giovedì 18 ottobre 2012

Realizzo del patrimonio del debitore non fallibile, adempimenti del liquidatore

di Michele BANA

L’ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012), così come introdotto dall’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis firmato ieri dal Presidente della Repubblica ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, comporta l’assolvimento di una serie di adempimenti da parte del liquidatore, nominato dal tribunale in sede di apertura della procedura, tra i soggetti aventi i requisiti per la nominata a curatore fallimentare (art. 28 del R.D. n. 267/1942). In primo luogo, deve verificare l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione depositata, forma l’inventario dei beni da realizzare, provvedendo altresì a comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose in possesso o nella disponibilità del debitore:
·  che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo – anche mediante posta elettronica certificata, purchè vi sia la prova della ricezione – la relativa istanza;
·   il termine ultimo per la presentazione della predetta domanda, e la data entro cui il liquidatore comunicherà al debitore ed ai creditori lo stato passivo ed ogni altra informazione utile.
Entro 3 giorni dalla formazione dell’inventario, il liquidatore deve altresì redigere un programma di liquidazione, dandone comunicazione al debitore ed ai creditori, provvedendo anche al relativo deposito nella cancelleria del tribunale: tale documento deve assicurare, tra l’altro, la ragionevole durata della procedura.
Il liquidatore deve, poi, esaminare le domande dei creditori pervenute, predisponendo il progetto di stato passivo, lo comunica ai creditori o titolari di diritti su beni, assegnando un termine di 15 giorni per la formulazione di eventuali osservazioni. In assenza di queste ultime, il liquidatore approva lo stato passivo, dandone comunicazione alle parti: diversamente, in caso di osservazioni, il liquidatore – qualora le ritenga fondate – provvede, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ultima osservazione, alla redazione di un nuovo progetto di stato passivo, seguendo, quindi, la citata procedura. Nell’ipotesi di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.
Nel corso della procedura, il liquidatore dispone, inoltre, dei seguenti poteri:
·    ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
·   cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l’incasso nei 4 anni successivi al deposito della domanda;
·   effettua le vendite e gli altri atti realizzativi, in esecuzione del programma di liquidazione, tramite procedure competitive;
·   può subentrare nelle azioni esecutive pendenti. L’art. 14-decies, della Legge n. 3/2012 attribuisce, inoltre, al liquidatore il diritto di esercitare ogni azione prevista dalla legge, finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e, in ogni caso, con lo svolgimento della predetta attività di amministrazione.
A norma dell’art. 14-duodecies, della Legge n. 3/2012, i creditori con causa o titolo posteriore, rispetto alla pubblicità dell’apertura della procedura, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione: la disposizione stabilisce, inoltre, che i crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione, o del procedimento di composizione della crisi, sono soddisfatti prioritariamente rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
L’art. 14-novies, co. 5, della Legge n. 3/2012 stabilisce, infine, che il giudice, accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima del decorso di 4 anni dal deposito della domanda, dispone, con decreto, la chiusura della procedura: ai sensi dell’art. 14-undecies, della Legge n. 3/2012 i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono, infatti, oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

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