di Michele BANA
L’art. 7 del D.L. n. 138/2011 – modificativo dell’art. 81, co. 16, del
D.L. n. 112/2008 – ha stabilito, a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010,
l’applicazione di un’addizionale Ires del 6,50% (elevata al 10,50% nei primi
tre esercizi di efficacia della disposizione), nei confronti dei soggetti
passivi dell’imposta che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
1.
operano in specifici comparti
del settore energetico:
a)
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b)
raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o
commercializzazione dell’energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli indicati alle
lettere a), b) e c), l’addizionale è comunque applicabile, qualora i ricavi di
cui all’art. 85 del Tuir relativi alle attività riconducibili a tali comparti
siano prevalenti – ovvero eccedano la quota del 50,00% – rispetto all’ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti;
d)
trasporto o distribuzione del gas naturale;
2.
hanno conseguito, nel precedente
periodo d’imposta, un volume di
ricavi superiore ad euro 10.000.000,00 ed un reddito imponibile eccedente il
limite di euro 1.000.000,00. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che, nel silenzio della norma, deve essere considerato l’ammontare
complessivo dei ricavi, e non soltanto quelli derivanti dall’esercizio delle
suddette attività del settore energetico colpite dall’addizionale (C.M. n. 35/E/2010). È, pertanto,
soggetta alla maggiorazione Ires per il periodo d’imposta 2012 la Alfa s.r.l.
che, ad esempio, nell’esercizio 2011 ha conseguito un reddito fiscale di euro
1.300.000,00 e, cumulativamente, ricavi per euro 13.000.000,00 di cui soltanto
euro 9.000.000 maturati nel settore energetico, a prescindere dalla consistenza
dei ricavi dell’anno 2012, che, invece, rilevano – così come il parametro
dell’imponibile del medesimo periodo – per verificare l’operatività
dell’addizionale nel 2013. La norma fa, infatti, riferimento esclusivamente al
volume dei ricavi “conseguito nel periodo
d’imposta precedente”: nel caso di esercizio con una durata inferiore o
superiore ai dodici mesi, le suddette soglie devono essere ragguagliate
all’anno. Le imprese di nuova
costituzione, ma derivanti da fusioni o scissioni di società, devono considerare
anche i ricavi conseguiti – nell’esercizio precedente l’operazione
straordinaria – dai soggetti estinti: il medesimo principio opera, per effetto
dell’art. 176, co. 4, del Tuir, nei confronti della conferitaria “neutrale”,
che deve, quindi, tenere conto anche dei ricavi, riferiti all’azienda ricevuta,
conseguiti dal conferente nel precedente periodo d’imposta.
La predetta addizionale è applicabile anche in
capo alle società aderenti agli speciali istituti impositivi dell’Ires: nel
caso del consolidato fiscale nazionale,
i soggetti di cui sopra – nella propria qualità di consolidante o consolidata
(C.M. n. 35/E/2010) – sono tenuti ad assoggettare autonomamente il proprio
reddito all’addizionale, provvedendo, poi, direttamente al relativo versamento,
nonchè a trasferire al gruppo, come di consueto, il proprio reddito imponibile
da tassare ordinariamente su base consolidata. Un’analoga procedura deve essere
adottata dalle società trasparenti di
cui all’art. 115 del Tuir: i soci, se soggetti all’addizionale, devono
applicarla al proprio reddito imponibile senza considerare quello attribuito
dalla partecipata.
I suddetti soggetti sono, pertanto, tenuti ad
assolvere i seguenti adempimenti dichiarativi, in sede di predisposizione del modello Unico 2012 – Società di Capitali:
·
barrare l’apposita casella “Addizionale Ires” posta all’interno del
frontespizio;
·
compilare il rigo RQ43. In
particolare, nella colonna 1, deve essere esposto l’importo corrispondente al
reddito – o alla perdita, preceduta dal segno meno – determinato nel
quadro RF, rigo RF56, aumentato del
reddito di partecipazione indicato nel rigo RF57, colonna 1, diminuito della
perdita di partecipazione indicata nel rigo RF58, colonna 1, dell’ammontare di
cui al rigo RF122 e delle erogazioni liberali di cui al rigo RF60, includendo
altresì il credito d’imposta sui proventi percepiti in rapporto alla
partecipazione a fondi comuni d’investimento. Nella colonna 2, deve essere
indicato il reddito minimo imputato da società di persone già ricompresso nel rigo
RF57, colonna 3: nella colonna 3 del rigo RQ3 deve essere evidenziata la
perdita non compensabile, per effetto della disciplina delle società non
operative, derivante dalla differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 2
e quello di colonna 1. Nella successiva colonna 4, deve essere inserito
l’ammontare dei proventi esenti dall’imposta che eccede i componenti negativi
non dedotti per effetto dell’applicazione dell’art. 109, co. 5, del Tuir, ed in
colonna 5 la perdita riportabile nei periodi d’imposta successivi: nella
colonna 7, deve essere indicato l’ammontare delle perdite di periodi di imposta
precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore
all’80,00% del reddito di cui alla colonna 6 (art. 84, co. 1, del D.P.R. n.
917/1986), ed in colonna 8 l’importo di quelle utilizzabili in misura piena, in
quanto conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, con
riferimento ad una nuova attività produttiva. Nella colonna 9 del rigo RQ43 deve essere, inoltre, esposto l’importo
della deduzione Ace, fino a
concorrenza del reddito al netto delle perdite scomputate, funzionale
all’individuazione della base imponibile dell’addizionale Ires (colonna 10), ed
alla conseguente determinazione dell’imposta eventualmente dovuta, previa
applicazione dell’aliquota del 10,50% (colonna 11). L’importo dell’addizionale
Ires deve essere indicato nella colonna 18, qualora dovuto – da versare con il
codice tributo “2012” – o in colonna 19,
se a credito.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che, trattandosi di una
mera maggiorazione dell’Ires, devono ritenersi applicabili ad essa tutte le
disposizioni in materia di riportabilità delle perdite fiscali,
liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previsti ai
fini delle imposte sui redditi (C.M.
n. 35/E/2010).
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