di Sandro CERATO
L’art.
32 del D.L. n. 83/2012 ha stabilito che le società
non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese (come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione Europea), possono emettere – anche in deroga all'art. 11 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 – le cambiali
finanziarie individuate dalla Legge n. 43/1994 e le obbligazioni, qualora risultino soddisfatte le seguente condizioni:
a)
l'emissione
è assistita da uno sponsor, quale una banca, impresa di investimento, Sgr,
società di gestione armonizzata o Sicav, oppure un intermediario finanziario
iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del Tub, od una banca autorizzata
all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato
extracomunitario, purchè autorizzata alla prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica. Lo sponsor mantiene,
inoltre, nel proprio portafoglio – fino alla naturale scadenza – una quota
dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per
le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente
ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle
quote anzidette: favorisce altresì la
liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione,
impegnandosi ad assicurare la negoziabilità, almeno a intervalli predefiniti.
Lo sponsor predispone altresì una valutazione periodica, almeno semestrale, del
valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati. Le società diverse
dalle piccole e medie imprese, ovvero le c.d. grandi imprese non quotate, possono
rinunciare alla nomina dello sponsor;
b)
l'ultimo
bilancio dell'emittente è assoggettato a revisione legale dei conti;
c)
i titoli sono collocati esclusivamente presso investitori
qualificati – così come definiti dell’art. 100 del D.Lgs. n. 358/1998 – che non
sono, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e sono
destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
Il
co. 5 dell’art. 32 del Decreto Sviluppo ha, inoltre, modificato all’art. 1, co.
1, della Legge n. 43/1994 la durata
delle cambiali finanziarie, riducendo quella minima (da tre mesi ad un
mese) ed aumentando quella massima (da
dodici mesi a diciotto mesi),
decorrente dalla data di emissione delle stesse.
Il limite massimo all'ammontare di
cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente come
rilevabile dall'ultimo bilancio approvato, costituito dalla sommatoria degli
elementi patrimoniali attivi aventi scadenza entro l’anno dalla data di
riferimento del rendiconto: qualora l'emittente sia obbligato alla redazione
del bilancio consolidato o sia controllato da una società od un ciò tenuto, può
essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato
approvato.
Le cambiali finanziarie possono essere
emesse anche in forma dematerializzata,
inviando la richiesta ad una società
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti
finanziari.
Le
cambiali emesse nel rispetto delle predette condizioni sono esenti dall'imposta di bollo di cui
all'art. 6 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ferma restando
comunque l'esecutività del titolo.
L’art.
32 del Decreto Sviluppo ha, inoltre, modificato – ai co. 8, 9, 10 e 11 – la disciplina fiscale applicabile alle
obbligazioni ed titoli similari (cambiali finanziarie) emessi dal 26 giugno
2012: in particolare, si rendono deducibili
i relativi interessi, e viene estesa l’esenzione da ritenuta fiscale – che il D.Lgs. n. 239/1996 prevede per le obbligazioni
emesse dai c.d. “grandi emittenti” (banche e società quotate) – anche alle
obbligazioni emesse da società di cui al co. 1. Il trattamento fiscale della
cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie: in
tal modo, si rende neutrale la scelta
fra diverse tipologie di strumenti di credito (obbligazioni, cambiali
finanziarie e prestiti bancari).
La società emittente è obbligata a comunicare all’Agenzia delle
Entrate, entro 30 giorni, i dati relativi alle emissioni di titoli di debito e
similari non negoziati su mercati regolamentati, con finalità di monitoraggio
antielusione.
Le spese di emissione delle
cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’art.
1 del D.Lgs. n. 239/1996 sono deducibili
nel periodo d’imposta del sostenimento, a prescindere dal criterio
utilizzato per l’imputazione in bilancio.
Le
obbligazioni emesse da società di cui al predetto art. 32, co. 1, del D.L. n.
83/2012 possono prevedere clausole di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purchè con scadenza
iniziale uguale o superiore a 60 mesi: le emissioni di obbligazioni
subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
La
clausola di subordinazione comporta l’applicazione dell’art. 2435 c.c. in capo
al soggetto emittente, e definisce i termini di postergazione del portatore del
titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori
del solo capitale sociale.
La
clausola di partecipazione regola la quota del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario,
commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente: il tasso di interesse riconosciuto al portatore del
titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso
Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli
partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro
trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al
risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto
dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata
al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato.
Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono
fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la
durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono
discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun
esercizio di competenza: la variabilità del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in
linea capitale dell'emissione. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale
se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente
variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per
onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente,
rappresenta un costo deducibile ai fini Ires, in deroga all’art. 109, co. 2,
lett. a), del Tuir: ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si
considerano depurati da tale somma.
Alla
luce delle novità introdotte, è stato altresì sostituito il co. 5 dell’art. 2412 c.c., stabilendo che i limiti all’emissione per le società per
azioni fissati dal co. 1 della disposizione (il doppio del patrimonio netto) e
al co. 2 (superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non sono applicabili, nel caso di
emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamenti o
in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il
diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
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