di Michele BANA
L’art. 33, co. 1, lett. f), del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo e Crescita) ha
introdotto alcune disposizioni comuni al concordato preventivo ed agli accordi
di ristrutturazione dei debiti, contenute negli artt. 182-quinquies e
182-sexies, in tema di finanziamenti alle imprese interessate da tali istituti.
A questo proposito, si ricorderà che tale disciplina fu inizialmente inserita
nella Legge Fallimentare dall’art. 48, co. 2, del D.L. n. 78/2012, mediante la
previsione di una specifica norma, l’art. 182-quater del R.D. n. 267/1972.
Quest’ultimo aveva stabilito, in particolare, il riconoscimento dei seguenti
benefici:
· la prededuzione
dei crediti derivanti da finanziamenti erogati – da banche ed intermediari finanziari, iscritti negli
elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 – all’impresa in
stato di crisi, sotto qualsiasi forma, in esecuzione del concordato
preventivo, ovvero dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale
principio opera anche, in deroga al principio di postergazione sancito dagli
artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti erogati dai soci,
nel limite dell’80,00% del loro ammontare;
· la parificazione
ai crediti prededucibili di quelli
ascrivibili ai finanziamenti concessi dagli intermediari di cui al precedente
punto, in funzione della presentazione della domanda di ammissione al
concordato preventivo, ovvero dell’istanza di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti (c.d. finanziamenti-ponte), purchè siano previsti dai rispettivi piani proposti
per la soddisfazione dei creditori, e la prededuzione sia espressamente contemplata nel provvedimento con cui il tribunale accoglie
la domanda di ammissione al concordato preventivo, oppure omologa l’accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Il D.L. n.
83/2012 è andato, pertanto, a integrare tale disciplina, introducendo alcune
novità particolarmente rilevanti, a beneficio del debitore che presenta una
domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 161 L.F.), oppure
un’istanza per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, o
per l’estensione del divieto di azioni esecutive o cautelari (art. 182-bis, co. 1 e 6, della Legge
Fallimentare). Tale soggetto può, infatti, richiedere al tribunale – a norma
dell’art. 182-quinquies, co. 1, del R.D. n. 267/1942 – l’autorizzazione a contrarre
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F., purchè risulti
soddisfatta una condizione: un professionista designato da debitore, in
possesso dei requisiti per l’attestazione dei piani di risanamento (art. 67,
co. 3, lett. d), L.F.), dichiari – previa verifica del complessivo fabbisogno
finanziario dell’impresa, sino all’omologazione – che l’assunzione di tali ulteriori
risorse è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Il tribunale,
assunte eventualmente sommarie informazioni, può accogliere l’istanza del
debitore anche in relazione a finanziamenti individuati soltanto per tipologia
ed entità, e non ancora oggetto di specifiche trattative: l’autorizzazione può
riguardare anche la concessione del
diritto di pegno od ipoteca, a garanzia dei predetti finanziamenti. Sul
punto, si osservi che la nuova norma si riferisce genericamente ai
“finanziamenti”, e sono soltanto – come prescritto, invece, dall’art.
182-quater, co. 1 e 2, L.F. – a quelli concessi da banche ed intermediari
finanziari autorizzati.
L’ultima
modifica riguardante il debitore che si trova nella medesima situazione di cui
sopra, ovvero ha presentato il ricorso per concordato preventivo od una delle
predette istanze riguardanti l’accordo di ristrutturazione dei debiti, è
rappresentata dall’introduzione dell’art. 182-sexies del R.D. n. 267/1942, per
effetto del quale:
· sino alla data di deposito della domanda di tali atti,
continua ad esplicare i propri effetti l’art. 2486 c.c., inerente i poteri degli amministratori conseguenti
al verificarsi di una causa di scioglimento;
· successivamente, dal momento della domanda, e fino
all’omologazione, non sono applicabili
le seguenti disposizioni civilistiche: art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis,
co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., riguardanti la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenze di perdite,
o la diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali. Analogamente, non opera,
per il medesimo periodo, la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento di cui agli artt.
2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., quest’ultima prevista per le società
cooperative.
Si segnala,
infine, che le disposizioni contenute negli artt. 182-quinquies e 182-sexies
L.F. – analogamente alle altre novità concorsuali introdotte dal D.L. n.
83/2012 – saranno applicabili esclusivamente nei confronti dei procedimenti di
concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti introdotti dal 30° giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
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