mercoledì 11 luglio 2012

Imprese del settore energetico, addizionale Ires del 10,50% sino al 2013


di Michele BANA

L’art. 7 del D.L. n. 138/2011 – modificativo dell’art. 81, co. 16, del D.L. n. 112/2008 – ha stabilito, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’applicazione di un’addizionale Ires del 6,50% (elevata al 10,50% nei primi tre esercizi di efficacia della disposizione), nei confronti dei soggetti passivi dell’imposta che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
1.   operano in specifici comparti del settore energetico:
a)     ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b)    raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c)  produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c), l’addizionale è comunque applicabile, qualora i ricavi di cui all’art. 85 del Tuir relativi alle attività riconducibili a tali comparti siano prevalenti – ovvero eccedano la quota del 50,00% – rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti;
d)    trasporto o distribuzione del gas naturale;
2.   hanno conseguito, nel precedente periodo d’imposta, un volume di ricavi superiore ad euro 10.000.000,00 ed un reddito imponibile eccedente il limite di euro 1.000.000,00. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel silenzio della norma, deve essere considerato l’ammontare complessivo dei ricavi, e non soltanto quelli derivanti dall’esercizio delle suddette attività del settore energetico colpite dall’addizionale (C.M. n. 35/E/2010). È, pertanto, soggetta alla maggiorazione Ires per il periodo d’imposta 2012 la Alfa s.r.l. che, ad esempio, nell’esercizio 2011 ha conseguito un reddito fiscale di euro 1.300.000,00 e, cumulativamente, ricavi per euro 13.000.000,00 di cui soltanto euro 9.000.000 maturati nel settore energetico, a prescindere dalla consistenza dei ricavi dell’anno 2012, che, invece, rilevano – così come il parametro dell’imponibile del medesimo periodo – per verificare l’operatività dell’addizionale nel 2013. La norma fa, infatti, riferimento esclusivamente al volume dei ricavi “conseguito nel periodo d’imposta precedente”: nel caso di esercizio con una durata inferiore o superiore ai dodici mesi, le suddette soglie devono essere ragguagliate all’anno. Le imprese di nuova costituzione, ma derivanti da fusioni o scissioni di società, devono considerare anche i ricavi conseguiti – nell’esercizio precedente l’operazione straordinaria – dai soggetti estinti: il medesimo principio opera, per effetto dell’art. 176, co. 4, del Tuir, nei confronti della conferitaria “neutrale”, che deve, quindi, tenere conto anche dei ricavi, riferiti all’azienda ricevuta, conseguiti dal conferente nel precedente periodo d’imposta.
La predetta addizionale è applicabile anche in capo alle società aderenti agli speciali istituti impositivi dell’Ires: nel caso del consolidato fiscale nazionale, i soggetti di cui sopra – nella propria qualità di consolidante o consolidata (C.M. n. 35/E/2010) – sono tenuti ad assoggettare autonomamente il proprio reddito all’addizionale, provvedendo, poi, direttamente al relativo versamento, nonchè a trasferire al gruppo, come di consueto, il proprio reddito imponibile da tassare ordinariamente su base consolidata. Un’analoga procedura deve essere adottata dalle società trasparenti di cui all’art. 115 del Tuir: i soci, se soggetti all’addizionale, devono applicarla al proprio reddito imponibile senza considerare quello attribuito dalla partecipata.
I suddetti soggetti sono, pertanto, tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti dichiarativi, in sede di predisposizione del modello Unico 2012 – Società di Capitali:
·    barrare l’apposita casella “Addizionale Ires” posta all’interno del frontespizio;
·    compilare il rigo RQ43. In particolare, nella colonna 1, deve essere esposto l’importo corrispondente al reddito – o alla perdita, preceduta dal segno meno – determinato nel quadro RF, rigo RF56, aumentato del reddito di partecipazione indicato nel rigo RF57, colonna 1, diminuito della perdita di partecipazione indicata nel rigo RF58, colonna 1, dell’ammontare di cui al rigo RF122 e delle erogazioni liberali di cui al rigo RF60, includendo altresì il credito d’imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d’investimento. Nella colonna 2, deve essere indicato il reddito minimo imputato da società di persone già ricompresso nel rigo RF57, colonna 3: nella colonna 3 del rigo RQ3 deve essere evidenziata la perdita non compensabile, per effetto della disciplina delle società non operative, derivante dalla differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 2 e quello di colonna 1. Nella successiva colonna 4, deve essere inserito l’ammontare dei proventi esenti dall’imposta che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione dell’art. 109, co. 5, del Tuir, ed in colonna 5 la perdita riportabile nei periodi d’imposta successivi: nella colonna 7, deve essere indicato l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80,00% del reddito di cui alla colonna 6 (art. 84, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986), ed in colonna 8 l’importo di quelle utilizzabili in misura piena, in quanto conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, con riferimento ad una nuova attività produttiva. Nella colonna 9 del rigo RQ43 deve essere, inoltre, esposto l’importo della deduzione Ace, fino a concorrenza del reddito al netto delle perdite scomputate, funzionale all’individuazione della base imponibile dell’addizionale Ires (colonna 10), ed alla conseguente determinazione dell’imposta eventualmente dovuta, previa applicazione dell’aliquota del 10,50% (colonna 11). L’importo dell’addizionale Ires deve essere indicato nella colonna 18, qualora dovuto – da versare con il codice tributo “2012” – o in colonna 19, se a credito.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che, trattandosi di una mera maggiorazione dell’Ires, devono ritenersi applicabili ad essa tutte le disposizioni in materia di riportabilità delle perdite fiscali, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previsti ai fini delle imposte sui redditi (C.M. n. 35/E/2010).

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