giovedì 5 luglio 2012

Concordati ed accordi, possibile l’accesso a nuova finanza


di Michele BANA

L’art. 33, co. 1, lett. f), del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo e Crescita) ha introdotto alcune disposizioni comuni al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, contenute negli artt. 182-quinquies e 182-sexies, in tema di finanziamenti alle imprese interessate da tali istituti. A questo proposito, si ricorderà che tale disciplina fu inizialmente inserita nella Legge Fallimentare dall’art. 48, co. 2, del D.L. n. 78/2012, mediante la previsione di una specifica norma, l’art. 182-quater del R.D. n. 267/1972. Quest’ultimo aveva stabilito, in particolare, il riconoscimento dei seguenti benefici:
·    la prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti erogati – da banche ed intermediari finanziari, iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 – all’impresa in stato di crisi, sotto qualsiasi forma, in esecuzione del concordato preventivo, ovvero dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale principio opera anche, in deroga al principio di postergazione sancito dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti erogati dai soci, nel limite dell’80,00% del loro ammontare;
·    la parificazione ai crediti prededucibili di quelli ascrivibili ai finanziamenti concessi dagli intermediari di cui al precedente punto, in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero dell’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (c.d. finanziamenti-ponte), purchè siano previsti dai rispettivi piani proposti per la soddisfazione dei creditori, e la prededuzione sia espressamente contemplata nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, oppure omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il D.L. n. 83/2012 è andato, pertanto, a integrare tale disciplina, introducendo alcune novità particolarmente rilevanti, a beneficio del debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 161 L.F.), oppure un’istanza per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, o per l’estensione del divieto di azioni esecutive o cautelari  (art. 182-bis, co. 1 e 6, della Legge Fallimentare). Tale soggetto può, infatti, richiedere al tribunale – a norma dell’art. 182-quinquies, co. 1, del R.D. n. 267/1942 – l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F., purchè risulti soddisfatta una condizione: un professionista designato da debitore, in possesso dei requisiti per l’attestazione dei piani di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.), dichiari – previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa, sino all’omologazione – che l’assunzione di tali ulteriori risorse è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Il tribunale, assunte eventualmente sommarie informazioni, può accogliere l’istanza del debitore anche in relazione a finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di specifiche trattative: l’autorizzazione può riguardare anche la concessione del diritto di pegno od ipoteca, a garanzia dei predetti finanziamenti. Sul punto, si osservi che la nuova norma si riferisce genericamente ai “finanziamenti”, e sono soltanto – come prescritto, invece, dall’art. 182-quater, co. 1 e 2, L.F. – a quelli concessi da banche ed intermediari finanziari autorizzati.
L’ultima modifica riguardante il debitore che si trova nella medesima situazione di cui sopra, ovvero ha presentato il ricorso per concordato preventivo od una delle predette istanze riguardanti l’accordo di ristrutturazione dei debiti, è rappresentata dall’introduzione dell’art. 182-sexies del R.D. n. 267/1942, per effetto del quale:
·    sino alla data di deposito della domanda di tali atti, continua ad esplicare i propri effetti l’art. 2486 c.c., inerente i poteri degli amministratori conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento;
·    successivamente, dal momento della domanda, e fino all’omologazione, non sono applicabili le seguenti disposizioni civilistiche: art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., riguardanti la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenze di perdite, o la diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali. Analogamente, non opera, per il medesimo periodo, la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., quest’ultima prevista per le società cooperative.
Si segnala, infine, che le disposizioni contenute negli artt. 182-quinquies e 182-sexies L.F. – analogamente alle altre novità concorsuali introdotte dal D.L. n. 83/2012 – saranno applicabili esclusivamente nei confronti dei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

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