lunedì 9 luglio 2012

Elusiva la scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione di partecipazioni


di Michele BANA

Lo scorporo parziale del ramo d’azienda (operativo od immobiliare) di una società a favore di un’altra, preesistente o di nuova costituzione, può configurare una fattispecie elusiva, se le azioni o quote della beneficiaria della scissione – assegnate ai soci della scissa per effetto dell’esecuzione dell’atto straordinario, secondo un criterio di proporzionalità, ovvero mantenendo invariate le originarie percentuali di partecipazione al capitale sociale – sono, poi, vendute a terzi, salvo il caso in cui siano provate le valide ragioni economiche sottostanti all’operazione.
In termini generali, l’intera operazione rientra nell’ambio di applicazione della disciplina antielusiva, a norma dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare gli obblighi oppure i divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte (co. 1). Con il conseguente disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei relativi effetti tributari, comportando l’applicazione delle imposte sulla base delle norme eluse, al netto di quelle formalmente dovute in virtù del comportamento inopponibile (co. 2). L’operatività delle suddette disposizioni è, tuttavia, subordinata alla condizione che la condotta in parola sia perseguita tramite un atto di natura straordinaria, tra i quali è citata, appunto, la scissione di società.
La scissione parziale proporzionale, seguita dalla cessione delle partecipazioni della beneficiaria, ha formato oggetto di diversi pareri del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, nell’ambito dei quali sono stati formulati alcuni significativi principi: in primo luogo, nel parere n. 38/2006, è stato sostenuto che la scissione di società, in quanto fiscalmente neutrale, non è di per sé elusiva, soprattutto nel caso in cui il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità dei valori fiscali, e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa. Lo scorporo societario si caratterizza, infatti, come un’operazione di riorganizzazione aziendale, rispondente a finalità e strategie imprenditoriali, purchè non venga strumentalmente utilizzata per conseguire indebiti vantaggi tributari. A questo proposito, il successivo parere n. 3/2007, ha precisato che la scissione di società non può ritenersi preordinata alla costituzione di un indebito risparmio d’imposta, qualora sia posta in essere sulla base dei seguenti elementi:
·    il rispetto della condizione della continuità dei valori fiscali, non rappresentando una condotta elusiva la preventiva rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (pareri nn. 16/2003 e 23/2004);
·    la prosecuzione della sottoposizione dei beni trasferiti alla beneficiaria al regime dei beni d’impresa;
·    il mantenimento, nella beneficiaria, della stessa compagine sociale della scissa, con i medesimi gravami, senza profilare ulteriori cessioni a terzi delle quote della società beneficiaria. A quest’ultima ipotesi può, inoltre, essere assimilata quella di vendita reciproca delle quote della beneficiaria della scissa, esclusivamente tra i soci della stessa, qualora ricorra la condizione di cui al punto precedente, ovvero i beni non vengano sottratti al regime d’impresa (parere n. 15/2003): la fattispecie in esame conseguirebbe, infatti, il medesimo risultato sostanziale di un’operazione non elusiva (parere n. 4/1998), quale la scissione parziale non proporzionale, in quanto – per effetto di tale forma di riorganizzazione – le quote di partecipazione dei soci delle due società risultanti dallo scorporo non rispecchieranno le originarie quote di partecipazione al patrimonio della scissa.
Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in commento, ha altresì ritenuto non elusiva l’operazione di scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare, seguita dalla dichiarata cessione della maggioranza delle partecipazioni della beneficiaria, detenute da persone fisiche, purchè il contribuente fornisca adeguata documentazione comprovante la sussistenza di valide ragioni economiche (parere n. 13/2005). Sul punto, si deve ritenere che quest’ultimo concetto debba necessariamente essere ricondotto ad una logica di “apprezzabilità economico-gestionale” del comportamento complessivamente tenuto dal contribuente: in altri termini, deve potersi ragionevolmente sostenere che le motivazioni sottostanti alle operazioni poste in essere non debbano essere soltanto dettate da una logica “reddituale”, ma anche caratterizzate da una certa significatività economica, a prescindere, poi, dai risultanti concretamente conseguiti. In tale senso, sono state considerate positivamente le ragioni economiche connesse ad una scissione parziale proporzionale, fondate sulla necessità di separare l’attività commerciale da quella immobiliare, sottraendo, pertanto, dal rischio d’impresa i terreni e fabbricati, ed agevolando – al contempo – l’ingresso nell’assetto proprietario dei figli dei soci, dei lavori dipendenti e di terzi (parere n. 32/2004). Tale orientamento è stato, poi, confermato nel successivo parere n. 11/2007: la scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare, a beneficio di una società di nuova costituzione, è caratterizzata dalla sussistenza di valide ragioni economiche, se consente di “separare e specializzare la gestione degli immobili ottimizzandola, funzionalmente ad una strategia di riorganizzazione aziendale ed in un contesto imprenditoriale attivo”.
Conseguentemente, l’operazione di spin-off immobiliare, attuata mediante una scissione parziale proporzionale, non è considerata necessariamente elusiva, a condizione che essa non sia finalizzata a perfezionare una successiva circolazione delle quote della beneficiaria, in luogo degli immobili, ritraendo un’imposizione maggiormente favorevole (pareri nn. 1 e 5/2005, 2, 6, 9 e 32/2004).
Le medesime considerazioni devono, inoltre, ritenersi valide anche con riferimento alla scissione parziale del ramo operativo a favore della beneficiaria, seguita dalla cessione a terzi delle quote di quest’ultima (RR.MM. nn. 281/E/2007 e 58/E/2007). L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che è diretta a conseguire un indebito risparmio d’imposta la scissione parziale proporzionale non concepita in funzione dell’esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale: l’atto di riorganizzazione, così come prospettato, rappresenta una fase intermedia di un più complesso disegno unitario, finalizzato a creare una mera società contenitore (la beneficiaria s.r.l.) destinata ad accogliere il ramo immobiliare da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, detenute da soci persone fisiche (R.M. n. 256/E/2009). In questo modo, i soci beneficerebbero, pertanto, del meno oneroso regime dell’imposizione sul capital gain, rispetto a quello ordinario previsto per la cessione dell’immobile della scissa alla beneficiaria appositamente costituita (R.M. n. 183/E/2001).
Alla luce del consolidato orientamento del Comitato Consultivo (pareri nn. 27 e 28/2006), nonché dell’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 58/E/2007), è dunque ritenuta elusiva – ferma restando la possibilità di documentare la sussistenza delle sottostanti valide ragioni economiche – la scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare, e la conseguente cessione delle partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea della beneficiaria (parere n. 17/2006): costituisce, infatti, un’operazione strumentale a finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, come la cessione diretta dalla proprietaria dell’immobile all’effettivo acquirente, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso. In altri termini, è considerata elusiva l’operazione di scissione non finalizzata alla costituzione di soggetti giuridici realmente operativi e dediti ad un’effettiva attività imprenditoriale (parere n. 57/2005): rileva, pertanto, la circostanza che la scissione rappresenta la prima fase di un più complesso disegno unitario, che prevede, con lo scorporo, la creazione di una società “contenitore” (di immobili o di un ramo aziendale), e persegue l’obiettivo della successiva rivendita delle partecipazioni in essa detenute da persone fisiche, con l’unico scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili o il ramo aziendale) a quelli di secondo grado (quote sociali), soggetti ad un regime di tassazione maggiormente favorevole (R.M. n. 97/E/2009).

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