di Michele BANA
Il potere di gestione della
società a responsabilità limitata può essere conferito anche ad una persona
giuridica, come implicitamente desumibile dalla disciplina civilistica:
l’art. 2463,
co. 2, n. 8), c.c., nell’elencare
il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo della s.r.l., si
riferisce genericamente alle “persone
cui è affidata l’amministrazione” e, quindi, non solo alle persone
fisiche;
l’art. 2475, co. 1, c.c., secondo cui –
salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – “l’amministrazione è affidata ad uno o più soci, nominati con decisione
dei soci ai sensi dell’art. 2479”. Conseguentemente, nel caso di s.r.l. il cui capitale è detenuto esclusivamente da persone giuridiche,
compete esclusivamente ad una o più di esse la gestione della società a
responsabilità limitata, in assenza di una diversa previsione statutaria.
La decisione
di attribuire tale incarico alla persona giuridica comporta, tuttavia, che essa formuli le proprie determinazioni
mediante il procedimento previsto (dalla legge o dallo statuto) per la
formazione e la manifestazione della sua volontà, ovvero attraverso l’attività
del proprio organo amministrativo. Il ricorso a tale peculiare forma di
amministrazione è spesso motivata da finalità
imprenditoriali, come nel caso dei gruppi societari, soggetti alla
disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497
c.c.: tale forma di governance potrebbe, infatti, rendere maggiormente agevole
il raggiungimento ed il controllo dell’unità dei principi direttivi a cui le
entità dell’aggregazione aziendale sono tenute a conformarsi.
Ai fini
dell’assunzione dell’incarico di amministratore, da parte di una persona
giuridica, è necessaria l’osservanza di alcune
condizioni preliminari (Consiglio
Notarile di Milano, massima n. 100/2007):
la società nominata deve designare, per l’esercizio concreto della funzione, un rappresentante
persona fisica appartenente alla propria organizzazione, che assuma gli
stessi obblighi e le medesime
responsabilità dell’amministratore persona fisica, ferma restando la
responsabilità solidale dell’amministratore persona giuridica;
le formalità pubblicitarie relative alla nomina
dell’amministratore devono essere eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che
di quella fisica ad essa assegnata.
Il mandato
di amministrazione della s.r.l., conferito alla persona giuridica, non deve necessariamente avere una durata a
tempo determinato: nel silenzio della disciplina civilistica, la
fattispecie può essere disciplinata autonomamente dall’atto costitutivo,
eventualmente prevedendo l’applicazione
analogica di altre norme codicistiche. Non essendo stata prevista alcuna
limitazione legale, a differenza delle s.p.a., l’atto
costitutivo della s.r.l. può adottare soluzioni differenti:
determinare una durata massima, anche
superando il limite di 3 anni imposto alle s.p.a. (Cass. n. 9482/1999);
non stabilire una durata, oppure fissarla a tempo indeterminato
(Cass. n. 3312/2000). Al ricorrere
di quest’ultima ipotesi, l’incarico dell’amministratore potrà interrompersi
esclusivamente nei casi di dimissioni, revoca oppure decorso del termine di
durata della società.
La differente disciplina rispetto alle s.p.a.
trova giustificazione nelle diverse
caratteristiche dei rispettivi soci: nelle s.p.a.
la presenza di amministratori ciclicamente rieleggibili alla scadenza del
mandato rappresenta una garanzia per il
socio “risparmiatore”, inteso come contraente debole. Al contrario, nella s.r.l. partecipata solo da soci
imprenditori, costoro sono in grado – sotto il profilo contrattuale – di
tutelare gli interessi contrapposti: conseguentemente, non ricorrendo le
medesime esigenze di tutela della minoranza, deve ritenersi ammessa la nomina a tempo indeterminato.
Nel caso di
mandato conferito per un certo numero di anni, attesa la mancanza di una
specifica norma sulla rieleggibilità degli amministratori di s.r.l., è
possibile inserire nell’atto
costitutivo clausole che:
prevedano la
rieleggibilità degli amministratori;
vietino o
limitino temporalmente la possibilità di rieleggere gli amministratori.
In assenza di disposizioni statutarie, peraltro, si ritiene che gli
amministratori possano essere rieletti.
Nel caso di nomina a tempo determinato, la scadenza del termine – coincidente con
la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio dell’incarico (art. 2383, co. 2, c.c.) – determina la
cessazione dell’amministratore dal mandato, con applicabilità della disciplina della prorogatio prevista
per la s.p.a. (art. 2385 co. 2, c.c.). In base a tale norma, la cessazione
degli amministratori per scadenza del termine ha efficacia solo dal momento in
cui l’organo di gestione sia stato ricostituito, di modo che non si generi un
vuoto di potere nella gestione della società.
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