di Sandro CERATO
Un emendamento al D.L. n. 83/2012, approvato dalla Camera nei giorni scorsi, ha introdotto importanti modifiche al regime Iva per “cassa”, di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008, in precedenza applicabile solamente agli operatori con volume d’affari non superiore a 200.000 euro. L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (ad oggi non ancora vigente, in quanto introdotto in sede di conversione in legge), prevede le seguenti novità:
- estensione della possibilità di avvalersi del regime Iva per cassa ai soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro;
- l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono dell’esigibilità differita, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
L’emendamento in questione è stato oggetto di pesanti critiche, soprattutto in considerazione di una possibile violazione del principio di “simmetria”, previsto dall’art. 167 della direttiva 2006/112, nella parte in cui consente di differire il versamento dell’Iva, da parte del cedente o prestatore, al momento dell’incasso del corrispettivo, fermo restando l’esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente sin dal momento di effettuazione dell’operazione, e quindi a prescindere dal pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, tale “stortura” sembra il frutto della possibilità di deroga ai principi comunitari, in virtù di una dichiarazione a verbale allegata alla direttiva 2010/45/UE (cd. “direttiva fatturazione”, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2013), secondo cui il diritto alla detrazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime di esigibilità differita dell’Iva, qual è quello in questione, può essere posticipato fino al momenti in cui tale soggetto procede al pagamento dell’imposta nei confronti del proprio fornitore o prestatore. In altre parole, quello che fino a ieri era la caratteristica dell’Iva per “cassa”, ossia una simmetria “intersoggettiva” tra cedente/prestatore e cessionario/committente in relazione rispettivamente al versamento ed alla detrazione dell’imposta, il D.L. n. 83/2012 propone una simmetria “intrasoggettiva”, in quanto consente di posticipare il versamento dell’imposta addebitata per rivalsa all’atto dell’incasso della stessa, ma nel contempo differisce il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti all’atto dell’effettivo pagamento. A fronte di ciò, in capo al committente/cessionario del soggetto che si avvale dell’Iva per cassa, l’emendamento approvato consente, come detto, di detrarre l’Iva secondo le regole ordinarie, ossia sin dal momento di effettuazione dell’operazione, ed a prescindere quindi dall’effettivo pagamento dell’imposta.
Come anticipato, l’ulteriore modifica è di carattere “dimensionale”, poiché viene decisamente innalzato il volume d’affari entro cui il soggetto passivo può avvalersi della facoltà di differire l’esigibilità dell’imposta. Si passa, infatti, da un volume d’affari fino ad euro 200.000 (decisamente basso), ad un volume fino a 2.000.000 di euro, con conseguente potenziale coinvolgimento di una platea maggiore di soggetti interessati.
Infine, si legge nell’emendamento approvato, sono confermate alcune regole già presenti in passato, ed in particolare:
- la facoltà di avvalersi dell’Iva per cassa è preclusa ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali, né può essere applicata in relazione alle operazioni soggette al regime del reverse charge;
- l’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che prima de decorso di tale termine il cessionario o committente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali, nel qual caso il differimento continua ad operare.
Vedremo se queste novità daranno un impulso all’utilizzo dell’Iva per cassa, oppure resterà lettera morta.
L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto delle modofiche al precedente art. 7 del D.L. n. 185/2008. Le modifiche riportate parlano, in sostanza, dell'aumento del volume d'affari dei soggetti che avranno diritto di chiedere il differimento di regolazione dell'IVA.
RispondiEliminaMa il precedente art. 7 del D.L. n. 185/2008, aveva limitato la possibilità di questo differimento solo alle forniture a PARTICOLARI SOGGETTI (Stato ed Enti Satatali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Enti Ospedalieri, ASL, etc...), Nel nuovo art.32-bis, non si parla di questi soggetti d'imposta, è da intendere che il suddetto regime di IVA per cassa è applicabile a tutti i rapporti o solo al quelli intercorsi con i soggetti menzionati nel precedente DL.?