L’ammissione al procedimento di liquidazione del
patrimonio (art. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012), così come introdotto
dall’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis firmato ieri dal Presidente della
Repubblica ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, comporta
l’assolvimento di una serie di adempimenti da parte del liquidatore, nominato
dal tribunale in sede di apertura della procedura, tra i soggetti aventi i
requisiti per la nominata a curatore fallimentare (art. 28 del R.D. n.
267/1942). In primo luogo, deve verificare l’elenco dei creditori e
l’attendibilità della documentazione depositata, forma l’inventario dei beni da realizzare, provvedendo altresì a comunicare ai creditori e ai titolari
di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose in
possesso o nella disponibilità del debitore:
· che possono partecipare alla liquidazione,
depositando o trasmettendo – anche mediante posta elettronica certificata,
purchè vi sia la prova della ricezione – la relativa istanza;
· il termine ultimo per la presentazione della
predetta domanda, e la data entro cui il liquidatore comunicherà al debitore ed
ai creditori lo stato passivo ed ogni altra informazione utile.
Entro 3 giorni dalla formazione dell’inventario,
il liquidatore deve altresì redigere un programma
di liquidazione, dandone comunicazione al debitore ed ai creditori,
provvedendo anche al relativo deposito nella cancelleria del tribunale: tale
documento deve assicurare, tra l’altro, la ragionevole
durata della procedura.
Il liquidatore deve, poi, esaminare le domande dei
creditori pervenute, predisponendo il progetto
di stato passivo, lo comunica ai creditori o titolari di diritti su beni,
assegnando un termine di 15 giorni per
la formulazione di eventuali osservazioni. In assenza di queste ultime, il
liquidatore approva lo stato passivo, dandone comunicazione alle parti:
diversamente, in caso di osservazioni, il liquidatore – qualora le ritenga
fondate – provvede, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ultima osservazione,
alla redazione di un nuovo progetto di stato passivo, seguendo, quindi, la
citata procedura. Nell’ipotesi di contestazioni
non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha
nominato, il quale provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.
Nel corso della procedura, il liquidatore dispone,
inoltre, dei seguenti poteri:
·
ha l’amministrazione
dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
· cede i
crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l’incasso nei 4 anni successivi
al deposito della domanda;
· effettua le vendite e gli altri atti realizzativi,
in esecuzione del programma di liquidazione, tramite procedure competitive;
· può subentrare nelle azioni esecutive pendenti.
L’art. 14-decies, della Legge n. 3/2012 attribuisce, inoltre, al liquidatore il
diritto di esercitare ogni azione
prevista dalla legge, finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni
compresi nel patrimonio da liquidare e, in ogni caso, con lo svolgimento della
predetta attività di amministrazione.
A norma dell’art. 14-duodecies, della Legge n. 3/2012,
i creditori con causa o titolo posteriore, rispetto alla pubblicità
dell’apertura della procedura, non possono procedere esecutivamente sui beni
oggetto di liquidazione: la disposizione stabilisce, inoltre, che i crediti sorti in occasione o funzione della
liquidazione, o del procedimento di composizione della crisi, sono soddisfatti prioritariamente rispetto agli
altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
L’art. 14-novies, co. 5, della Legge n. 3/2012
stabilisce, infine, che il giudice, accertata
la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima
del decorso di 4 anni dal deposito della
domanda, dispone, con decreto, la chiusura
della procedura: ai sensi dell’art. 14-undecies, della Legge n. 3/2012 i
beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione costituiscono, infatti, oggetto della stessa, dedotte le passività
incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
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