L’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis ha stabilito
che, nel caso di ammissibilità della domanda di composizione della crisi da
sovraindebitamento formulata dal debitore, il consenso dei creditori
deve essere manifestato, in forma scritta (telegramma, raccomandata con avviso
di ricevimento, fax o pec), all’organismo di composizione della crisi, sulla proposta, così come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza.
In mancanza,
“si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è
stata loro comunicata” (art. 11, co. 1, della Legge n. 3/2012). È stato,
inoltre, ridotto dal 70% al 60% – allineandolo,
quindi, a quello previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui
all’art. 182-bis L.F. – il quorum dei crediti la cui titolarità è rappresentata
da soggetti che hanno espresso voto favorevole alla proposta di accordo: in
tale sede, non devono essere computati i
creditori privilegiati, se è loro offerta
la soddisfazione integrale, salvo che rinuncino, anche soltanto in parte,
alla loro prelazione. È altresì introdotta un’altra disposizione comune al concordato
preventivo dei soggetti fallibili (art. 177, ultimo co., del R.D. n. 267/1942):
“Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini
del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e
affini fino al quarto grado, i cessionari od aggiudicatari dei loro crediti da
meno di un anno prima della proposta”. Diversamente, con riferimento al piano del consumatore, non è richiesta
l’adesione o approvazione dei creditori, essendo demandata l’omologazione dello
stesso ad una mera valutazione
giudiziale di meritevolezza del debitore, fattibilità e convenienza della
proposta.
L’accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento è omologato dal tribunale, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta, dopo aver
verificato l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti
risorse proprie dell’Unione Europea, dell’Iva e delle ritenute operate e non
versate. Nel caso di contestazione da parte di uno o più creditori
(estranei, esclusi o non interessati), in ordine alla convenienza della
proposta, l’intesa viene comunque omologata, qualora l’autorità giudiziaria
accerti che per tali soggetti l’esecuzione dell’accordo garantisce una
soddisfazione non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione del
patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 3/2012. Il
successivo art. 12-bis, introdotto dal Decreto Sviluppo-bis, detta, invece,
alcune disposizioni speciali per il procedimento
di omologazione del piano del consumatore, rispetto a quelle stabilite per
l’accordo, in quanto il giudice:
· se ritiene la proposta ammissibile a norma degli
artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, ed accerta l’assenza di atti in frode ai
creditori, fissa l’udienza,
disponendo che l’organismo di composizione ne dia comunicazione a tutti i
creditori, almeno 30 giorni prima;
·
nelle more della predetta convocazione, può
disporre la sospensione – sino alla
data di definitività del provvedimento di omologazione – di specifici
procedimento di esecuzione forzata idonei a pregiudicare la fattibilità del
piano;
· omologa
il piano, previa verifica della soddisfazione di alcune
condizioni inderogabili, come la fattibilità e l’idoneità dello stesso a
garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili, dell’Iva e delle
ritenute non versate). Deve, inoltre, aver risolto ogni contestazione, ed escludere due circostanze: il
consumatore ha assunto obbligazioni
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ed ha colposamente
determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Qualora la soddisfazione dei crediti richieda
l’utilizzo di beni sottoposti a
pignoramento, oppure se previsto dall’accordo o dal piano, il giudice – su
proposta dell’organo di composizione della crisi – nomina un liquidatore, tra i soggetti eleggibili
a curatore fallimentare (art. 28 L.F.), che dispone in via esclusiva degli
stessi e delle somme incassate. L’organismo di composizione della crisi risolve
le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo o del piano, e
vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni
eventuali irregolarità, a norma dell’art. 13, co. 1 e 2, della Legge n. 3/2012. Il Decreto Sviluppo-bis ha introdotto
il successivo co. 5, contenente una disposizione che richiama la disciplina dei
crediti prededucibili di cui all’art. 111, ultmo co., del R.D. n. 267/1942: i crediti sorti in occasione o in funzione
dell’accordo o del piano del consumatore “sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti”.
Il Decreto Sviluppo-bis ha, infine, introdotto una
nuova disposizione, l’art. 14-bis, della Legge n. 3/2012, che attribuisce al
tribunale il diritto di dichiarare – su
istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore – cessati gli
effetti dell’omologazione del piano del consumatore, purchè ricorrano specifiche
ipotesi. In particolare, la norma elenca i seguenti casi:
· è stato dolosamente,
o con colpa grave, aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell’attivo, o dolosamente simulate attività inesistenti. L’istanza di
cessazione deve essere depositata entro 6 mesi dalla scoperta, e comunque non
oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento
previsto;
· il
proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le
garanzie promesse non vengono costituite, oppure l’esecuzione del piano diviene impossibile, anche per ragioni non
imputabili al debitore. La domanda di cessazione deve essere presentata entro 6
mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla scadenza del
termine per l’ultimo adempimento previsto.
Gentile Michele,
RispondiEliminatrovo questa notizia molto interessante.
Vorrei sapere come fare la domanda di composizione della crisi e a chi bisogna darla.
Grazie
Ciao Christian, perdona il ritardo, ma ho visto soltanto ora il tuo commento.
RispondiEliminaLa proposta di accordo di composizione della crisi deve essere deposita presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, con l'ausilio di un organismo della composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale competente. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, osservo, tuttavia, che - ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 15 della Legge n. 3/2012 - l'individuazione dei requisiti per l'accesso in un apposito registro di tali organismi era stato rinviato ad un regolamento da emenanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, ovvero dal 29 febbraio 2012 e, quindi, entro lo scorso 29 maggio: ora, il D.L. n. 179/2012 differisce tale termine a 90 giorni dalla propria entrata in vigore e, dunque, non oltre il 18 gennaio 2013 (sperando che i termini vengano rispettati). Pertanto, sino a quando non verrà pubblicato tale regolamento, ritengo non vi siano ancora tutte le condizioni operative per avvalersi dell'accordo di composizione della crisi d'impresa: non trascurisamo, tra l'altro, che lo stesso art. 15 della Legge n. 3/2012 stabilisce, al co. 5, che l'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed all'esecuzione dello stesso. In altri termini, non appena sarà istituito il predetto registro, sarà possibile rivolgersi ad uno degli organismi in esso contenuti, competenti per territorio, al fine di preparare l'accordo di composizione della crisi da depositare, poi, in tribunale.
L'alternativa potrebbe essere quella di precorrere i tempi, e richiedere al tribunale competente - a norma del'art. 15, co. 9, della Legge n. 3/2012 - la nomina, quale organismo di composizione della crisi, di un professionista, o di una società di professionisti, in possesso dei requisiti per la designazione a curatore fallimentare di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942. Ottenuta tale nomina, sarà, pertanto, possibile attivare il procedimento di composizione della crisi, con l'ausilio del neoeletto organismo, a partire dalla predisposizione della proposta da depositare in tribunale.
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