domenica 22 luglio 2012

Partite Iva monocommittenti con rischio riqualificazione del rapporto

di Michele Bana

La recente Riforma del mercato del lavoro, sebbene fondata sulla soluzione di diverse problematiche occupazionali, ha introdotto alcune rilevanti novità fiscali (redditi da locazioni immobiliari e deduzioni dei costi dei veicoli aziendali), o comunque afferenti il comparto tributario. Con riferimento a queste ultime, si segnala in particolare l’introduzione – ad opera dell’art. 1, co. 26, della Legge n. 92/2012 – dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui le prestazioni lavorative rese da una persona titolare di una posizione fiscale ai fini Iva sono considerate – salvo che sia fornita prova contraria dal committente – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a)    la collaborazione ha una durata complessivamente superiore, nell’arco dell’anno solare, a 8 mesi. A questo proposito, si segnala, tuttavia, che è stato proposto un emendamento (AC5312) al D.L. n. 83/2012, che prevede una modifica della suddetta disposizione, in virtù della quale la collaborazione con il medesimo committente, ai fini dell’operatività della presunzione, dovrebbe avere “una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi”;
b)   il corrispettivo derivante dalla collaborazione di cui al punto precedente, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione d’interessi, rappresenta più dell’80% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore nel corso del medesimo anno solare. Analogamente al precedente punto, il citato emendamento propone una modifica, sostanzialmente raddoppiando il periodo di sorveglianza: in caso di recepimento, in sede di conversione del Decreto Crescita e Sviluppo, il predetto parametro percentuale dovrebbe, infatti, essere considerato con riferimento ai corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi”;
c)    il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Tale presunzione è applicabile esclusivamente ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, ovvero, per quelli in corso a tale data, decorsi 12 mesi dalla stessa. Sono, tuttavia, stabilite delle autonome ipotesi di non operatività della predetta presunzione, riconducibili ad uno dei seguenti aspetti:
1)   le caratteristiche della prestazione lavorativa: è connotata da competenze teoriche di grado elevato, acquisite tramite significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche conseguite mediante rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. È, inoltre, necessario che la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, co. 3, della Legge n. 233/1990, ovvero – con riferimento al periodo d’imposta 2012 – almeno pari ad euro 18.663;
2)   l’ambito di svolgimento della prestazione lavorativa: è resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli od elenchi professionali qualificati, e detta specifici requisiti e condizioni. L’individuazione di tali attività sarà operata da un successivo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 18 ottobre 2012, sentite le parti sociali. Questa causa di esclusione riguarda, tuttavia, le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Al di fuori di questa ipotesi di esonero, l’iscrizione all’elenco professionale non costituisce, di per sé, una circostanza idonea a legittimare l’esclusione dell’operatività della suddetta presunzione.
Qualora le citate esimenti non siano invocabili, gli oneri contributivi, derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps (art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995), sono a carico del committente nella misura dei due terzi, mentre il restante un terzo grava sul collaboratore, il quale – nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento – ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

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