lunedì 2 luglio 2012

Decreto Sviluppo, nuovi strumenti di finanziamento per le imprese


di Sandro CERATO

L’art. 32 del D.L. n. 83/2012 ha stabilito che le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese (come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea), possono emettere – anche in deroga all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – le cambiali finanziarie individuate dalla Legge n. 43/1994 e le obbligazioni, qualora risultino soddisfatte le seguente condizioni:
a)   l'emissione è assistita da uno sponsor, quale una banca, impresa di investimento, Sgr, società di gestione armonizzata o Sicav, oppure un intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del Tub, od una banca autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purchè autorizzata alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. Lo sponsor mantiene, inoltre, nel proprio portafoglio – fino alla naturale scadenza – una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette: favorisce altresì la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione, impegnandosi ad assicurare la negoziabilità, almeno a intervalli predefiniti. Lo sponsor predispone altresì una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati. Le società diverse dalle piccole e medie imprese, ovvero le c.d. grandi imprese non quotate, possono rinunciare alla nomina dello sponsor;
b)  l'ultimo bilancio dell'emittente è assoggettato a revisione legale dei conti;
c)   i titoli sono collocati esclusivamente presso investitori qualificati – così come definiti dell’art. 100 del D.Lgs. n. 358/1998 – che non sono, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e sono destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
Il co. 5 dell’art. 32 del Decreto Sviluppo ha, inoltre, modificato all’art. 1, co. 1, della Legge n. 43/1994 la durata delle cambiali finanziarie, riducendo quella minima (da tre mesi ad un mese) ed aumentando quella massima (da dodici mesi a diciotto mesi), decorrente dalla data di emissione delle stesse.
Il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato, costituito dalla sommatoria degli elementi patrimoniali attivi aventi scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del rendiconto: qualora l'emittente sia obbligato alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società od un ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata, inviando la richiesta ad una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Le cambiali emesse nel rispetto delle predette condizioni sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 6 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.
L’art. 32 del Decreto Sviluppo ha, inoltre, modificato – ai co. 8, 9, 10 e 11 – la disciplina fiscale applicabile alle obbligazioni ed titoli similari (cambiali finanziarie) emessi dal 26 giugno 2012: in particolare, si rendono deducibili i relativi interessi, e viene estesa l’esenzione da ritenuta fiscale – che il D.Lgs. n. 239/1996 prevede per le obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (banche e società quotate) – anche alle obbligazioni emesse da società di cui al co. 1. Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie: in tal modo, si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito (obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari).
La società emittente è obbligata a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, i dati relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non negoziati su mercati regolamentati, con finalità di monitoraggio antielusione.
Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996 sono deducibili nel periodo d’imposta del sostenimento, a prescindere dal criterio utilizzato per l’imputazione in bilancio.
Le obbligazioni emesse da società di cui al predetto art. 32, co. 1, del D.L. n. 83/2012 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purchè con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi: le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
La clausola di subordinazione comporta l’applicazione dell’art. 2435 c.c. in capo al soggetto emittente, e definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.
La clausola di partecipazione regola la quota del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente: il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza: la variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo deducibile ai fini Ires, in deroga all’art. 109, co. 2, lett. a), del Tuir: ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da tale somma.
Alla luce delle novità introdotte, è stato altresì sostituito il co. 5 dell’art. 2412 c.c., stabilendo che i limiti all’emissione per le società per azioni fissati dal co. 1 della disposizione (il doppio del patrimonio netto) e al co. 2 (superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non sono applicabili, nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamenti o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Nessun commento:

Posta un commento