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, l’incarico dell’amministratore potrà interrompersi esclusivamente nei casi di dimissioni, revoca oppure decorso del termine di durata della società.
La differente disciplina rispetto alle s.p.a. trova giustificazione nelle diverse caratteristiche dei rispettivi soci:  nelle s.p.a. la presenza di amministratori ciclicamente rieleggibili alla scadenza del mandato rappresenta una garanzia per il socio “risparmiatore”, inteso come contraente debole. Al contrario, nella s.r.l. partecipata solo da soci imprenditori, costoro sono in grado – sotto il profilo contrattuale – di tutelare gli interessi contrapposti: conseguentemente, non ricorrendo le medesime esigenze di tutela della minoranza, deve ritenersi ammessa la nomina a tempo indeterminato.
Nel caso di mandato conferito per un certo numero di anni, attesa la mancanza di una specifica norma sulla rieleggibilità degli amministratori di s.r.l., è possibile inserire nell’atto costitutivo clausole che:
     prevedano la rieleggibilità degli amministratori;
     vietino o limitino temporalmente la possibilità di rieleggere gli amministratori.
In assenza di disposizioni statutarie, peraltro, si ritiene che gli amministratori possano essere rieletti.
Nel caso di nomina a tempo determinato, la scadenza del termine – coincidente con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico (art. 2383, co. 2, c.c.) – determina la cessazione dell’amministratore dal mandato, con applicabilità della disciplina della prorogatio prevista per la s.p.a. (art. 2385 co. 2, c.c.). In base a tale norma, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha efficacia solo dal momento in cui l’organo di gestione sia stato ricostituito, di modo che non si generi un vuoto di potere nella gestione della società.

Nessun commento:

Posta un commento