lunedì 15 ottobre 2012

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, novità del D.L. Sviluppo-bis

di Michele BANA

L’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis ha stabilito che, nel caso di ammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal debitore, il consenso dei creditori deve essere manifestato, in forma scritta (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec), all’organismo di composizione della crisi, sulla proposta, così come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza. In mancanza, “si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata” (art. 11, co. 1, della Legge n. 3/2012). È stato, inoltre, ridotto dal 70% al 60% – allineandolo, quindi, a quello previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F. – il quorum dei crediti la cui titolarità è rappresentata da soggetti che hanno espresso voto favorevole alla proposta di accordo: in tale sede, non devono essere computati i creditori privilegiati, se è loro offerta la soddisfazione integrale, salvo che rinuncino, anche soltanto in parte, alla loro prelazione. È altresì introdotta un’altra disposizione comune al concordato preventivo dei soggetti fallibili (art. 177, ultimo co., del R.D. n. 267/1942): “Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari od aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta”. Diversamente, con riferimento al piano del consumatore, non è richiesta l’adesione o approvazione dei creditori, essendo demandata l’omologazione dello stesso ad una mera valutazione giudiziale di meritevolezza del debitore, fattibilità e convenienza della proposta.
L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è omologato dal tribunale, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta, dopo aver verificato l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’Iva e delle ritenute operate e non versate. Nel caso di contestazione da parte di uno o più creditori (estranei, esclusi o non interessati), in ordine alla convenienza della proposta, l’intesa viene comunque omologata, qualora l’autorità giudiziaria accerti che per tali soggetti l’esecuzione dell’accordo garantisce una soddisfazione non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 3/2012. Il successivo art. 12-bis, introdotto dal Decreto Sviluppo-bis, detta, invece, alcune disposizioni speciali per il procedimento di omologazione del piano del consumatore, rispetto a quelle stabilite per l’accordo, in quanto il giudice:
·    se ritiene la proposta ammissibile a norma degli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, ed accerta l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa l’udienza, disponendo che l’organismo di composizione ne dia comunicazione a tutti i creditori, almeno 30 giorni prima;
·    nelle more della predetta convocazione, può disporre la sospensione – sino alla data di definitività del provvedimento di omologazione – di specifici procedimento di esecuzione forzata idonei a pregiudicare la fattibilità del piano;
·  omologa il piano, previa verifica della soddisfazione di alcune condizioni inderogabili, come la fattibilità e l’idoneità dello stesso a garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dell’Iva e delle ritenute non versate). Deve, inoltre, aver risolto ogni contestazione, ed escludere due circostanze: il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ed ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Qualora la soddisfazione dei crediti richieda l’utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, oppure se previsto dall’accordo o dal piano, il giudice – su proposta dell’organo di composizione della crisi – nomina un liquidatore, tra i soggetti eleggibili a curatore fallimentare (art. 28 L.F.), che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo o del piano, e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuali irregolarità, a norma dell’art. 13, co. 1 e 2, della Legge n. 3/2012.  Il Decreto Sviluppo-bis ha introdotto il successivo co. 5, contenente una disposizione che richiama la disciplina dei crediti prededucibili di cui all’art. 111, ultmo co., del R.D. n. 267/1942: i crediti sorti in occasione o in funzione dell’accordo o del piano del consumatore “sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.
Il Decreto Sviluppo-bis ha, infine, introdotto una nuova disposizione, l’art. 14-bis, della Legge n. 3/2012, che attribuisce al tribunale il diritto di dichiarare – su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore – cessati gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore, purchè ricorrano specifiche ipotesi. In particolare, la norma elenca i seguenti casi:
·  è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, o dolosamente simulate attività inesistenti. L’istanza di cessazione deve essere depositata entro 6 mesi dalla scoperta, e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto;
·    il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite, oppure l’esecuzione del piano diviene impossibile, anche per ragioni non imputabili al debitore. La domanda di cessazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto.

3 commenti:

  1. Gentile Michele,
    trovo questa notizia molto interessante.
    Vorrei sapere come fare la domanda di composizione della crisi e a chi bisogna darla.
    Grazie

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  2. Ciao Christian, perdona il ritardo, ma ho visto soltanto ora il tuo commento.
    La proposta di accordo di composizione della crisi deve essere deposita presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, con l'ausilio di un organismo della composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale competente. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, osservo, tuttavia, che - ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 15 della Legge n. 3/2012 - l'individuazione dei requisiti per l'accesso in un apposito registro di tali organismi era stato rinviato ad un regolamento da emenanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, ovvero dal 29 febbraio 2012 e, quindi, entro lo scorso 29 maggio: ora, il D.L. n. 179/2012 differisce tale termine a 90 giorni dalla propria entrata in vigore e, dunque, non oltre il 18 gennaio 2013 (sperando che i termini vengano rispettati). Pertanto, sino a quando non verrà pubblicato tale regolamento, ritengo non vi siano ancora tutte le condizioni operative per avvalersi dell'accordo di composizione della crisi d'impresa: non trascurisamo, tra l'altro, che lo stesso art. 15 della Legge n. 3/2012 stabilisce, al co. 5, che l'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed all'esecuzione dello stesso. In altri termini, non appena sarà istituito il predetto registro, sarà possibile rivolgersi ad uno degli organismi in esso contenuti, competenti per territorio, al fine di preparare l'accordo di composizione della crisi da depositare, poi, in tribunale.

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    1. L'alternativa potrebbe essere quella di precorrere i tempi, e richiedere al tribunale competente - a norma del'art. 15, co. 9, della Legge n. 3/2012 - la nomina, quale organismo di composizione della crisi, di un professionista, o di una società di professionisti, in possesso dei requisiti per la designazione a curatore fallimentare di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942. Ottenuta tale nomina, sarà, pertanto, possibile attivare il procedimento di composizione della crisi, con l'ausilio del neoeletto organismo, a partire dalla predisposizione della proposta da depositare in tribunale.

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